CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 aprile 2022
Cassazione n. 20877/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/03/2021 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte di appello di Perugia, con sentenza del 08/03/2021, confermava la sentenza emessa dal Tribunale di Spoleto, in data 30/01/2020, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all'art. 648 c.p. Propone ricorso per cassazione l'imputato, vizio di motivazione e violazione di legge in ordine al trattamento sanzionatorio , alle attenuanti generiche, alla recidiva e al giudizio di bilanciamento ex articolo 69 tra recidiva e gravità del fatto. Il ricorso è inammissibip. Difatti, l'unico confuso otivo di ricorso non può trovare accoglimento poiché generico e manifestamente infondato. Nel caso di specie il ricorso è inammissibile perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata ampia e logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato. In ordine alla dedotta violazione di legge in relazione agli artt. 69, 99, co. 4 e 62 bis c.p., la censura deve ritenersi inammissibile per carenza di interesse poiché il tribunale ha riconosciuto la sussistenza della speciale attenuante prevista dall'articolo 648 cod.pen. che ha ritenuto prevalente sulla recidiva. Nessun interesse del ricorrente sussiste, dunque, in ordine alla deduzione del motivo relativo al giudizio di bilanciamento ex art. 69 c.p. tra recidiva e gravità del fatto, attesa la già riconosciuta prevalenza dell'attenuante del cpv dell'art. 648 c. p.. A ciò si aggiunga che la censura non è stata sollevata con i motivi di appello. Le altre doglianze del ricorrente in punto di trattamento sanzionatorio sono generiche e incomprensibili. Giova rammentare che la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, ovvero agli aumenti per continuazione, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142), ciò che - nel caso di specie - non ricorre. Invero, una specifica e dettagliata motivazione in ordine alla quantità di pena irrogata, specie in relazione alle diminuzioni o aumenti per circostanze, è necessaria soltanto se la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale, potendo altrimenti essere sufficienti a dare conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. le espressioni del tipo: 'pena congrua', 'pena equa' o 'congruo aumento', come pure il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere (Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, Denaro, Rv. 245596). Alla inammissibilità del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dai ricorsi (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 alla cassa delle ammende Così deciso il 15/4/2022 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] I