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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 4 gennaio 2024

Cassazione n. 17810/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di appello di Torino; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 20 giugno 2023, la Corte di appello di Torino - rilevando che il mandato specifico ad impugnare, rilasciato dall'imputato a favore del difensore di fiducia, dopo la pronuncia di primo grado, non conteneva l'elezione o dichiarazione di domicilio di cui all'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. - ha dichiarato inammissibile l'appello, proposto dall'imputato, avverso la sentenza del Tribunale di Ivrea del 10 febbraio 2023, con la quale questo, giudicato in assenza, era stato ritenuto responsabile dei reati di cui agli artt. 81, secondo comma, cod. pen., e 2 del d.

Igs. n. 74 del 2000, poiché, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, in qualità di legale rappresentante dell'impresa individuale [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], aveva utilizzato nella dichiarazione dei redditi relativa agli anni di imposta 2014 e 2015 fatture emesse dalla P.L.M. di [OSCURATO:PERSONA] - due per il 2014, e cinque, per il 2015 - a fronte di operazioni oggettivamente inesistenti, così evadendo le imposte dirette e VIVA per importi complessivi pari, rispettivamente, a euro 76.431,30 ed euro 16.814,93, con l'aggravante della recidiva infraquinquennale.

2. Avverso l'ordinanza, l'imputato, tramite difensore, ha proposto ricorso per cassazione, lamentando, con un unico motivo di doglianza, la violazione degli artt. 161, 162, 581, comma 1-quater, e 591 cod. proc. pen., nonché il difetto motivazionale in ordine alla ritenuta insussistenza, nel testo del mandato ad impugnare, allegato all'atto di appello, di una valida dichiarazione di domicilio.

Secondo la ricostruzione difensiva, il giudice di secondo grado, con motivazione del tutto illogica, avrebbe fallacemente fondato la declaratoria di inammissibilità dell'atto di appello sul rilievo operato da Cass., Sez. 2., n.18469 del 01/03/2022, Rv. 283180 - dell'insufficienza, ai fini di una 'valida dichiarazione o elezione di domicilio, della semplice indicazione, in un atto processuale, della residenza o del domicilio dell'imputato, essendo nec:essaria una sua manifestazione di volontà in ordine alla scelta dei luoghi di cui all'art. 157 cod. proc. pen.; argomento che, a parere della difesa, risulterebbe inconferente e inappropriato, in quanto riferibile ad un'ipotesi - quella della dichiarazione di domicilio proveniente dal difensore, e non già dalla parte, personalmente - che, a ben vedere, non potrebbe ritenersi sussistente nel caso di specie, vista la presenza della contestata dichiarazione domiciliare, non solo nell'atto di appello, sottoscritto dal difensore, ma anche nell'atto di procura speciale, allegato all'atto di gravame e appositamente firmato dall'imputato.

A conferma di ciò, sostiene ulteriormente il ricorrente, vi sarebbe la sentenza delle Sezioni Unite n. 18875 del 2009, confermativa della predominante rilevanza, in materia di valida elezione di domicilio, della riconducibilità, all'imputato, della relativa manifestazione di volontà.

3. In data 4 gennaio 2024, la difesa dell'imputato ha depositato memoria, con la quale, insistendo per l'accoglimento del ricorso, ha richiamato la recente giurisprudenza di legittimità, intervenuta - sia pur in fattispecie diversa - relativamente alla necessità di evitare un eccessivo formalismo in pregiudizio dell'equità del procedimento.

Subordinatamente a ciò, ha inoltre avanzato un'ulteriore doglianza, con la quale lamenta la violazione degli artt. 161, 162, 581, comma 1 -quater, 591 e 420, comma 2 -ter, cod. proc. per ., in relazione alla ritenuta sussistenza del giudicato in assenza dell'imputato, nonché il connesso vizio motivazionale.

Nello specifico, sostiene il ricorrente che la Corte di appello di Torino avrebbe fondato la declaratoria di inammissibilità dell'atto di appello ai sensi degli artt. 581, comma 1 -quater e 591 cod. proc. pen., presentato nell'interesse dell'imputato, sulla circostanza che costui sarebbe stato giudicato in assenza in primo grado, tuttavia omettendo di considerare che detta senl:enza sarebbe stata resa in sede di giudizio abbreviato; di talché l'imputato, avendo richiesto ed ottenuto la celebrazione del rito abbreviato mediante rilascio di procura speciale - peraltro contenente la dichiarazione di domicilio - in favore del difensore, non potrebbe considerarsi giudicato in assenza e, dunque, esposto alla causa di improcedibilità di cui all'art. 581, comma 1 -quater, cod. proc. pen.

