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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 07461/2026

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI: 04776BF) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/05/2025 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 45/RG. 25313 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe indicata per il delitto di resistenza; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto il ricorso inammissibile perché fondato su un motivo meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito con argomenti giuridicamente corretti e privi di manifeste illogicità fondati sulle dichiarazioni degli operanti che avevano ricostruito la condotta verbalmente aggressiva tenuta dal ricorrente nei confronti di tutti gli operanti e poi tentando di colpire uno di loro nel corso di un controllo di [OSCURATO:PERSONA], trovato in possesso di un coltello, in un locale di scommesse (si vedano, in particolare, pagg. 2 e 3 della sentenza di primo grado ).

La sentenza impugnata, nel riconoscere il concorso formale, ha correttamente richiamato la sentenza delle Sezioni Unite n. 40981 del 22/02/2018 Rv. 273771 secondo cui «In tema di resistenza a pubblico ufficiale, integra un concorso formale di reati, a norma dell'art. 81, comma primo, cod. pen., la condotta di chi, nel medesimo contesto fattuale, usa violenza o minaccia per opporsi a più pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio mentre compiono un atto del loro ufficio o servizio.». ritenuto che anche i motivi afferenti alla determinazione del trattamento punitivo, fissato quasi nei minimi, sono generici in quanto la sentenza impugnata ha dato atto della personalità dell'imputato, dei suoi gravi precedenti e dell'assenza di elementi positivi per riconoscere le circostanze attenuanti generiche che non costituiscono un suo diritto in assenza di elementi positivi da valutare; ritenuto che dagli argomenti che precedono consegua l'inammissibilità del ricorso con le conseguenti pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così dec

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI: 04776BF) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/05/2025 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 45/RG. 25313 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe indicata per il delitto di resistenza; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto il ricorso inammissibile perché fondato su un motivo meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito con argomenti giuridicamente corretti e privi di manifeste illogicità fondati sulle dichiarazioni degli operanti che avevano ricostruito la condotta verbalmente aggressiva tenuta dal ricorrente nei confronti di tutti gli operanti e poi tentando di colpire uno di loro nel corso di un controllo di [OSCURATO:PERSONA], trovato in possesso di un coltello, in un locale di scommesse (si vedano, in particolare, pagg. 2 e 3 della sentenza di primo grado ). La sentenza impugnata, nel riconoscere il concorso formale, ha correttamente richiamato la sentenza delle Sezioni Unite n. 40981 del 22/02/2018 Rv. 273771 secondo cui «In tema di resistenza a pubblico ufficiale, integra un concorso formale di reati, a norma dell'art. 81, comma primo, cod. pen., la condotta di chi, nel medesimo contesto fattuale, usa violenza o minaccia per opporsi a più pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio mentre compiono un atto del loro ufficio o servizio.». ritenuto che anche i motivi afferenti alla determinazione del trattamento punitivo, fissato quasi nei minimi, sono generici in quanto la sentenza impugnata ha dato atto della personalità dell'imputato, dei suoi gravi precedenti e dell'assenza di elementi positivi per riconoscere le circostanze attenuanti generiche che non costituiscono un suo diritto in assenza di elementi positivi da valutare; ritenuto che dagli argomenti che precedono consegua l'inammissibilità del ricorso con le conseguenti pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così dec
Sentenza Cassazione n. 07461/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris