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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 1 marzo 1987

Cassazione n. 05846/2023

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 01/03/1987 [OSCURATO:PERSONA] nato il 30/07/1978 [OSCURATO:PERSONA] nato il 07/01/1987 avverso la sentenza del 16/06/2022 del TRIBUNALE di BERGAMOgjp1-92à7vi udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che i ricorrenti lamentano l'assenza di congrua motivazione con riguardo al mancato proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. in sentenza di applicazione pena emessa su richiesta delle parti; Considerato che il cumulativo ricorso è stato proposto al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., che lo consente «solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza»; Rilevato, pertanto, che, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della tassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della tassa delle ammende.

Così deciso il 2 dicembre 20

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 01/03/1987 [OSCURATO:PERSONA] nato il 30/07/1978 [OSCURATO:PERSONA] nato il 07/01/1987 avverso la sentenza del 16/06/2022 del TRIBUNALE di BERGAMOgjp1-92à7vi udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che i ricorrenti lamentano l'assenza di congrua motivazione con riguardo al mancato proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. in sentenza di applicazione pena emessa su richiesta delle parti; Considerato che il cumulativo ricorso è stato proposto al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., che lo consente «solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza»; Rilevato, pertanto, che, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della tassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della tassa delle ammende. Così deciso il 2 dicembre 20
Sentenza Cassazione n. 05846/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris