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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 24 giugno 2022

Cassazione n. 24284/2022

Testo disponibile della fonte

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 19625- 2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , elettivamente domiciliatein ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 16 , presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentate e difes e dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrenti - contro MINISTERO DELL’[OSCURATO:PERSONA]’ E RICERCA , in persona delMinistro pro tempore , rappresentato e difeso ex legedall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA] n.12; -resistente con mandato - avverso la sentenza n. 413/2017 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 2/3/2017R.G.N. 5629/2011; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24 /0 6 /2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] pubblico Personale docente e ATA Reiterazione contratti a tempo determinato R.G.N.19625/2017 Cron.

Rep.

Ud.24/06/2022 CC

1. la Corte d’Appello di Roma, adita con impugnazione principale da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e con appello incidentale dal Ministero dell’Università dell’Istruzione e della Ricerca nonché dall’[OSCURATO:PERSONA] di Viterbo, h a riformato la sentenza del Tribunale di Viterbo che aveva accolto solo in parte le domande formulate dagli appellanti principali e, ritenuta la reiterazione abusiva dei contratti a termine intercorsi fra le parti, aveva condannato il Ministero al risarcimento del danno mentre aveva rigettato le domande di conversione dei rapporti;

2. il giudice d’appello ha richiamato i principi di diritto enunciati da questa Corte con la sentenza n. 22552/2016 e, dopo aver dato atto della natura delle supplenze e del superamento del limite dei 36 mesi su organico di diritto per la sola posizione di [OSCURATO:PERSONA], ha ritenuto assorbente per accogliere il ricorso del Ministero la circostanza che la Vito, al pari di Fonti e Squillante, fosse stata stabilmente immessa nei ruoli dell’amministrazione scolastica;

3. ha precisato che la stabilizzazione è idonea a sanzionare debitamente l’abuso ed a cancellare le conseguenze della violazione del diritto dell’Unione, con la conseguenza che il risarcimento del danno può essere riconosciuto solo in presenza di specifiche allegazioni in merito all’esistenza di danni ulteriori e diversi rispetto a quelli già riparati dall’immissione in ruolo;

4. quanto alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] il giudice d’appello ha rilevato che, pur non risultando provata l’avvenuta immissione in ruolo, le domande proposte dovevano comunque essere rigettate perché le supplenza assegnate riguardavano posti dell’organico di fatto, non di diritto, e gli originari ricorrenti non avevano neppure allegato un uso distorto della tipologia contrattuale né avevano dedotto circostanze idonee a provare l’assenza di temporaneità;

4. per la cassazione della sentenza hanno proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sulla base di quattro motivi, ai quali non ha opposto difese il MIUR che ha depositato solo atto di costituzione;5. in prossimità dell’adunanza camerale entrambi i ricorrenti hannodepositato atto di rinuncia ed hanno chiesto alla Corte di dichiarare «l’estinzione del processo con conseguente compensazione delle spese di lite». [OSCURATO:PERSONA]

1. la rinuncia al ricorso per cassazione è atto unilaterale non accettizio, n el senso, cioè, che non esige, per la sua operatività, l'accettazione della controparte;

2. l’art. 390 cod. proc. civ., peraltro, richiede che l’atto scritto sia notificato alle particostituite o comunicato ai loro avvocati che vi appongono il visto, sicché, ove la rinuncia venga effettuata senza il rispetto di tali formalità, non può essere dichiarata l’estinzione del processo ex art. 391 cod. proc. civ.;

3. in tal caso la rinuncia, seppure irrituale, va comunque apprezzata perché significativa del venir meno dell'interesse al ricorso, del quale determina l’inammissibilità ( Cass. n. 17562/2020; Cass. n. 28524/2018; Cass. n. 27868/2018; Cass. n. 26840/2018; Cass.

S.U. n. 3876/2010);

4. sulla base dei richiamati principi, condivisi dal Collegio e qui ribaditi, deve essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso perché gli atti di rinuncia, sottoscritti da [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA] nonché dal loro difensore, non risultano notificati all’Avvocatura Generale dello Stato;

5. non occorre provvedere sulle spese perché il Ministero non ha svolto attività difensiva e si è limitato a depositare atto di costituzione «solo al fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussionedella causa»;

6. non sussistono le condizioni di cui all’art. 13 c. 1 quater d.P.R. n. 115 del 2002 perché la ratio della disposizione va individuata nella finalità di scoraggiare le impugnazioni dilatorie o pretestuose, sicché tale meccanismo sanzionatorio si applica per l'inammissibilità originaria del gravame ma non - come nella specie - per quella derivata dalla sopravvenuta carenza di interesse(cfr. Cass. n. 17562/2020 che richiama, fra le tante, Cass. n. 16305/2016, Cass. n. 18528/2016, Cass.n. 3288/2018, Cass. n. 31732/2018; Cass. n. 14782/2018).

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 19625- 2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , elettivamente domiciliatein ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 16 , presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentate e difes e dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrenti - contro MINISTERO DELL’[OSCURATO:PERSONA]’ E RICERCA , in persona delMinistro pro tempore , rappresentato e difeso ex legedall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA] n.12; -resistente con mandato - avverso la sentenza n. 413/2017 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 2/3/2017R.G.N. 5629/2011; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24 /0 6 /2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] pubblico Personale docente e ATA Reiterazione contratti a tempo determinato R.G.N.19625/2017 Cron. Rep. Ud.24/06/2022 CC 1. la Corte d’Appello di Roma, adita con impugnazione principale da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e con appello incidentale dal Ministero dell’Università dell’Istruzione e della Ricerca nonché dall’[OSCURATO:PERSONA] di Viterbo, h a riformato la sentenza del Tribunale di Viterbo che aveva accolto solo in parte le domande formulate dagli appellanti principali e, ritenuta la reiterazione abusiva dei contratti a termine intercorsi fra le parti, aveva condannato il Ministero al risarcimento del danno mentre aveva rigettato le domande di conversione dei rapporti; 2. il giudice d’appello ha richiamato i principi di diritto enunciati da questa Corte con la sentenza n. 22552/2016 e, dopo aver dato atto della natura delle supplenze e del superamento del limite dei 36 mesi su organico di diritto per la sola posizione di [OSCURATO:PERSONA], ha ritenuto assorbente per accogliere il ricorso del Ministero la circostanza che la Vito, al pari di Fonti e Squillante, fosse stata stabilmente immessa nei ruoli dell’amministrazione scolastica; 3. ha precisato che la stabilizzazione è idonea a sanzionare debitamente l’abuso ed a cancellare le conseguenze della violazione del diritto dell’Unione, con la conseguenza che il risarcimento del danno può essere riconosciuto solo in presenza di specifiche allegazioni in merito all’esistenza di danni ulteriori e diversi rispetto a quelli già riparati dall’immissione in ruolo; 4. quanto alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] il giudice d’appello ha rilevato che, pur non risultando provata l’avvenuta immissione in ruolo, le domande proposte dovevano comunque essere rigettate perché le supplenza assegnate riguardavano posti dell’organico di fatto, non di diritto, e gli originari ricorrenti non avevano neppure allegato un uso distorto della tipologia contrattuale né avevano dedotto circostanze idonee a provare l’assenza di temporaneità; 4. per la cassazione della sentenza hanno proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sulla base di quattro motivi, ai quali non ha opposto difese il MIUR che ha depositato solo atto di costituzione;5. in prossimità dell’adunanza camerale entrambi i ricorrenti hannodepositato atto di rinuncia ed hanno chiesto alla Corte di dichiarare «l’estinzione del processo con conseguente compensazione delle spese di lite». [OSCURATO:PERSONA] 1. la rinuncia al ricorso per cassazione è atto unilaterale non accettizio, n el senso, cioè, che non esige, per la sua operatività, l'accettazione della controparte; 2. l’art. 390 cod. proc. civ., peraltro, richiede che l’atto scritto sia notificato alle particostituite o comunicato ai loro avvocati che vi appongono il visto, sicché, ove la rinuncia venga effettuata senza il rispetto di tali formalità, non può essere dichiarata l’estinzione del processo ex art. 391 cod. proc. civ.; 3. in tal caso la rinuncia, seppure irrituale, va comunque apprezzata perché significativa del venir meno dell'interesse al ricorso, del quale determina l’inammissibilità ( Cass. n. 17562/2020; Cass. n. 28524/2018; Cass. n. 27868/2018; Cass. n. 26840/2018; Cass. S.U. n. 3876/2010); 4. sulla base dei richiamati principi, condivisi dal Collegio e qui ribaditi, deve essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso perché gli atti di rinuncia, sottoscritti da [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA] nonché dal loro difensore, non risultano notificati all’Avvocatura Generale dello Stato; 5. non occorre provvedere sulle spese perché il Ministero non ha svolto attività difensiva e si è limitato a depositare atto di costituzione «solo al fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussionedella causa»; 6. non sussistono le condizioni di cui all’art. 13 c. 1 quater d.P.R. n. 115 del 2002 perché la ratio della disposizione va individuata nella finalità di scoraggiare le impugnazioni dilatorie o pretestuose, sicché tale meccanismo sanzionatorio si applica per l'inammissibilità originaria del gravame ma non - come nella specie - per quella derivata dalla sopravvenuta carenza di interesse(cfr. Cass. n. 17562/2020 che richiama, fra le tante, Cass. n. 16305/2016, Cass. n. 18528/2016, Cass.n. 3288/2018, Cass. n. 31732/2018; Cass. n. 14782/2018). P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta