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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 giugno 2025

Cassazione n. 40161/2025

Testo disponibile della fonte

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/06/2025 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale la Corte d'Appello ha confermato la sentenza emessa dal giudice di primo grado e lo ha condannato alla pena di mesi sei di reclusione, per il reato di cui all'art. 2 del d.lgs. 74/2000, per aver, al fine di evadere le imposte sui redditi, indicato nelle dichiarazioni fiscali elementi passivi fittizi, ottenendo indebitamente un credito d'imposta.

Il ricorrente deduce quattro motivi di ricorso.

Con il primo lamenta violazione di legge per motivazione carente e contraddittoria.

Con il secondo lamenta violazione di legge in ordine al mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto.

Con il terzo motivo lamenta violazione di legge in ordine alla mancata applicazione dell'art. 13 del d.lgs. 74/2000, in particolare in relazione alla non punibilità dell'imputato, essendo intervenuto l'integrale pagamento dei debiti tributari prima dell'apertura del dibattimento.

Con il quarto, violazione di legge in ordine alla mancata declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione.

Il difensore del ricorrente ha depositato memoria difensiva.

In relazione alla prima doglianza, l'art. 581 lett c) cod. proc. pen. richiede l'indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono il petitum.

Viceversa, l'asserto relativo alla sussistenza di violazioni di legge e di vizi di motivazione è soltanto enunciato, senza alcuna argomentazione a sostegno.

L'inosservanza del disposto dell'art. 581, lett.d) cod. proc. pen., sotto il profilo della genericità dei motivi addotti, è prevista dall'art. 591, lett. c) cod. proc. pen. quale causa di inammissibilità.

La seconda doglianza non rientra nel numerus clausus delle censure deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua.

Nel caso di specie, il giudice di merito ha affermato la particolare gravità dell'illecito, evidenziando che la condotta dell'imputato non può ritenersi né episodica né occasionale, poiché egli ha falsificato, o comunque contribuito a falsificare, numerose fatture relative a spese mediche, utilizzandole per ottenere indebitamente un rilevante credito d'imposta.

Anche la terza doglianza appare come riproduttiva di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con congrui argomenti giuridici.

Infatti, nel caso di specie, la Corte territoriale ha precisato che, per il reato contestato, il pagamento dell'importo dovuto prima dell'apertura del dibattimento non determina una causa di non punibilità, ma integra, esclusivamente, una circostanza attenuante, già valorizzata dai giudici di merito nella determinazione della pena.

La quarta doglianza è manifestamente infondata.

Il reato commesso il 07/07/2015, non risultava prescritto alla data della sentenza d'appello del 17/06/2025.

Per il delitto contestato opera, infatti, un termine massimo di prescrizione pari a dieci anni, con conseguente maturazione dello stesso non prima del 07/07/2025.

L'inammissibilità del ricorso preclude d'altronde la computabilità nel termine prescrizionale del periodo successivo all'emanazione della sentenza di secondo grado.Stante l'inammissibilità del ricorso, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Cos

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/06/2025 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale la Corte d'Appello ha confermato la sentenza emessa dal giudice di primo grado e lo ha condannato alla pena di mesi sei di reclusione, per il reato di cui all'art. 2 del d.lgs. 74/2000, per aver, al fine di evadere le imposte sui redditi, indicato nelle dichiarazioni fiscali elementi passivi fittizi, ottenendo indebitamente un credito d'imposta. Il ricorrente deduce quattro motivi di ricorso. Con il primo lamenta violazione di legge per motivazione carente e contraddittoria. Con il secondo lamenta violazione di legge in ordine al mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto. Con il terzo motivo lamenta violazione di legge in ordine alla mancata applicazione dell'art. 13 del d.lgs. 74/2000, in particolare in relazione alla non punibilità dell'imputato, essendo intervenuto l'integrale pagamento dei debiti tributari prima dell'apertura del dibattimento. Con il quarto, violazione di legge in ordine alla mancata declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione. Il difensore del ricorrente ha depositato memoria difensiva. In relazione alla prima doglianza, l'art. 581 lett c) cod. proc. pen. richiede l'indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono il petitum. Viceversa, l'asserto relativo alla sussistenza di violazioni di legge e di vizi di motivazione è soltanto enunciato, senza alcuna argomentazione a sostegno. L'inosservanza del disposto dell'art. 581, lett.d) cod. proc. pen., sotto il profilo della genericità dei motivi addotti, è prevista dall'art. 591, lett. c) cod. proc. pen. quale causa di inammissibilità. La seconda doglianza non rientra nel numerus clausus delle censure deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua. Nel caso di specie, il giudice di merito ha affermato la particolare gravità dell'illecito, evidenziando che la condotta dell'imputato non può ritenersi né episodica né occasionale, poiché egli ha falsificato, o comunque contribuito a falsificare, numerose fatture relative a spese mediche, utilizzandole per ottenere indebitamente un rilevante credito d'imposta. Anche la terza doglianza appare come riproduttiva di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con congrui argomenti giuridici. Infatti, nel caso di specie, la Corte territoriale ha precisato che, per il reato contestato, il pagamento dell'importo dovuto prima dell'apertura del dibattimento non determina una causa di non punibilità, ma integra, esclusivamente, una circostanza attenuante, già valorizzata dai giudici di merito nella determinazione della pena. La quarta doglianza è manifestamente infondata. Il reato commesso il 07/07/2015, non risultava prescritto alla data della sentenza d'appello del 17/06/2025. Per il delitto contestato opera, infatti, un termine massimo di prescrizione pari a dieci anni, con conseguente maturazione dello stesso non prima del 07/07/2025. L'inammissibilità del ricorso preclude d'altronde la computabilità nel termine prescrizionale del periodo successivo all'emanazione della sentenza di secondo grado.Stante l'inammissibilità del ricorso, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Cos
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