CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 34167/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di sorveglianza di Caltanissetta visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Caltanissetta dichiarava inammissibile il reclamo di [OSCURATO:PERSONA] - in espiazione di pena per reato (associazione finalizzata al narcotraffico) rientrante nel catalogo di cui all'art. 4-bis, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ord. pen.) - avverso il provvedimento del locale Magistrato di sorveglianza, che aveva respinto la sua istanza di permesso premio. Secondo il Tribunale, a fronte di reato commesso anteriormente alla riforma attuata con il d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, conv. dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199, il beneficio sarebbe stato concedibile -in favore di detenuto non collaborante con la giustizia- solo nei casi di collaborazione impossibile, o per avvenuto integrale accertamento dei fatti, o per il ruolo marginale rivestito dall'interessato rispetto ad essi; casi che detto giudice non riscontrava. 2. [OSCURATO:PERSONA] per cassazione, con rituale ministero difensivo. Con il primo motivo il ricorrente deduce la violazione del divieto di reformatio in peius, ricavabile dall'art. 597, comma 3, cod. proc. pen., rimarcando come il Magistrato di sorveglianza avesse deciso nel merito (pur respingendola) l'istanza di permesso premio, reputandola dunque, con statuizione non rivedibile d'ufficio, implicitamente ammissibile. Con il secondo motivo il ricorrente deduce la violazione degli artt. 4-bis, 30- bis, 30-ter e 58-ter Ord. pen., dolendosi della mancata attivazione dell'istruttoria prevista dal d.l. n. 162 del 2022, come sopra convertito, finalizzata a valutare la cessazione dei collegamenti con la criminalità organizzata e l'inesistenza del pericolo di ripristino, nel mutato quadro normativo che il Tribunale di sorveglianza avrebbe totalmente obliterato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso è infondato. Le condizioni di ammissibilità del permesso premio sono insuscettibili di dar luogo a giudicato o a preclusione e sono sempre passibili di doverosa rivalutazione da parte della magistratura di sorveglianza, sia nel caso in cui sia chiamata a deliberare in esito ad un nuovo procedimento (Sez. 1, n. 12555 del 21/02/2020, Guglielmino, Rv. 278904-02; Sez. 1, n. 36057 del 27/06/2019, Biondolillo, Rv. 276827-01), sia nella fase di reclamo del medesimo procedimento. L'effetto devolutivo, correlato al reclamo, trasferisce infatti al tribunale di sorveglianza il potere di statuire sulla domanda di permesso e di valutare, a tal fine, gli argomenti addotti dal reclamante a sostegno del diverso esito decisorio da lui invocato (Sez. 1, n. 10316 del 30/01/2020, Foriglio, Rv. 278691-01), previa necessaria rivalutazione della totalità dei presupposti concessivi. In quest'ambito, il tribunale non può arrestare la sua valutazione alle risultanze del provvedimento censurato, ma deve apprezzarne la permanente legittimità e opportunità alla luce del quadro normativo e conoscitivo che si presenta dinanzi a lui (eventualmente aggiornato alla luce del contributo, argomentativo e documentale, offerto dall'interessato in sede di udienza camerale, nonché delle informazioni ulteriormente pervenute o acquisite, anche ex officio a norma dell'art. 666, comma 5, cod. proc. pen., richiamato dal successivo art. 678: Sez. 1, n. 21336 del 22/06/2020, Barranca, Rv. 279394-01). L'ordinanza impugnata non è dunque censurabile, per il solo fatto di essersi confrontata con detto quadro di riferimento. 2. L'ordinanza è però censurabile per averlo frainteso. E' in questo senso fondato il secondo motivo di ricorso. 3. Nel regime giuridico introdotto dal d.l. n. 162 del 2022, conv. dalla legge n. 199 deI2022, i benefici penitenziari per reati ostativi c.d. di prima fascia possono essere concessi ai detenuti anche in assenza di collaborazione con la giustizia, a condizione (v., esemplificativamente, Sez. 1, n. 38278 del 20/04/2023, Perrone, Rv. 285203-01) che costoro: i) dimostrino l'adempimento delle obbligazioni civili e degli obblighi di riparazione pecuniaria conseguenti alla condanna o l'assoluta impossibilità di adempimento; ii) alleghino elementi specifici, diversi e ulteriori rispetto alla regolare condotta carceraria, alla partecipazione al percorso rieducativo e alla mera dichiarazione di dissociazione, che consentano di escludere l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata e con il contesto nel quale il reato è stato commesso, nonché il pericolo di ripristino di tali collegamenti, anche indiretti o tramite terzi, tenuto conto delle circostanze personali e ambientali, delle ragioni eventualmente dedotte a sostegno della mancata collaborazione, della revisione critica della condotta criminosa e di altra informazione disponibile; iii) abbiano intrapreso iniziative a favore delle vittime, sia nelle forme risarcitorie che in quelle della giustizia riparativa. 4. Una volta verificata la ricorrenza delle menzionate condizioni, la magistratura di sorveglianza è chiamata ad una complessa attività istruttoria, consistente nell'acquisizione di dettagliate informazioni, anche a conferma degli elementi offerti dal richiedente, in ordine: i) al perdurare dell'operatività del sodalizio criminale di appartenenza o del contesto criminale in cui il delitto fu commesso; ii) al profilo criminale del detenuto; iii) alla sua posizione all'interno dell'associazione; iv) alle eventuali nuove imputazioni o misure cautelari o di prevenzione sopravvenute; v) ove significative, alle infrazioni disciplinari commesse in corso di detenzione. 5. La magistratura di sorveglianza deve inoltre richiedere il parere del pubblico ministero presso il giudice che ha emesso la sentenza di primo grado o, se si tratta di condanne per i delitti di cui agli artt. 51 commi 3-bis e 3-quater, cod. proc. pen., del pubblico ministero preso il Tribunale del capoluogo del distretto ove è stata pronunciata la sentenza di primo grado, e del Procuratore nazionale 'antimafia e antiterrorismo. Essa deve, infine, acquisire informazioni dalla direzione dell'istituto di detenzione e deve disporre accertamenti sulle condizioni reddituali e patrimoniali, sul tenore di vita, sulle attività economiche e sulla pendenza o definitività di misure di prevenzione personali o patrimoniali del detenuto, degli appartenenti al suo nucleo familiare o delle persone comunque a lui collegate. 6. Il principale portato della nuova disciplina si rinviene - per l'effetto - nella trasformazione, da assoluta in relativa, della presunzione di pericolosità ostativa alla concessione dei benefici penitenziari in favore dei detenuti non collaboranti. Costoro, infatti, sono ora comunque ammessi a proporre richiesta, che può tuttavia essere accolta in presenza di stringenti e concomitanti condizioni, diversificate a seconda dei reati per i quali è intervenuta condanna e verificate all'esito di attenta e congrua istruttoria. 7. Il Tribunale di sorveglianza, nel considerare inammissibile la domanda di permesso premio, ha omesso di fare applicazione di tale nuova regolamentazione, certamente applicabile al caso di specie. La previgente disciplina, concernente la collaborazione impossibile, non più in vigore a regime, resta residualmente applicabile - per i reati commessi anteriormente al 31 ottobre 2022 - solo ove risulti più favorevole. Ciò avviene se l'accertamento sull'impossibilità della collaborazione si conclude in termini positivi, giacché in tal caso il detenuto potrà accedere al permesso premio alle meno rigorose condizioni antecedenti. Se tuttavia, come nella specie, non si versa in fattispecie di collaborazione impossibile, la domanda di permesso premio andrà in ogni caso valutata alla stregua del nuovo quadro legale sin qui riassunto. 8. L'ordinanza impugnata deve essere pertanto annullata con rinvio, onde permettere le integrazioni istruttorie e le valutazioni di cui in parte motiva. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio