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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 13953/2022

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iato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (PN) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/12/2019 della Corte di appello di TRIESTEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del PROCURATORE GENERALE presso la CORTE di CASSAZIONE, Dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] CARDIA, che ha concluso per l'annullamento senza rinvioi,“_, [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di appello di Trieste confermava la sentenza del Tribunale di Pordenone del 30/01/2018 che aveva condannato il Boscarol alla pena di un anno di reclusione per il reato allo stesso ascritto al capo c) della rubrica (art. 2 del d.lgs. n. 74 del 2000) e lo aveva invece assolto dal capo a) della rubrica (art. 56, 640, comma secondo, cod. pen.) perché il fatto non sussiste.

2. Ha proposto ricorso per cassazione il Boscarol, a mezzo del difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA], proponendo tre motivi di ricorso di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1.

Con il primo motivo di ricorso è stato dedotto vizio di motivazione per contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, sostanzialmente carente nel suo percorso logico ed argomentativo anche quanto alla considerazione del complesso probatorio emergente dalla documentazione in atti; l'articolazione del ragionamento appare illogico, tenuto conto dell'esito delle prove testimoniali e documentali assunte in giudizio; l'elemento sintomatico dell'illogicità e contraddittorietà della motivazione è riferibile alla lettura parziale ed evidentemente errata della missiva del Sannbo quanto alla grafica della fattura, che tuttavia non esclude in alcun modo il fatto di aver realizzato la prestazione e ricevuto il relativo compenso come attestato da bonifico bancario; il ragionamento probatorio si basa poi su diversa fattura rispetto a quella oggetto di contestazione, così evidenziando una intrinseca contraddittorietà; non è stata affatto considerata la documentazione prodotta attestante i contatti e gli accordi intercorsi tra le parti quanto alla fornitura della prestazione poi confluita nella fattura emessa da Sambo, che portava alla corresponsione del relativo corrispettivo da parte della Saviotech.

2.2. Con il secondo motivo di ricorso è stata dedotta violazione di legge in relazione alla affermazione della Corte di appello secondo la quale il reato si è consumato con riferimento all'evasione dell'IVA; la Saviotech ha correttamente versato l'imposta e l'eventuale omissione deve essere imputata alla Sambo, nessun accertamento specifico sul punto risulta realizzatoed acquisito in giudizio.

2.3. Con il terzo motivo di ricorso è stata dedotta la mancata assunzione di prova decisiva oggetto di specifica richiesta e motivo di ricorso in appello; era stata richiesta per la sua assoluta decisività la prova testimoniale della Volpatti addetta alla contabilità e ai pagamenti, che si è occupata dei contatti diretti con la Sambo nell'interesse della Saviotech e ha provveduto al pagamento del corrispettivo per la fattura con bonifico; sul punto manca qualsiasi considerazione da parte della Corte di appello.3.

Nel corso della discussione orale il Procuratore generale ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato; il sostituto processuale dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], Avv. [OSCURATO:PERSONA], ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. La sentenza va annullata senza rinvio per essere il reato di cui al capo c) (art. 2 del d.lgs. n. 74 del 2000), commesso il 21 novembre 2011 (data della fattura n. 28, oggetto di contestazione), estinto per prescrizione in data 21.11.2021.

2. Non si deve tener conto della sospensione della prescrizione dopo la sentenza di primo grado (art. 159, secondo comma, cod. pen.) introdotta dalla legge 9 gennaio 2019 n. 3, a decorrere dal 10 gennaio 2020.

3. Tale causa estintiva, sopravvenuta alla pronuncia impugnata, dispiega i propri effetti in quanto il ricorso non è viziato da inammissibilità, essendosi così costituito il rapporto processuale.

Solo l'inammissibilità del ricorso non consente, infatti, la formazione di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen., fra cui la prescrizione del reato maturata successivamente alla sentenza impugnata con il ricorso, come statuito dalle Sezioni unite della Suprema Corte in numerose pronunce (n. 20208 del 25/10/2018, Schettino, Rv. 275319-01, in motivazione; n. 8825 del 27/10/2016, Galtelli, Rv. 268822-01; n. 6903 del 27/5/2016, Aiello, Rv. 268966-01; n. 26102 del 17/12/2015, Ricci, Rv.266818-01; n. 23428 del 22/03/2005, Bracale, Rv. 231164-01; n. 33542 del 27/06/2001, Cavalera, Rv. 219531; n. 32 del 22/11/2000, D.L., Rv. 217266; da ultimo v. sent. n. 12778 del 27/02/2020, S., Rv. 278869, in motivazione).

Inoltre, in presenza di una causa di estinzione del reato, non sono rilevabili in sede di legittimità vizi di motivazione della sentenza impugnata in quanto il giudice del rinvio avrebbe comunque l'obbligo di procedere immediatamente alla declaratoria della causa estintiva (Sez.

U, n. 40109 del 18/07/2013, Sciortino, Rv. 256087-01; Sez.

U, n. 43055 del 30/09/2010, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 248380-01, in motivazione; Sez.

U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv 244275-01).

4. Il ricorso non è inammissibile perché i motivi inerenti alla sussistenza degli elementi costitutivi del delitto di annotazione per utilizzo di fatture per operazioni inesistenti, consentiti e connotati da specificità, non risultano manifestamente infondati.

La difesa non ha proposto una lettura alternativa, rispetto a quella dei giudici di merito, dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di attendibilità delle fonti di prova, ma ha valorizzato alcune risultanze per mettere in dubbio che l'annotazione fosse relativa ad operazione inesistente, richiamando i rapporti professionali ed economici tra le parti, oltre alla documentazione bancaria e al comportamento tenuto dal destinatario della fattura, quale elemento non decisivo.

La sentenza impugnata riconosce la sussistenza di circostanze non irrilevanti, indicate dal ricorrente: la presenza di una dichiarazione a carattere unilaterale proveniente dal Sambo, soggetto potenzialmente contro--interessato quanto agli accertamenti espletati dalla Guardia di Finanza, nonché l'interpretazione del contenuto della stessa quanto ai rapporti professionali intercorsi con la Saviotech, tenuto conto del bonifico di una somma di denaro tra le parti; ed infine la ricorrenza di contatti docunnentalmente riscontrati tra la Sambo e la Saviotech.

Le argomentazioni svolte dal ricorrente consentono di escludere che i motivi proposti in tema di responsabilità risultino manifestamente infondati, considerato che non muovono «sul fatto, sullo svolgimento del processo, sulla sentenza impugnata, censure o critiche sostanzialmente vuote di significato in quanto manifestamente contrastate dagli atti processuali» (così, di recente, Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062-01, in tema di distinzione fra motivi infondati e motivi manifestamente infondati).

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione.

Così deciso il 31 gennaio 2022.

Il Consigliere es

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (PN) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/12/2019 della Corte di appello di TRIESTEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del PROCURATORE GENERALE presso la CORTE di CASSAZIONE, Dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] CARDIA, che ha concluso per l'annullamento senza rinvioi,“_, [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di appello di Trieste confermava la sentenza del Tribunale di Pordenone del 30/01/2018 che aveva condannato il Boscarol alla pena di un anno di reclusione per il reato allo stesso ascritto al capo c) della rubrica (art. 2 del d.lgs. n. 74 del 2000) e lo aveva invece assolto dal capo a) della rubrica (art. 56, 640, comma secondo, cod. pen.) perché il fatto non sussiste. 2. Ha proposto ricorso per cassazione il Boscarol, a mezzo del difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA], proponendo tre motivi di ricorso di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo di ricorso è stato dedotto vizio di motivazione per contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, sostanzialmente carente nel suo percorso logico ed argomentativo anche quanto alla considerazione del complesso probatorio emergente dalla documentazione in atti; l'articolazione del ragionamento appare illogico, tenuto conto dell'esito delle prove testimoniali e documentali assunte in giudizio; l'elemento sintomatico dell'illogicità e contraddittorietà della motivazione è riferibile alla lettura parziale ed evidentemente errata della missiva del Sannbo quanto alla grafica della fattura, che tuttavia non esclude in alcun modo il fatto di aver realizzato la prestazione e ricevuto il relativo compenso come attestato da bonifico bancario; il ragionamento probatorio si basa poi su diversa fattura rispetto a quella oggetto di contestazione, così evidenziando una intrinseca contraddittorietà; non è stata affatto considerata la documentazione prodotta attestante i contatti e gli accordi intercorsi tra le parti quanto alla fornitura della prestazione poi confluita nella fattura emessa da Sambo, che portava alla corresponsione del relativo corrispettivo da parte della Saviotech. 2.2. Con il secondo motivo di ricorso è stata dedotta violazione di legge in relazione alla affermazione della Corte di appello secondo la quale il reato si è consumato con riferimento all'evasione dell'IVA; la Saviotech ha correttamente versato l'imposta e l'eventuale omissione deve essere imputata alla Sambo, nessun accertamento specifico sul punto risulta realizzatoed acquisito in giudizio. 2.3. Con il terzo motivo di ricorso è stata dedotta la mancata assunzione di prova decisiva oggetto di specifica richiesta e motivo di ricorso in appello; era stata richiesta per la sua assoluta decisività la prova testimoniale della Volpatti addetta alla contabilità e ai pagamenti, che si è occupata dei contatti diretti con la Sambo nell'interesse della Saviotech e ha provveduto al pagamento del corrispettivo per la fattura con bonifico; sul punto manca qualsiasi considerazione da parte della Corte di appello.3. Nel corso della discussione orale il Procuratore generale ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato; il sostituto processuale dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], Avv. [OSCURATO:PERSONA], ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La sentenza va annullata senza rinvio per essere il reato di cui al capo c) (art. 2 del d.lgs. n. 74 del 2000), commesso il 21 novembre 2011 (data della fattura n. 28, oggetto di contestazione), estinto per prescrizione in data 21.11.2021. 2. Non si deve tener conto della sospensione della prescrizione dopo la sentenza di primo grado (art. 159, secondo comma, cod. pen.) introdotta dalla legge 9 gennaio 2019 n. 3, a decorrere dal 10 gennaio 2020. 3. Tale causa estintiva, sopravvenuta alla pronuncia impugnata, dispiega i propri effetti in quanto il ricorso non è viziato da inammissibilità, essendosi così costituito il rapporto processuale. Solo l'inammissibilità del ricorso non consente, infatti, la formazione di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen., fra cui la prescrizione del reato maturata successivamente alla sentenza impugnata con il ricorso, come statuito dalle Sezioni unite della Suprema Corte in numerose pronunce (n. 20208 del 25/10/2018, Schettino, Rv. 275319-01, in motivazione; n. 8825 del 27/10/2016, Galtelli, Rv. 268822-01; n. 6903 del 27/5/2016, Aiello, Rv. 268966-01; n. 26102 del 17/12/2015, Ricci, Rv.266818-01; n. 23428 del 22/03/2005, Bracale, Rv. 231164-01; n. 33542 del 27/06/2001, Cavalera, Rv. 219531; n. 32 del 22/11/2000, D.L., Rv. 217266; da ultimo v. sent. n. 12778 del 27/02/2020, S., Rv. 278869, in motivazione). Inoltre, in presenza di una causa di estinzione del reato, non sono rilevabili in sede di legittimità vizi di motivazione della sentenza impugnata in quanto il giudice del rinvio avrebbe comunque l'obbligo di procedere immediatamente alla declaratoria della causa estintiva (Sez. U, n. 40109 del 18/07/2013, Sciortino, Rv. 256087-01; Sez. U, n. 43055 del 30/09/2010, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 248380-01, in motivazione; Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv 244275-01). 4. Il ricorso non è inammissibile perché i motivi inerenti alla sussistenza degli elementi costitutivi del delitto di annotazione per utilizzo di fatture per operazioni inesistenti, consentiti e connotati da specificità, non risultano manifestamente infondati. La difesa non ha proposto una lettura alternativa, rispetto a quella dei giudici di merito, dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di attendibilità delle fonti di prova, ma ha valorizzato alcune risultanze per mettere in dubbio che l'annotazione fosse relativa ad operazione inesistente, richiamando i rapporti professionali ed economici tra le parti, oltre alla documentazione bancaria e al comportamento tenuto dal destinatario della fattura, quale elemento non decisivo. La sentenza impugnata riconosce la sussistenza di circostanze non irrilevanti, indicate dal ricorrente: la presenza di una dichiarazione a carattere unilaterale proveniente dal Sambo, soggetto potenzialmente contro--interessato quanto agli accertamenti espletati dalla Guardia di Finanza, nonché l'interpretazione del contenuto della stessa quanto ai rapporti professionali intercorsi con la Saviotech, tenuto conto del bonifico di una somma di denaro tra le parti; ed infine la ricorrenza di contatti docunnentalmente riscontrati tra la Sambo e la Saviotech. Le argomentazioni svolte dal ricorrente consentono di escludere che i motivi proposti in tema di responsabilità risultino manifestamente infondati, considerato che non muovono «sul fatto, sullo svolgimento del processo, sulla sentenza impugnata, censure o critiche sostanzialmente vuote di significato in quanto manifestamente contrastate dagli atti processuali» (così, di recente, Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062-01, in tema di distinzione fra motivi infondati e motivi manifestamente infondati). P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso il 31 gennaio 2022. Il Consigliere es
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