CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 33346/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. RIESAME di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le richieste del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; sentite le conclusioni dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], per il ricorrente, che ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] Il Tribunale di Milano, in funzione di Giudice per il riesame, in data 7-12 dicembre 2022, pronunciando ex art. 310 cod. proc. pen. sull'appello proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza con cui il Gip di Milano aveva rigettato l'istanza di revoca della misura cautelare personale in atto in relazione al delitto di tentata estorsione in concorso, ha confermato integralmente il provvedimento impugnato. 2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, formulando due motivi di ricorso, che qui si riassumono nei termini di cui all'art.173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo articolato motivo, la difesa lamenta, sotto il profilo della violazione di legge (artt. 274 e 275 cod. proc. pen. in relazione agli artt. 56 e 629 cod. pen.) e della illogicità della motivazione, il rigetto della propria istanza di revoca della misura custodiale, avanzata sulla base di elementi, sopravvenuti e preesistenti ma non considerati al momento dell'emissione dell'ordinanza genetica. In particolare, per quanto attiene alla gravità indiziaria, non sarebbe configurabile una tentata estorsione, dovendo viceversa la presunta richiesta estorsiva collocarsi nell'ambito di un'articolata trattativa diretta a una soluzione negoziale della controversia, come evidenziato dalle dichiarazioni rese durante l'interrogatorio ex art. 415-bis cod. proc. pen. dal coindagato, avv. [OSCURATO:PERSONA], e dalla documentazione prodotta in quella sede; non potrebbe darsi, in estrema sintesi, un'estorsione concordata, come nel caso di specie, con la stessa persona offesa, che addirittura indicherebbe all'interlocutore le modalità per essere contattato più facilmente. Questi elementi sono tutti successivi rispetto alle precedenti valutazioni espresse nelle varie sedi cautelari e, di fatto, nonostante il carattere di indiscutibile novità e l'idoneità a inficiare la tenuta logica della motivazione a fondamento della misura cautelare, sarebbero stati completamente trascurati, a detta della difesa, sia dal Giudice per le indagini preliminari, che li ha ritenuti argomenti già noti, sia dal Tribunale del riesame, che ha omesso un concreto confronto sul punto, limitandosi a richiamare la precedente sentenza di legittimità e a concludere illogicamente per la non assinnilabilità dell'episodico segmento di condotta ascritto all'avv. [OSCURATO:PERSONA] alla complessa attività posta in essere, anche indirettamente da [OSCURATO:PERSONA]. Peraltro, ulteriore documentazione, già agli atti ma non adeguatamente scrutinata dai giudici di merito, confermerebbe che l'azione civile, intrapresa da [OSCURATO:PERSONA] su ipotizzata indicazione del dominus [OSCURATO:PERSONA], ritenuta dai giudici milanesi infondata e pretestuosa, discendeva invece da una valutazione di piena legittimità operata dal competente ufficio fallimentare del Tribunale di Lugano, che aveva rilasciato mandato ad hoc; le Autorità elvetiche, d'altronde, avrebbero poi negato la richiesta assistenza giudiziaria, non considerando i fatti per cui si procede punibili secondo la legge svizzera. Questa circostanza, estranea al giudicato cautelare maturatosi, sarebbe stata erroneamente sminuita dai giudici milanesi, che, con motivazione carente e illogica, avrebbero ritenuto queste statuizioni prive di effetti nell'ordinamento italiano.2.2. Il secondo motivo è diretto a censurare la violazione di legge in relazione agli artt. 274 e 275 cod. proc. pen. e la mancanza di motivazione riguardo alla permanenza delle esigenze cautelari. A questo proposito, la difesa sottolinea l'avvenuta estinzione, a seguito di accordo transattivo, della controversia civile tra [OSCURATO:PERSONA] e Prelios (quella che l'ipotesi accusatoria qualifica come causa meramente strumentale), di modo che, alla luce della non ripetibilità di condotte delittuose in tale ambito negoziale, il Tribunale avrebbe avuto l'onere di offrire un'adeguata risposta alle doglianze difensive, omettendo invece di prendere posizione sul punto. 3. All'odierna udienza camerale, le parti presenti hanno concluso come da epigrafe. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile, perché proposto con motivi manifestamente infondati, generici e non consentiti. 1. Giova rilevare, preliminarmente, come - nonostante l'intestazione del provvedimento impugnato affermi che l'iniziale atto di impulso dell'indagato consisteva nella «istanza di modifica della misura cautelare in essere» - nel corpo della motivazione si specifichi correttamente che la suddetta istanza ne invocava invece la revoca, passando poi a esaminare ritualmente i motivi dedotti in merito ai gravi indizi di colpevolezza. 1.1. Ciò premesso, la motivazione del Tribunale di Milano - congrua, non illogica né contradditoria e coerente con le emergenze procedimentali - prende le mosse dalla valutazione di penale rilevanza dell'attività posta in essere, sotto l'apparenza dei legittimo esercizio di diritti e facoltà riconosciute dalla legge, dall'istigatore e concorrente morale [OSCURATO:PERSONA] e dai concorrenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], secondo quanto statuito nel procedimento di riesame, definito con la sentenza di questa Corte, Sez. 2, n. 14325 del 08/03/2022. Questa precedente disamina dell'ipotesi accusatoria e della pregnanza della piattaforma indiziarla valutata dai giudici di merito ha sottolineato come già lo stesso contratto preliminare del 13 gennaio 2015 - sottoscritto dalla promittente venditrice [OSCURATO:PERSONA] (società gestita di fatto da [OSCURATO:PERSONA]) e dalla promissaria acquirente [OSCURATO:PERSONA], società di diritto svizzero (schermo societario dietro cui si celava, quale imprenditore occulto, il medesimo [OSCURATO:PERSONA], e di cui era socia [OSCURATO:PERSONA], ex moglie di [OSCURATO:PERSONA] e sua attuale prestanome) - dovesse ritenersi privo di causa lecita, essendo diretto unicamente a ostacolare la trattativa con [OSCURATO:PERSONA]; in ogni caso, la risoluzione consensuale di tale negozio era stata concordata tra le parti il 31 maggio 2015 e formalizzata con atto notarile del 26 febbraio 2016, con espressa rinuncia a qualsiasi pretesa conseguente alla mancata stipulazione del contratto definitivo e con regolare trascrizione sui pubblici registri (completata dalla successiva annotazione il 27 maggio 2016 dell'avveramento della condizione sospensiva, consistita nell'ammissione al concordato preventivo di [OSCURATO:PERSONA]). A fronte di ciò, la successiva azione costitutiva, proposta ex art. 2932 cod. civ. al fine di ottenere una sentenza che producesse gli effetti del contratto definitivo mai concluso, risulta inequivocabilmente, dopo la integrale cessazione di ogni effetto giuridico del preliminare, del tutto strumentale e diretta a costringere la neo-proprietaria Prelios a versare C 1.500.000 a [OSCURATO:PERSONA] e a trasferire a società comunque riconducibili al medesimo [OSCURATO:PERSONA] l'[OSCURATO:PERSONA] in Roma. Le richieste di rilevanti utilità (versamento di denaro e cessione di un immobile prestigioso) rivolte a Prelios da [OSCURATO:PERSONA] risultano dunque di natura schiettamente estorsiva, accompagnate dalle prospettazioni minatorie di esercitare pretesi diritti, ma sorrette dall'unica finalità di coartare la volontà della controparte (come comprovato dall'esito del parallelo giudizio civile). 1.2. In quest'ottica, la rilevanza penale dell'intera operazione, complessivamente considerata, e la sua riconducibilità alla fattispecie tentata di cui all'art. 629 cod. pen., in virtù del giudicato cautelare formatosi sul punto allo stato degli atti, restano impermeabili alle successive obiezioni difensive. Le ordinanze in materia cautelare, invero, quando siano esaurite le impugnazioni previste dalla legge, hanno efficacia preclusiva cosiddetta endoprocessuale riguardo alle questioni esplicitamente o implicitamente dedotte, con la conseguenza che una stessa questione, di fatto o di diritto, una volta decisa, non può essere riproposta, neppure adducendo argomenti diversi da quelli già presi in esame (Sez. 5, n. 27710 del 04/05/2018, Bertocchi, Rv. 273648; Sez. 6, n. 8900 del 16/01/2018, Persano, Rv. 272338; Sez. 1, n. 47482 del 06/10/2015, Orabona, Rv. 265858). 2. Sostiene il ricorrente che la pretesa intimidazione della controparte Prelios dovrebbe essere adeguatamente contestualizzata, nell'ambito di una lunghissima trattativa contrattuale ad alto livello, ricostruibile pressoché per intero mediante il carteggio (posta elettronica e messaggistica da cellulare) prodotto dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], dopo l'avviso di conclusione delle indagini. Questa sorta di sguardo dietro le quinte, secondo la difesa, costituirebbe, da un punto di vista procedimentale, un novum alla cui luce rivalutare ritualmente la tenuta logica del percorso argomentativo dei primi giudici e, da un punto di vista schiettamente istruttorio, la conferma definitiva della liceità penale dell'intera operazione: fatti salvi eventuali profili civilistici, se non può qualificarsi come estorsivo il contenuto della proposta negoziale avanzata a Prelios, cadrebbe ogni connotazione delittuosa di tutte le precedenti condotte, prodromiche rispetto a questa interlocuzione.La riflessione non coglie nel segno, per molteplici motivi. 2.1. In primo luogo, per quanto attiene alla configurabilità del delitto di estorsione (in questo caso a livello di tentativo), postulare che non possa darsi in concreto una "estorsione concordata" costituisce una semplificazione eccessiva, che non tiene conto delle categorie dottrinali e giurisprudenziali dei "reati in contratto" e dei "reati con la cooperazione artificiosa della vittima" (in cui assume rilievo la condotta dell'agente durante la conclusione di un negozio), di cui la casistica giudiziaria è purtroppo ricchissima di esempi concreti e attuali. Nel caso di specie, caratterizzato dalla lunga serie di contatti tra i professionisti delle parti contraenti, non può riconoscersi rilievo dirimente al protrarsi delle relazioni, con immutato rispetto dell'etichetta professionale, anche mediante preciso riscontro a richieste della controparte e indicazioni di cortesia per modalità più fluide di comunicazione da parte del legale della persona offesa. Il Tribunale del riesame ha dato congrua spiegazione dello scenario in cui si sono mosse le suddette trattative, anche riportando ampi brani della precedente sentenza di questa Sezione. 2.2. Non risulta corretta, inoltre, la totale assimilazione della posizione dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] a quella di [OSCURATO:PERSONA]. Il legale, infatti, ha agito nella esclusiva qualità di difensore di [OSCURATO:PERSONA], ex moglie e ancora attuale prestanome di [OSCURATO:PERSONA]. Come ben chiarito nell'ordinanza impugnata, la condotta dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] era unicamente diretta a evitare che Prelios si costituisse parte civile nei confronti della sua assistita e, in quest'ottica, il professionista si sarebbe limitato a riportare alla suddetta Prelios i termini delle condizioni convenute dai difensori di [OSCURATO:PERSONA]. La assoluta autonomia tra le due posizioni, ampiamente motivata, rende del tutto ininfluente, per quanto qui rileva, la richiesta di archiviazione presentata dal Pubblico ministero in relazione alla posizione dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] (cfr. Sez. 6, n. 31241 del 14/09/2020, Vizzini, Rv. 279887, per la quale non costituisce necessariamente fatto nuovo, idoneo a superare la preclusione endoprocessuale derivante dal cosiddetto giudicato cautelare, la decisione favorevole resa nei confronti di un co-indagato, fondata su motivi esclusivamente personali). 2.3. Analogamente, fermo restando che l'autorizzazione dell'ufficio giudiziario di Lugano ad agire in giudizio nell'interesse del fallimento [OSCURATO:PERSONA] era già stata delibata e quindi risulta coperta dal giudicato cautelare, sono giuridicamente corrette e logicamente argomentate le riflessioni svolte dal Tribunale di Milano in merito alla completa assenza di efficacia nell'ordinamento italiano di provvedimenti di autorità straniere, di modo che «le considerazioni difensive assumono al più un rilievo suggestivo, e non appaiono rivestire alcun profilo di giuridica rilevanza nella vicenda in esame».Può osservarsi ulteriormente, a riscontro di questa conclusione, come lo stringatissimo messaggio inoltrato dall'[OSCURATO:PERSONA] svizzero, allegato al ricorso, non prenda in considerazione nessun elemento concreto, né espliciti alcuna riflessione in iure, sulla cui base sviluppare una critica alle argomentazioni dei giudici milanesi. 2.4. In conclusione, non sussiste affatto l'omessa motivazione di cui ci si duole nel ricorso. Il Tribunale del riesame ha concordato con le conclusioni assunte dal G.i.p., secondo cui le valutazioni sulla gravità indiziaria, per quanto attiene a [OSCURATO:PERSONA], non risultano significativamente incise da quanto emerso dall'interrogatorio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], ove, fisiologicamente, il professionista ha chiarito in modo specifico esclusivamente la propria posizione; le interlocuzioni avvenute per iscritto tra i legali delle società riconducibili a [OSCURATO:PERSONA] (avv.ti Ricci e Tremolada) e quello di Prelios (avv. [OSCURATO:PERSONA]) sono state prese in considerazione, ma ritenute non dirimenti per quanto riguarda la posizione di [OSCURATO:PERSONA], che, quale dominus dell'intera operazione, ha agito in maniera assai più complessa rispetto alla condotta posta in essere dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], servente e limitata ad un unico circoscritto segmento concorsuale (p. 6). Né il giudice dell'impugnazione cautelare aveva l'obbligo, una volta espresso il proprio convincimento in maniera idonea a chiarire il percorso argomentativo che lo sorreggeva, di prendere esplicita posizione su ogni singolo documento o risultanza processuale di segno asseritamente contrario allegata dalla difesa. Il ricorso per cassazione per vizio di motivazione in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza consente al giudice di legittimità la sola verifica delle censure inerenti la adeguatezza delle ragioni addotte dal giudice di merito ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie e non il controllo di quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito (Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976. Cfr. anche Sez. F, n. 47748 del 11/08/2014, Contarini, Rv. 261400, che ha chiarito come il controllo di legittimità non concerna la ricostruzione dei fatti, né l'apprezzamento del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanza e concludenza dei dati probatori). 2.5. Il motivo di ricorso, esaminato nei suoi molteplici aspetti, è dunque manifestamente infondato. 3. È altresì non consentita - e manifestamente priva di fondamento, atteso anche l'ininterrotto e ancora attuale stato di latitanza - la doglianza relativa alla valutazione di perdurante sussistenza delle esigenze cautelari. Peraltro, la citata sentenza n. 14325 del 2022 di questa Sezione ha già confermato il pericolo di reiterazione (richiamando le modalità commissive, per certi versi seriali, dirette a danneggiare società e distorcere le regole del mercato, mediante abuso di rimedi giuridici, simulazione e creazione di apparenze societarie, uso di prestanome, intrecci internazionali). Opina in questa sede il ricorrente, dolendosi della assoluta mancanza di motivazione sul punto da parte del Tribunale del riesame, che la cessazione della materia del contendere, a seguito dell'estinzione - dichiarata con sentenza del 22- 26 settembre 2022 della Corte di appello di Milano - del giudizio civile pendente tra [OSCURATO:PERSONA] e Prelios, impedisca la ripetizione di qualsiasi condotta penalmente rilevante, avuto riguardo anche all'assoluta unicità della vicenda di cui trattasi. La specifica questione non è stata tempestivamente dedotta davanti al Tribunale del riesame (né avrebbe potuto esserlo, dal momento che l'appello cautelare è stato presentato il 13 settembre 2022 e la sentenza risulta depositata il 26 settembre 2022), al pari di ogni ulteriore aspetto procedimentale inerente al periculum libertatis. Nel procedimento di appello ex art. 310 cod. proc. pen. proposto dall'indagato, il Tribunale del riesame è vincolato dall'effetto devolutivo dell'impugnazione (cfr. Sez. U, n. 8 del 25/06/1997, Gibilras, Rv. 208313; Sez. 1, n. 29640 del 31/03/2022, Giorgio, Rv. 283383; Sez. 6, n. 23729 del 23/04/2015, Ciervo, Rv. 263936). La censura risulta pertanto inammissibile, ai sensi degli artt. 125, 310, 581, comma 1, lett. d), e 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. Questa e ogni altra circostanza sopravvenuta potranno, d'altronde, essere ritualmente sottoposte, se del caso, all'attenzione del Giudice per le indagini preliminari. 5. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e, a titolo di sanzione pecuniaria, di una somma in favore della Cassa delle ammende, da liquidarsi equitativamente, valutati i profili di colpa emergenti dall'impugnazione (Corte cost., 13 giugno 2000, n. 186), nella misura indicata in dispo