CassazionesentenzaSezione LDecisione del 15 luglio 2022
Cassazione n. 22484/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA], inpersona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e2026 difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],2670 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO;- controricorrente -avverso la sentenza n. 935/2022 della CORTE D'APPELLO diCATANIA, depositata il 15/07/2022 R.G.N. 399/2020;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del27/05/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].CONSIDERATO CHENumero registro generale 1888/2023Numero sezionale 2670/2026Numero di raccolta generale 22484/2026La Corte d’appello di Catania confermava la pronuncia diData pubblicazione 30/06/2026primo grado che aveva respinto la domanda dell’ing.[OSCURATO:PERSONA] tesa a far accertare l’illegittimitàdell’iscrizione d’ufficio alla Gestione separata e quindi lanon debenza della contribuzione e delle sanzioni civilirelative agli anni 2008 e 2009, in dipendenza dell’attivitàdi libero professionista svolta.La Corte d’appello rigettava l’eccezione di prescrizioneavanzata dal professionista, ritenendo che il dies a quodecorresse dal termine fissato per il pagamento deicontributi ai sensi dei d.P.C.m. del 4.6.2009 e 10.6.2010.L’obbligo contributivo, aggiungeva la Corte, sussisteva incaso di esercizio abituale dell’attività, sebbene conredditi derivatine inferiori a €5000.Avverso la sentenza, [OSCURATO:PERSONA] ricorre per tremotivi, illustrati da memoria.L’Inps resiste con controricorso.All’adunanza camerale il collegio riservava termine di 60giorni per il deposito del presente provvedimento.RITENUTO CHECon il primo motivo di ricorso, si deduce violazione efalsa applicazione degli artt.1334, 1335, 2935, 2967 c.c.,dell’art.3, co.9 l. n.335/95, dell’art.55 R.D.L. n.182/35,dell’art.17 d.P.R. n.435/01, dell’art.1 d.P.C.m. 4.6.2009e d.P.C.m. 10.6.2010, nonché dell’art.112 c.p.c., per nonavere la Corte d’appello ritenuto maturata laprescrizione.Con il secondo motivo di ricorso, si deduce violazione efalsa applicazione dell’art.44, co.2 d.l. n.269/2003, conv.con l. n.326/03, dell’art. 2, co.26 l. n. 335/1995, dell’art.115 c.p.c. e dell’art. 2697 c.c., per avere la Corted’appello ritenuta dovuta l’iscrizione d’ufficio allaNumero registro generale 1888/2023Numero sezionale 2670/2026Numero di raccolta generale 22484/2026Data pubblicazione 30/06/2026Gestione separata nonostante il superamento del redditodi €5000, insussistente nel caso di specie, integri fattocostitutivo del diritto.Con il terzo motivo di ricorso, si deduce violazione e falsaapplicazione dell’art. 112 c.p.c., dell’art.136 Cost.,dell’art. 30 l. n.87/53, dell’art. 18, co.12 d.l. n.98/11 edell’art.336 c.p.c., per non avere la Corte pronunciatosulla domanda di illegittimità delle sanzioni civili, allaluce della sentenza della Corte Costituzionale n.104/22.Occorre innanzitutto rilevare che, come affermato nellamemoria illustrativa, è sceso il giudicato esterno sullanon debenza della contribuzione relativa all’anno 2009(non 2008 come invece indicato in sentenza), persopravvenuta intervenuta prescrizione. Tanto emergedall’ordinanza di questa Corte n.35118/24, resa tra lestesse parti e avente ad oggetto lo stesso creditocontributivo relativo all’anno 2009. Per tale annualità lasentenza va perciò cassata e la causa decisa nel meritocon declaratoria di non sussistenza del debitocontributivo.Con riferimento all’anno 2008, vanno respinti i primi duemotivi.Per quanto concerne il primo, questa Corte ha affermatoche il dies a quo della prescrizione decorrente daid.P.C.m. sopra indicati si applica anche ai contribuentidel termine di pagamento concerne tutti i «contribuenti[...] che esercitano attività economiche per le quali sonostati elaborati gli studi di settore» e non soltanto coloroche, in concreto, alle risultanze di tali studi fosserofiscalmente assoggettati per non aver scelto un diversoregime d'imposizione, quale quello di cui all'art.1, co.96Numero registro generale 1888/2023Numero sezionale 2670/2026Numero di raccolta generale 22484/2026Data pubblicazione 30/06/2026ss., l. n.244/2007 (Cass.10273/21, seguita danumerosissime altre, tra cui Cass.32683/22,Cass.19987/24).Rettamente poi la Corte ha ritenuto che il dies a quo dellaprescrizione dovesse decorrere dalla data fissata neicitati d.P.C.m. (v. tra le tante, Cass.24584/24,Cass.10273/21).Infondato è anche il secondo motivo.La Corte d’appello, con accertamento in fatto nonsindacabile in questa sede al di fuori dei limitidell’art.360, co.1, n.5 c.p.c., ha ritenuto che l’attivitàlibero professionale del ricorrente fosse svolta concarattere di abitualità nonostante la produzione di unreddito inferiore a €5000. In particolare, sono staticonsiderati indici di abitualità: l’iscrizione all’albo,l’apertura di partita IVA, la dichiarazione dei redditi in cuiil reddito era denunciato non nel quadro dei redditioccasionali ma nel quadro CM, relativo ai redditi dalavoro autonomo.Va allora richiamato il costante orientamentogiurisprudenziale per cui l’iscrizione alla Gestione speratasussiste anche in caso di redditi inferiori a €5000 annuise, come nel caso di specie, sia accertata l’abitualitàdell’attività libero professionale (Cass. (Cass.4419/21,seguita da varie altre, tra cui Cass.37546/21,Cass.19834/22, Cass.12880/24).annualità del 2008 e quindi anteriore all’entrata in vigoredel d.l. n.98/11.La sentenza della Corte Costituzionale n.55/2024 hadichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art.18, co.12d.l. n.98/11, convertito, con modificazioni, nella l.Numero registro generale 1888/2023Numero sezionale 2670/2026Numero di raccolta generale 22484/2026Data pubblicazione 30/06/2026n.111/11, nella parte in cui non prevede che gli ingegneried architetti non iscritti alla cosiddetta Inarcassa, peressere contemporaneamente iscritti presso altragestione previdenziale obbligatoria, ai sensi dell’art.21 l.n.6/81, tenuti all’obbligo di iscrizione alla Gestioneseparata costituita presso l’Inps, sono esonerati dalpagamento, in favore dell’ente previdenziale, dellesanzioni civili per l’omessa iscrizione con riguardo alperiodo anteriore alla sua entrata in vigore.Tale sentenza applicabile al caso di specie, ai sensidell’art.136 Cost., implica che l’importo delle sanzionicivili non è dovuto (v. Cass.13336/24).Conclusivamente, la sentenza va cassata in relazioneall’accoglimento del terzo motivo di ricorso e, nonessendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, lacausa può essere decisa nel merito, dichiarando che ilricorrente non è tenuto al pagamento delle sanzioni civilirelative alla sua iscrizione alla Gestione separata perl’anno 2008.Le spese dell’intero processo sono compensate inrelazione alla sopravvenienza di C. Cost. n.55/24 e delgiudicato sull’annualità 2009. P.Q.MLa Corte, decidendo sul ricorso, accoglie il terzo motivo,respinti i restanti, cassa la sentenza impugnata inrelazione al motivo accolto e, decidendo nel merito,dichiara che [OSCURATO:PERSONA] non è tenuto al pagamentodi contributi e sanzioni civili relative alla sua iscrizionealla Gestione separata per l’anno 2009, nonché alpagamento delle sanzioni civili relative all’anno 2008.Compensa le spese dell’intero processo.Numero registro generale 1888/2023Numero sezionale 2670/2026Numero di raccolta generale 22484/2026Data pubblicazione 30/06/2026Roma, deciso all’adunanza camerale del 27.5.26La PresidenteLucia Esposito