CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 3 novembre 2023
Cassazione n. 05509/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] awerso la sentenza del 20/01/2023 della CORTE di APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'inammissibilità dei ricorsi; udito il difensore degli imputati che si riporta ai motivi; [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], condannati con sentenza del Tribunale di Velletri del 18 novembre 2021 alle pene di giustizia per tre episodi di rapina ai danni di prostitute romene, hanno formulato in sede di appello istanza di concordato che è stata assentita dal procuratore generale ed accolta dalla Corte di appello di Roma. 2. Entrambi gli imputati hanno presentato ricorso per cassazione per violazioni del divieto di reformatio in peius. [OSCURATO:PERSONA], il pregiudizio deriverebbe dalle erronee modalità di ricalcolo mentre per Simeone ciò sarebbe conseguenza di un lapsus della sentenza che nel "confermare nel resto" ha incluso altresì la durata della pena accessoria che, al contrario, doveva essere parametrata alla pena principale. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il motivo del ricorso presentato da [OSCURATO:PERSONA] è manifestamente infondato. L'assunto difensivo secondo cui la pena sarebbe stata determinata per il reato più grave in misura addirittura più grave che in primo grado è smentita, oltre che dal senso comune (in appello il procedimento si è concluso a seguito del concordato presentato dalle parti, non interessate certamente ad un trattamento deteriore, che il giudice si è limitato a recepire), dalla semplice lettura del provvedimento, dove si stabilisce appunto che la pena base rimane determinata in cinque anni di reclusione e € 930,00 di multa mentre le riduzioni operano nella fase successiva del calcolo della pena, vale a dire sull'entità degli aumenti (risultati più contenuti) per i reati unificati al primo ai fini della continuazione. Ulteriori profili di critica della sentenza non vi sono, di tal che il ricorso va dichiarato inammissibile. 2. Anche il motivo formulato da Simeone, in relazione alla pena accessoria dell'interdizione dei pubblici uffici, è manifestamente infondato. Si indica e si trascrive l'art.37 c.p. affermando la necessità che la pena accessoria sia commisurata alla pena detentiva principale, ma si trascura l'art.29 c.p. (pure menzionato nel dispositivo di primo grado) che dispone (in misura fissa) la pena dell'interdizione dai pubblici uffici per cinque anni, in caso di condanna a pena detentiva tra i tre ed i cinque anni. Tale disposizione 'sterilizza' la clausola contenuta nell'art.37 c.p. ("Quando ... la durata -della pena accessoria - non è espressamente determinata, la pena accessoria ha una durata eguale a quella della pena principale inflitta) poiché stabilisce, con disposizione speciale e quindi prevalente, la pena accessoria nella misura fissa indicata nel dispositivo della sentenza di primo grado e confermata in quella d'appello. 3. All'inammissibilità dei ricorsi consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 3 novembre 2023 [OSCURATO:PERSONA]