CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 30256/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ente ORDINANZA sul ricorso 26671-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] - AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che la rappresenta e difende, ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimato - avverso la sentenza n. 188/1/2019 della [OSCURATO:PERSONA] della CALABRIA, depositata 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15/06/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: Con sentenza in data 10 febbraio 2019 la Commissione tributaria regionale della Calabria dichiarava inammissibile l'appello proposto dall'Agenzia delle entrate-Riscossione avverso la decisione di primo grado che aveva accolto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] contro la comunicazione di iscrizione ipotecaria emessa a seguito del mancato pagamento di alcune cartelle. Riteneva la CTR inammissibile l'appello in quanto proposto con il patrocinio di avvocato del libero foro. Avverso la suddetta sentenza l'Agenzia delle entrate- Riscossione, con atto del 2 novembre 2019, ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi. Il contribuente non ha svolto difese. Sulla proposta del relatore ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio camerale. Considerato che: Con il primo motivo la ricorrente denuncia, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 1, commi 1 e 8, d.l. n. 193/2016, 43 r.d. n. 1611/1933, 11 d.lgs. n. 546/1992 e 4-novies I. n. 58/2019, per avere la CTR dichiarato erroneamente inammissibile l'appello in quanto proposto con il patrocinio di avvocato del libero foro. Il motivo è fondato, non essendosi la CTR uniformata al principio di diritto espresso dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 30008 del 2019, secondo cui «Ai fini della rappresentanza e difesa in giudizio, l'Agenzia delle Entrate-Riscossione, Ric. 2019 n. 26671 sez. MT - ud. 15-06-2021 -2- impregiudicata la generale facoltà di avvalersi anche di propri dipendenti delegati davanti al tribunale ed al giudice di pace, si avvale: a) dell'Avvocatura dello Stato nei casi previsti come riservati ad essa dalla Convenzione intervenuta (fatte salve le ipotesi di conflitto e, ai sensi dell'art. 43, comma 4, r.d. n. 1611 del 1933, di apposita motivata delibera da adottare in casi speciali e da sottoporre all'organo di vigilanza), oppure ove vengano in rilievo questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici; b) di avvocati del libero foro, senza bisogno di formalità, né della delibera prevista dall'art. 43, comma 4, r.d. cit. - nel rispetto degli articoli 4 e 17 del d.lgs. n. 50 del 2016 e dei criteri di cui agli atti di carattere generale adottati ai sensi dell'art. 1, comma 5 del d.l. 193 del 2016, conv. in I. n. 225 del 2016 - in tutti gli altri casi ed in quelli in cui, pure riservati convenzionalmente all'Avvocatura erariale, questa non sia disponibile ad assumere il patrocinio. Quando la scelta tra il patrocinio dell'Avvocatura erariale e quello di un avvocato del libero foro discende dalla riconduzione della fattispecie alle ipotesi previste dalla Convenzione tra l'Agenzia e l'Avvocatura dello Stato o di indisponibilità di questa ad assumere il patrocinio, la costituzione dell'Agenzia a mezzo dell'una o dell'altro postula necessariamente ed implicitamente la sussistenza del relativo presupposto di legge, senza bisogno di allegazione e di prova al riguardo, nemmeno nel giudizio di legittimità». Nello stesso senso si è espressa Cass. n. 31241 del 2019 la quale, esaminando analoga questione e muovendo dalla citata pronuncia delle Sezioni unite, ha espressamente affermato che «anche alla luce dello ius superveniens, l'A.d.E.R. in appello ben poteva costituirsi con avvocato del libero foro». Ric. 2019 n. 26671 sez. MT - ud. 15-06-2021 -3- Resta assorbito il secondo motivo di ricorso, formulato in via subordinata. In conclusione, in accoglimento del primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, la sentenza impugnata va cassata, con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Calabria, in diversa composizione, la quale provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio. P.Q.M. La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Calabria, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma il 15 giugno 2021. Il Presidente