CassazionedecretoSezione 1Decisione del 5 febbraio 2022
Cassazione n. 39677/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di PERUGIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di Perugia, emessa in data 5 febbraio 2022 nel proc. n. 2021/95 SIUS, ha dichiarato inammissibile l'impugnazione proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto con cui il magistrato di sorveglianza di Spoleto rimetteva alla Direzione dell'Istituto penitenziario la decisione in merito all'istanza di effettuare colloqui visivi da remoto in considerazione della posizione giuridica del detenuto. Il giudice a quo ha motivato la dichiarazione di inammissibilità de plano poiché il provvedimento impugnato non poteva essere considerato come decisorio, diversamente, si sarebbe potuto impugnare l'eventuale successivo diniego. 2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], con il ministero del difensore di fiducia, censurando con un unico motivo la violazione di legge, anche processuale, in relazione agli artt. 581 e 591 cod. proc. pen. e agli artt. 70 I. 26 luglio 1975, n. 354 (ordinamento penitenziario), e 179 cod. proc. pen., nonché il vizio di motivazione del provvedimento impugnato. Rappresenta il ricorrente che il Presidente del Tribunale di sorveglianza di Perugia non avrebbe avuto il potere di decidere de plano sulla richiesta, sollecitata al Tribunale di sorveglianza dal difensore rispetto alla decisione del magistrato di sorveglianza che aveva trasmesso all'Istituto penitenziario la richiesta di colloqui visivi da remoto sulla base della posizione giuridica del detenuto, poiché la stessa doveva considerarsi quale impugnazione del provvedimento del magistrato di sorveglianza e, quindi, meritevole di essere trattata dal collegio. 3. Il Procuratore generale, intervenuto con requisitoria scritta, ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è manifestamente infondato, quindi, inammissibile. 1. La declaratoria d'inammissibilità qui impugnata è stata correttamente assunta de plano dal Presidente del collegio ai sensi dell'art. 666, comma 2, cod. proc. pen. 2. Va, infatti, ribadito che in tema di procedimento di sorveglianza, il decreto di inammissibilità per manifesta infondatezza può essere emesso "de plano", ai sensi dell'art. 666, comma 2, cod. proc. pen., soltanto qualora l'istanza manchi dei requisiti posti direttamente dalla legge e la presa d'atto di tale mancanza non richieda accertamenti di tipo cognitivo né valutazioni discrezionali (Sez. 1, n. 32279 del 29/03/2018, Focoso, Rv. 273714). 3. In particolare, come evidenziato dal medesimo provvedimento qui impugnato emesso dal magistrato di sorveglianza e reclamato dinanzi al Tribunale, esso non aveva contenuto decisorio ma solamente interlocutorio, avendo rimesso l'istanza di 511 colloqui a distanza alla Direzione dell'Istituto per le sue valutazioni basate sulla posizione giuridica del detenuto. Dalle considerazioni ora esposte deriva l'inammissibilità del ricorso. Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese, nonché, per i profili di colpa connessi alla proposta impugnazione (Corte cosi:. n. 186 del 2000), al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo liquidare in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il