CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 20982/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione. Ritenuto che gli argomenti dedotti nel ricorso, sono manifestamente infondati, atteso che il giudice dell'esecuzione, nella rideterminazione della pena in seguito all'applicazione della disciplina del reato continuato ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., non è vincolato dal giudicato se non nella individuazione del reato più grave, che deve avvenire a norma dell'art. 187 disp. att. cod. proc. pen, e deve solo rispettare i limiti di cui al comma 1 dell'alt. 81 cod. pen ed al comma 2 dello stesso art. 671 cod. proc. pen (previo ragguaglio tra le pene di genere diverso ai sensi dell'art. 135 cod. pen.), limiti nel caso di specie puntualmente osservati. Ricordato che il giudice dell'esecuzione, nel procedere alla rideterminazione della pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base, deve calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite (Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269 - 01). Osservato che, nel caso specifico, il giudice dell'esecuzione ha espresso razionalmente i criteri sulla cui base ha realizzato l'incremento di pena per il reato satellite di cui alla sentenza GUP Tribunale Bergamo del 21/07/2022 (non indifferente quantitativo di droga spacciata, tipologia e buona qualità della sostanza stupefacente, pregressi prec:edente del Boudressa che depongono per il suo inserimento nel tessuto criminale dello spaccio).. Preso atto che le censure, oltre a denunciare asserito difetto di motivazione non emergente dalla lettura del provvedimento impugnato, attengono tutte al merito e invocano, sostanzialmente, una nuova valutazione di merito, non consentita in sede di legittimità. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Cos