Osserva la difesa che, anche dai lavori della Commissione di studio (mese di marzo 2021) per elaborare proposte di emendamenti al disegno di legge di riiForma, emerge che l'intervento sulla legittimazione del difensore ad impugnare è giustificato dalla volontà di assicurare la celebrazione del procedimento solo laddove si abbia effettiva contezza della conoscenza della sentenza emessa da parte dell'imputato giudicato in assenza; circostanza - ripete la difesa - da ritenere sussistente nel caso di specie, risultando l'imputato pienamente edotto e consapevole della proposizione dell'impugnazione, tanto da avere indicato il suo luogo di residenza per il ricevimento di ogni atto giudiziario conseguente alla celebrazione del processo. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato.

1.1. Il primo motivo di impugnazione è infondato.

1.1.1. Le argomentazioni della difesa fondano la pretesa ammissibilità dell'atto di appello sull'effettiva indicazione dell'elezione di domicilio da parte dell'imputato, personalmente, e non da parte del solo difensore in un atto processuale, sul rilievo che, nel caso di specie, tale dichiarazione sarebbe stata fatta in apposita procura speciale, espressamente sottoscritta dal ricorrente, ed autenticata dal difensore; ciò che, sebbene pienamente conforme alla giurisprudenza di legittimità - secondo la quale, ai fini di una valida dichiarazione o elezione di domicilio, non è sufficiente la semplice indicazione, in un atto processuale, della residenza o del domicilio dell'indagato (o dell'imputato), essendo necessaria una sua manifestazione di volontà in ordine alla scelta tra i luoghi indicati dall'art. 157 cod. proc. pen., con la consapevolezza degli effetti di tale scelta (Sez. 2, n. 43068 del 19 settembre 2023; Sez. 2., n. 18469 del 01 marzo 2022, Rv. 283180), e non una mera manifestazione di scienza o di semplice verità, limitata alla comunicazione di un dato di fatto o del proprio pensiero su di esso (Sez.

U., n. 41280 del 17 ottobre 2006, Rv. 234905) - risulta, tuttavia, del tutto inconferente nel caso di specie.

1.1.2. In punto di diritto, deve, infatti, ricordarsi che, in tema di notificazioni, non costituisce valida dichiarazione di domicilio la mera indicazione della propria residenza nell'atto di nomina del difensore di fiducia, atteso che l'elezione di domicilio è un atto personale a forma vincolata da compiersi esclusivamente secondo le forme indicate nell'art. 162 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 8397 del 10 novembre 2015, dep. 2016, Rv. 266070; Sez. 5, n. 41178 del 10 luglio 2014, Rv. 261032).

Ebbene, dalla documentazione presente in atti, cui questa Corte ha pieno accesso per la natura strettamente processuale della doglianza in esame, emerge che il Critelli, con atto depositato in data 30 maggio 2023 presso la cancellaria del Tribunale di Ivrea - giudice di fronte al quale è stato celebrai:o in primo grado il processo - omise di eleggere ritualmente domicilio, nei termini e con le forme di cui all'art. 161 cod. proc. pen., limitandosi ad una mera dichiarazione di residenza in [OSCURATO:PERSONA], via [OSCURATO:PERSONA] n. 5, come tale insufficiente ai fini di una valida dichiarazione di domicilio.

Del resto, per «elezione» deve intendersi l'indicazione, non solo del luogo dove gli atti devono essere notificati, ma anche della persona fiduciariamente prescelta ai fini della notificazione degli atti stessi, ciò che presuppone l'esistenza di un rapporto fiduciario fra il domiciliatario e l'imputato in virtù del quale il primo si impegna, nei confronti del secondo, a ricevere gli atti a questo destinati e a tenerli a sua disposizione (Sez. 3, n. 22844 del 26 marzo 2003, Rv. 224870; Sez. 1, n. 4870 del 15 dicembre 1995, deo. 1996, Rv. 204633).

Per «dichiarazione», invece, si intende la mera indicazione del luogo in cui gli atti debbono essere notificati, il che implica l'effettiva esistenza di una relazione fisica tra l'imputato e il luogo dichiarato, al contrario dell'elezione, che rappresenta invece la manifestazione di un potere di autonomia dell'imputato di indicare un luogo diverso (da quello della residenza, della dimora o del domicilio) e la persona (o l'ufficio) presso i quali intende che siano eseguite le notificazioni, atto negoziale ricettizio di natura costitutiva.

Sia elezione che dichiarazione postulano, tuttavia, un sufficiente grado di specificazione atto a consentire il superamento della presunzione di collegamento fra destinatario della notificazione e sua residenza anagrafica (Sez. 1, n. 33233 del 15 giugno 2004, Rv. 229919); specificazione che non può, certamente, ritenersi sussistente nella sola indicazione dell'indirizzo di residenza nell'atto di nomina fiduciaria, ancorché personalmente sottoscritto dall'imputato, come avvenuto nel caso di specie.1.2.

Anche la seconda doglianza - relativa alla violazione degli artt. 161, 162, 581, comma 1-quater, 591 e 420, comma 2-ter, cod. proc. pen., in ordine alla ritenuta sussistenza del giudicato in assenza dell'imputato, nonché al connesso vizio motivazionale - avanzata dalla difesa nella memoria datata 4 gennaio 2024, è infondata.

L'art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen. - secondo cui, ove trattasi di imputato rispetto al quale si è proceduto in assenza, è necessario che, unitamente all'atto di appello sia depositato, a pena di inammissibilità, specifico mandato ad impugnare, rilasciato dopo la pronuncia della sentenza e contenente la dichiarazione o l'elezione di domicilio dell'imputato ai fini della notificazione del decreto che dispone il giudizio - rispetto alle precedenti disposizioni normative, rinviene la propria specificità nel maggior onere, previsto a carico del solo imputato nei confronti del quale si sia proceduto in assenza, di depositare uno specifico mandato ad impugnare, rilasciato successivamente al provvedimento gravato.

Tale norma trova la sua ratio, nell'esigenza di verificare l'effettiva e concreta volontà di impugnare del soggetto processato in assenza, nonché in quella, ulteriore, di accertare - in evidente ed insostituibile funzione di garanzia - l'effettiva validità della preesistente dichiarazione od elezione di domicilio e la persistente volontà dell'assente di riceverla in un domicilio nuovo, proprio alla luce del fatto che, nonostante la formale ritualità delle citazioni effettuate nel corso del giudizio di grado precedente, egli è rimasto assente, altresì considerando la volontà del legislatore di limitare le impugnazioni che non derivino da un'opzione ponderata e personale della parte (Sez. 4, n. 43718 del 11 ottobre 2023, Rv. 285324).

Nel caso di specie, tuttavia, la Corte di appello di Napoli ha fondato la declaratoria di inammissibilità dell'atto di appello, proposto nell'interesse del ricorrente, non già sull'applicazione dell'art. 581-quater cod. proc. pen., bensì sul rilievo che lo specifico mandato ad impugnare, rilasciato dall'imputato a favore del difensore di fiducia, dopo la pronuncia di primo grado - e debii:amente allegato in atti - non contenesse l'elezione o dichiarazione di domicilio di cui all'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen.; norma che, introdotta dal d.lgs. n. 150 del 10 ottobre 2022 - adottato sulla base della delega legislativa conferita dalla legge 27 settembre 2021, n.134 («Delega al Governo per l'efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari») - riproducendo pedissequamente quanto previsto dall'art. 1, comma 13, lett. a) della legge delega, introduce un'ulteriore condizione di ammissibilità dell'impugnazione, allorché prevede che, con l'atto di impugnazione, debba essere presentata la dichiarazione o elezione di domicilio ai fini della notificazione del decreto di citazione (Sez. 4, n. 441530 del 10 ottobre 2023), senza, tuttavia, distinguere in ordine alla condizione processuale dell'imputato.

Di talché, non operando detta norma alcuna dislinzione sul punto - come, invece, il comma 1-quater che, tuttavia, nel caso di specie, non trova applicazione - risulta del tutto irrilevante la circostanza che l'odierno ricorrente, ancorché giudicato in assenza in primo grado, dovesse, in realtà, ritenersi presente, ai sensi dell'art. 420, comma 2-ter, cod. proc. pen., avendo costui richiesto ed ottenuto la celebrazione del rito abbreviato mediante rilascio di procura speciale in favore del difensore.

2. In considerazione di quanto precede, il ricorso deve essere rigettato, con condanna del ricorrente al p

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di appello di Torino; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 20 giugno 2023, la Corte di appello di Torino - rilevando che il mandato specifico ad impugnare, rilasciato dall'imputato a favore del difensore di fiducia, dopo la pronuncia di primo grado, non conteneva l'elezione o dichiarazione di domicilio di cui all'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. - ha dichiarato inammissibile l'appello, proposto dall'imputato, avverso la sentenza del Tribunale di Ivrea del 10 febbraio 2023, con la quale questo, giudicato in assenza, era stato ritenuto responsabile dei reati di cui agli artt. 81, secondo comma, cod. pen., e 2 del d. Igs. n. 74 del 2000, poiché, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, in qualità di legale rappresentante dell'impresa individuale [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], aveva utilizzato nella dichiarazione dei redditi relativa agli anni di imposta 2014 e 2015 fatture emesse dalla P.L.M. di [OSCURATO:PERSONA] - due per il 2014, e cinque, per il 2015 - a fronte di operazioni oggettivamente inesistenti, così evadendo le imposte dirette e VIVA per importi complessivi pari, rispettivamente, a euro 76.431,30 ed euro 16.814,93, con l'aggravante della recidiva infraquinquennale. 2. Avverso l'ordinanza, l'imputato, tramite difensore, ha proposto ricorso per cassazione, lamentando, con un unico motivo di doglianza, la violazione degli artt. 161, 162, 581, comma 1-quater, e 591 cod. proc. pen., nonché il difetto motivazionale in ordine alla ritenuta insussistenza, nel testo del mandato ad impugnare, allegato all'atto di appello, di una valida dichiarazione di domicilio. Secondo la ricostruzione difensiva, il giudice di secondo grado, con motivazione del tutto illogica, avrebbe fallacemente fondato la declaratoria di inammissibilità dell'atto di appello sul rilievo operato da Cass., Sez. 2., n.18469 del 01/03/2022, Rv. 283180 - dell'insufficienza, ai fini di una 'valida dichiarazione o elezione di domicilio, della semplice indicazione, in un atto processuale, della residenza o del domicilio dell'imputato, essendo nec:essaria una sua manifestazione di volontà in ordine alla scelta dei luoghi di cui all'art. 157 cod. proc. pen.; argomento che, a parere della difesa, risulterebbe inconferente e inappropriato, in quanto riferibile ad un'ipotesi - quella della dichiarazione di domicilio proveniente dal difensore, e non già dalla parte, personalmente - che, a ben vedere, non potrebbe ritenersi sussistente nel caso di specie, vista la presenza della contestata dichiarazione domiciliare, non solo nell'atto di appello, sottoscritto dal difensore, ma anche nell'atto di procura speciale, allegato all'atto di gravame e appositamente firmato dall'imputato. A conferma di ciò, sostiene ulteriormente il ricorrente, vi sarebbe la sentenza delle Sezioni Unite n. 18875 del 2009, confermativa della predominante rilevanza, in materia di valida elezione di domicilio, della riconducibilità, all'imputato, della relativa manifestazione di volontà. 3. In data 4 gennaio 2024, la difesa dell'imputato ha depositato memoria, con la quale, insistendo per l'accoglimento del ricorso, ha richiamato la recente giurisprudenza di legittimità, intervenuta - sia pur in fattispecie diversa - relativamente alla necessità di evitare un eccessivo formalismo in pregiudizio dell'equità del procedimento. Subordinatamente a ciò, ha inoltre avanzato un'ulteriore doglianza, con la quale lamenta la violazione degli artt. 161, 162, 581, comma 1 -quater, 591 e 420, comma 2 -ter, cod. proc. per ., in relazione alla ritenuta sussistenza del giudicato in assenza dell'imputato, nonché il connesso vizio motivazionale. Nello specifico, sostiene il ricorrente che la Corte di appello di Torino avrebbe fondato la declaratoria di inammissibilità dell'atto di appello ai sensi degli artt. 581, comma 1 -quater e 591 cod. proc. pen., presentato nell'interesse dell'imputato, sulla circostanza che costui sarebbe stato giudicato in assenza in primo grado, tuttavia omettendo di considerare che detta senl:enza sarebbe stata resa in sede di giudizio abbreviato; di talché l'imputato, avendo richiesto ed ottenuto la celebrazione del rito abbreviato mediante rilascio di procura speciale - peraltro contenente la dichiarazione di domicilio - in favore del difensore, non potrebbe considerarsi giudicato in assenza e, dunque, esposto alla causa di improcedibilità di cui all'art. 581, comma 1 -quater, cod. proc. pen. Osserva la difesa che, anche dai lavori della Commissione di studio (mese di marzo 2021) per elaborare proposte di emendamenti al disegno di legge di riiForma, emerge che l'intervento sulla legittimazione del difensore ad impugnare è giustificato dalla volontà di assicurare la celebrazione del procedimento solo laddove si abbia effettiva contezza della conoscenza della sentenza emessa da parte dell'imputato giudicato in assenza; circostanza - ripete la difesa - da ritenere sussistente nel caso di specie, risultando l'imputato pienamente edotto e consapevole della proposizione dell'impugnazione, tanto da avere indicato il suo luogo di residenza per il ricevimento di ogni atto giudiziario conseguente alla celebrazione del processo. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. 1.1. Il primo motivo di impugnazione è infondato. 1.1.1. Le argomentazioni della difesa fondano la pretesa ammissibilità dell'atto di appello sull'effettiva indicazione dell'elezione di domicilio da parte dell'imputato, personalmente, e non da parte del solo difensore in un atto processuale, sul rilievo che, nel caso di specie, tale dichiarazione sarebbe stata fatta in apposita procura speciale, espressamente sottoscritta dal ricorrente, ed autenticata dal difensore; ciò che, sebbene pienamente conforme alla giurisprudenza di legittimità - secondo la quale, ai fini di una valida dichiarazione o elezione di domicilio, non è sufficiente la semplice indicazione, in un atto processuale, della residenza o del domicilio dell'indagato (o dell'imputato), essendo necessaria una sua manifestazione di volontà in ordine alla scelta tra i luoghi indicati dall'art. 157 cod. proc. pen., con la consapevolezza degli effetti di tale scelta (Sez. 2, n. 43068 del 19 settembre 2023; Sez. 2., n. 18469 del 01 marzo 2022, Rv. 283180), e non una mera manifestazione di scienza o di semplice verità, limitata alla comunicazione di un dato di fatto o del proprio pensiero su di esso (Sez. U., n. 41280 del 17 ottobre 2006, Rv. 234905) - risulta, tuttavia, del tutto inconferente nel caso di specie. 1.1.2. In punto di diritto, deve, infatti, ricordarsi che, in tema di notificazioni, non costituisce valida dichiarazione di domicilio la mera indicazione della propria residenza nell'atto di nomina del difensore di fiducia, atteso che l'elezione di domicilio è un atto personale a forma vincolata da compiersi esclusivamente secondo le forme indicate nell'art. 162 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 8397 del 10 novembre 2015, dep. 2016, Rv. 266070; Sez. 5, n. 41178 del 10 luglio 2014, Rv. 261032). Ebbene, dalla documentazione presente in atti, cui questa Corte ha pieno accesso per la natura strettamente processuale della doglianza in esame, emerge che il Critelli, con atto depositato in data 30 maggio 2023 presso la cancellaria del Tribunale di Ivrea - giudice di fronte al quale è stato celebrai:o in primo grado il processo - omise di eleggere ritualmente domicilio, nei termini e con le forme di cui all'art. 161 cod. proc. pen., limitandosi ad una mera dichiarazione di residenza in [OSCURATO:PERSONA], via [OSCURATO:PERSONA] n. 5, come tale insufficiente ai fini di una valida dichiarazione di domicilio. Del resto, per «elezione» deve intendersi l'indicazione, non solo del luogo dove gli atti devono essere notificati, ma anche della persona fiduciariamente prescelta ai fini della notificazione degli atti stessi, ciò che presuppone l'esistenza di un rapporto fiduciario fra il domiciliatario e l'imputato in virtù del quale il primo si impegna, nei confronti del secondo, a ricevere gli atti a questo destinati e a tenerli a sua disposizione (Sez. 3, n. 22844 del 26 marzo 2003, Rv. 224870; Sez. 1, n. 4870 del 15 dicembre 1995, deo. 1996, Rv. 204633). Per «dichiarazione», invece, si intende la mera indicazione del luogo in cui gli atti debbono essere notificati, il che implica l'effettiva esistenza di una relazione fisica tra l'imputato e il luogo dichiarato, al contrario dell'elezione, che rappresenta invece la manifestazione di un potere di autonomia dell'imputato di indicare un luogo diverso (da quello della residenza, della dimora o del domicilio) e la persona (o l'ufficio) presso i quali intende che siano eseguite le notificazioni, atto negoziale ricettizio di natura costitutiva. Sia elezione che dichiarazione postulano, tuttavia, un sufficiente grado di specificazione atto a consentire il superamento della presunzione di collegamento fra destinatario della notificazione e sua residenza anagrafica (Sez. 1, n. 33233 del 15 giugno 2004, Rv. 229919); specificazione che non può, certamente, ritenersi sussistente nella sola indicazione dell'indirizzo di residenza nell'atto di nomina fiduciaria, ancorché personalmente sottoscritto dall'imputato, come avvenuto nel caso di specie.1.2. Anche la seconda doglianza - relativa alla violazione degli artt. 161, 162, 581, comma 1-quater, 591 e 420, comma 2-ter, cod. proc. pen., in ordine alla ritenuta sussistenza del giudicato in assenza dell'imputato, nonché al connesso vizio motivazionale - avanzata dalla difesa nella memoria datata 4 gennaio 2024, è infondata. L'art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen. - secondo cui, ove trattasi di imputato rispetto al quale si è proceduto in assenza, è necessario che, unitamente all'atto di appello sia depositato, a pena di inammissibilità, specifico mandato ad impugnare, rilasciato dopo la pronuncia della sentenza e contenente la dichiarazione o l'elezione di domicilio dell'imputato ai fini della notificazione del decreto che dispone il giudizio - rispetto alle precedenti disposizioni normative, rinviene la propria specificità nel maggior onere, previsto a carico del solo imputato nei confronti del quale si sia proceduto in assenza, di depositare uno specifico mandato ad impugnare, rilasciato successivamente al provvedimento gravato. Tale norma trova la sua ratio, nell'esigenza di verificare l'effettiva e concreta volontà di impugnare del soggetto processato in assenza, nonché in quella, ulteriore, di accertare - in evidente ed insostituibile funzione di garanzia - l'effettiva validità della preesistente dichiarazione od elezione di domicilio e la persistente volontà dell'assente di riceverla in un domicilio nuovo, proprio alla luce del fatto che, nonostante la formale ritualità delle citazioni effettuate nel corso del giudizio di grado precedente, egli è rimasto assente, altresì considerando la volontà del legislatore di limitare le impugnazioni che non derivino da un'opzione ponderata e personale della parte (Sez. 4, n. 43718 del 11 ottobre 2023, Rv. 285324). Nel caso di specie, tuttavia, la Corte di appello di Napoli ha fondato la declaratoria di inammissibilità dell'atto di appello, proposto nell'interesse del ricorrente, non già sull'applicazione dell'art. 581-quater cod. proc. pen., bensì sul rilievo che lo specifico mandato ad impugnare, rilasciato dall'imputato a favore del difensore di fiducia, dopo la pronuncia di primo grado - e debii:amente allegato in atti - non contenesse l'elezione o dichiarazione di domicilio di cui all'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen.; norma che, introdotta dal d.lgs. n. 150 del 10 ottobre 2022 - adottato sulla base della delega legislativa conferita dalla legge 27 settembre 2021, n.134 («Delega al Governo per l'efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari») - riproducendo pedissequamente quanto previsto dall'art. 1, comma 13, lett. a) della legge delega, introduce un'ulteriore condizione di ammissibilità dell'impugnazione, allorché prevede che, con l'atto di impugnazione, debba essere presentata la dichiarazione o elezione di domicilio ai fini della notificazione del decreto di citazione (Sez. 4, n. 441530 del 10 ottobre 2023), senza, tuttavia, distinguere in ordine alla condizione processuale dell'imputato. Di talché, non operando detta norma alcuna dislinzione sul punto - come, invece, il comma 1-quater che, tuttavia, nel caso di specie, non trova applicazione - risulta del tutto irrilevante la circostanza che l'odierno ricorrente, ancorché giudicato in assenza in primo grado, dovesse, in realtà, ritenersi presente, ai sensi dell'art. 420, comma 2-ter, cod. proc. pen., avendo costui richiesto ed ottenuto la celebrazione del rito abbreviato mediante rilascio di procura speciale in favore del difensore. 2. In considerazione di quanto precede, il ricorso deve essere rigettato, con condanna del ricorrente al p
Sentenza Cassazione n. 17810/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris