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CassazionedecretoSezione 6

Cassazione n. 04216/2022

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seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Roma avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Roma, sezione riesame.

Visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Tribunale di Roma, sezione riesame, con ordinanza del 19 febbraio 2020 (di rigetto dell'appello proposto avverso l'ordinanza del medesimo Tribunale reiettiva dell'istanza diretta ad ottenere l'estinzione della misura cautelare applicata a [OSCURATO:PERSONA] per decorso dei termini massimi, ai sensi dell'art. 297, comma 3, cod. proc. pen.), aveva affermato il difetto del presupposto dell'anteriorità dei fatti contestati con la ordinanza cautelare emessa in data 16 ottobre 2018 rispetto alla data dell'arresto -29 luglio 2017- per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (capo 35).

Il Tribunale aveva precisato che il reato di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti (capo 1), oggetto della seconda ordinanza, unitamente ai reati di cessione di stupefacenti (capo 29), estorsione (capo 31), ricettazione e armi (capo 33), era stato contestato con condotta perdurante sino alla data dell'emissione del decreto di giudizio immediato.

Il delitto anzidetto era stato pertanto ritenuto commesso in epoca successiva a quella data, valutandosi decisiva a tal fine la contestazione dei reati contenuta nel provvedimento cautelare.

Pur risultando elementi che potevano far ipotizzare già al momento dell'arresto l'esistenza di una associazione criminale, essi non raggiungevano tuttavia un livello tale da integrare i gravi indizi necessari per l'emissione della misura cautelare.

La Corte di cassazione, Sesta sezione, con sentenza n. 23525 del 22 luglio 2020, annullava con rinvio detta ordinanza, osservando che, per escludere l'operatività del meccanismo della retrodatazione, il Tribunale avesse offerto una motivazione meramente assertiva, non spiegando perché gli elementi già acquisiti in ordine alla esistenza di un sodalizio criminale non fossero apprezzabili quali gravi indizi per la emissione della seconda misura cautelare.

Sotto altro profilo la Corte rilevava che il Tribunale, per escludere la anteriorità della condotta associativa, aveva fatto riferimento a un dato formale, quello della consumazione del reato associativo, come risultante dalla imputazione (perdurante in epoca successiva al 29 luglio 2017), senza effettuare alcuna verifica in concreto in ordine al permanere della condotta partecipativa oltre la data del 29 luglio 2017.

2. Con ordinanza 24 settembre 2020 il Tribunale di Roma, sezione riesame, perveniva al medesimo esito del provvedimento annullato, osservando che, pur non emergendo elementi indicativi del persistente inserimento di [OSCURATO:PERSONA] nell'associazione criminale oltre la data del suo arresto, avvenuto il 29 luglio 2017, in tale data gli elementi acquisiti dalla Procura sull'esistenza del delitto di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 non integravano il grave quadro indiziario richiesto ai fini della emissione della seconda ordinanza di custodia cautelare.

Il dato qualificante era costituito dalla informativa finale dei Carabinieri di Ostia risalente al 28 novembre 2017, rispetto alla quale doveva aggiungersi un congruo tempo di esame da parte del P.M. dei complessi esiti delle indagini per giungere a valutare il quadro indiziario a carico di [OSCURATO:PERSONA], con particolare riferimento all'articolazione del dan criminale e al sottogruppo nel quale egli risultava inserito.

La Corte di cassazione, Seconda sezione, con sentenza n. 10655 del 25 febbraio 2021 annullava con rinvio anche questo provvedimento che non avrebbe dato congrue risposte alle ragioni del rinvio, quanto alla sussistenza a carico di [OSCURATO:PERSONA] dei gravi indizi del delitto di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 già al momento dell'informativa precedente l'arresto e alla preesistenza della partecipazione associativa.

In particolare, il Tribunale aveva omesso di confrontarsi con le specifiche contestazioni difensive, secondo le quali la struttura piramidale dell'associazione era già indicata in una informativa antecedente il primo arresto e -richiamando deposizioni di ufficiali di polizia giudiziaria rese nel giudizio dibattimentale in corso- gli elementi investigativi ricavati dal telefono mobile sequestrato nel luglio 2017 al momento dell'arresto di [OSCURATO:PERSONA], in realtà erano già disponibili e non avrebbero reso necessarie ulteriori indagini.

Inoltre, il Tribunale aveva fatto riferimento esplicito alla "persistente operatività del sodalizio anche nella seconda metà del 2017 e nella prima metà del 2018", così confermando la precedente esistenza dell'associazione.

3. Il Tribunale di Roma quale giudice di rinvio, con provvedimento del 22 ottobre 2021, oggetto dell'impugnazione in esame, rigettava ulteriormente l'appello proposto avverso l'ordinanza reiettiva dell'istanza diretta ad ottenere l'estinzione della misura cautelare applicata a [OSCURATO:PERSONA] per decorso dei termini massimi, ai sensi dell'art. 297, comma 3, cod. proc. pen., rappresentando altresì che con sentenza del 30 settembre 2021 lo stesso era stato condannato per i reati di cui ai capi 1, 29, 31 e 33 alla pena di anni 14 e mesi 11 di reclusione.

Secondo il Tribunale difettava il presupposto dell'anteriorità dei fatti contestati con l'ordinanza cautelare in atto rispetto alla data dell'arresto in flagranza dell'appellante, risalente al 29 luglio 2017, per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (capo 35).

Diversamente da quanto sostenuto dalla difesa, secondo cui già dall'informativa del 9 giugno 2017 -precedente di circa due mesi l'arresto di [OSCURATO:PERSONA]- il P.M. era stato posto a conoscenza dell'associazione ex art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, solo con l'informativa finale del novembre 2017 la Polizia giudiziaria aveva fornito una descrizione articolata in ordine all'organizzazione investigata, ai suoi componenti, ai ruoli dei sodali, alle gerarchie interne ed esterne, alle diverse articolazioni territoriali, ai rapporti con le altre organizzazioni criminali operanti ad Ostia, allegando una copiosa mole di documentazione fra cui in particolare i verbali di trascrizione di numerose intercettazioni telefoniche ed ambientali.

Viceversa, l'informativa di giugno era destinata a rappresentare l'esistenza di elementi sufficienti a giustificare la prosecuzione delle investigazioni mediante le intercettazioni, contenendo un'essenziale descrizione del sodalizio senza l'indicazione di condotte, episodi ed elementi dimostrativi della sua operatività e dei concreti apporti arrecati dai singoli sodali e dallo specifico ruolo in essa rivestito da [OSCURATO:PERSONA].

4. Ha proposto ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], denunziando, con unico motivo, la violazione dell'art. 606 lett. b) ed e) in relazione agli artt. 627, comma 3 e 297, comma 3 cod. proc. pen.

Il ricorrente ribadisce che nell'informativa del 9 giugno 2017, circa due mesi prima dell'arresto per spaccio di stupefacenti di cui al capo 35), la polizia giudiziaria aveva rappresentato al P.M.

"un'articolata attività di indagine che, grazie al simultaneo utilizzo di intercettazioni telefoniche, intercettazioni ambientali (...), servizi di O.C.P. effettuati mediante l'utilizzo di dispositivi di videosorveglianza, ha sin qui consentito di confermare l'ipotesi investigativa (...) secondo la quale in Ostia (...) è attiva un'organizzazione criminale dedita ad un vasto traffico di sostanze stupefacenti (...)".

L'informativa conteneva altresì l'organigramma -riprodotto nel ricorso- della consorteria criminale, con l'identificazione -fra i sottogruppi- della c.d.

"batteria [OSCURATO:PERSONA]", di cui era indicato quale componente anche l'odierno ricorrente.

Identico diagramma era contenuto nell'informativa finale richiamata nell'ordinanza impugnata.

Per contro l'informativa riepilogativa del 24 settembre 2018 non rassegnava alcuna prosecuzione dell'attività della "batteria [OSCURATO:PERSONA], e di [OSCURATO:PERSONA] in particolare, che restava in custodia cautelare, dapprima in carcere e poi agli arresti domiciliari, fino al 3 maggio 2018.

Neppure dirimente è l'acquisizione in sede di arresto occorso il 29 luglio 2017 dei numeri di telefono dei coimputati sul telefono del ricorrente, posto che l'attività captativa su tutte le utenze degli imputati già identificati era in corso da oltre un anno e aveva consentito alla Polizia giudiziaria di conoscere da tempo i soprannomi abbinati ai medesimi, come chiarito nel corso della deposizione dibattimentale dall'operante Cap.

Ceccagnoli.

Inoltre, l'App.

Buonincontro, anch'egli sentito nel corso del dibattimento, aveva dichiarato che l'ultima operazione riguardante il ricorrente era coincisa col suo arresto, il 29 luglio 2017, ciò che esclude la prosecuzione della permanenza del reato associativo per il tempo successivo.

Gli altri reati per i quali [OSCURATO:PERSONA] è stato cautelato e ha riportato condanna in primo grado (capi 29, 31 e 33) si riferiscono a condotte risalenti ad epoca precedente l'inizio della custodia cautelare per il reato di spaccio di sostanze stupefacenti di cui al capo 35).

Gli elementi acquisiti consentono quindi di ritenere l'intervenuta cessazione della permanenza quanto meno alla data dell'arresto.[OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato e va accolto.

2. Il Tribunale non ha argomentato in maniera consequenziale rispetto ai principi enunciati da questa Corte, in evidente violazione del disposto di cui all'art. 627 cod. proc. pen.

L'ordinanza del riesame, anche dopo il secondo annullamento, non si è confrontata affatto con le ragioni poste a fondamento del rinnovato annullamento con rinvio, con riguardo alla sussistenza a carico di [OSCURATO:PERSONA] dei gravi indizi del delitto di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 già al momento dell'informativa precedente l'arresto.

Il provvedimento riproduce le stesse considerazioni svolte dalla precedente ordinanza del riesame, ribadendo in termini palesemente apodittici e generici quanto già sostenuto in essa.

E cioè che all'epoca della prima ordinanza conseguente all'arresto in flagranza di [OSCURATO:PERSONA] (29 luglio 2017), gli elementi acquisiti dalla Procura in ordine all'esistenza del sodalizio criminale contestato al capo 1) non erano apprezzabili quali indizi per l'emissione della seconda ordinanza cautelare, dal momento che solo con l'informativa finale del 28 novembre 2017 -e anzi dopo un congruo tempo dalla sua ricezione- il P.M. era stato posto in condizione di apprezzare il quadro indiziario in tutta la sua valenza con particolare riguardo alla struttura associativa, alle sue diramazioni, fra le quali la "batteria [OSCURATO:PERSONA]", ai ruoli dei consociati e alle gerarchie interne ed esterne, oltre che ai rapporti con le atre strutture associative operanti nella zona.

Nella precedente informativa del 9 giugno 2017 l'esistenza della struttura organizzativa era emersa in modo sommario, come tale inidoneo a fondare un addebito cautelare.

Ciò ribadendo, il Tribunale ha tuttavia omesso di confrontarsi, come pure questo Giudice di legittimità aveva rigorosamente prescritto al giudice di rinvio, con le puntuali contestazioni contenute nel ricorso, di cui sono stati ancora una volta pretermessi gli specifici rilievi circa l'allegata struttura piramidale della consorteria contenuta già nella informativa antecedente al primo arresto del ricorrente e le puntuali deposizioni di ufficiali di Polizia giudiziaria rese nel giudizio di cognizione, da cui sarebbe emerso che gli elementi desunti dal telefono mobile sequestrato a [OSCURATO:PERSONA] nel luglio 2017, contestualmente all'arresto del medesimo, in realtà erano già conosciuti grazie all'attività captativa in essere da vari mesi, e quindi non avrebbero reso necessarie ulteriori indagini, così come non era emerso alcun nuovo elemento dopo l'arresto in flagranza.

Peraltro, l'affermazione del Tribunale ha un carattere sostanzialmente elusivo del dictum della Suprema Corte laddove rappresenta che l'informativa non era ancora completa, quasi volendo rimarcare la necessità che la [OSCURATO:PERSONA] debba sottoporre al Pubblico Ministero un riepilogo finale e conclusivo delle indagini, anziché enunciare puntualmente elementi, dati e circostanze fattuali che siano da quest'ultimo correttamente e prontamente analizzati in termini di quadro gravemente indiziante per essere eventualmente posti a fondamento di richieste di tipo cautelare.

3. Anche con riferimento all'ulteriore profilo sottolineato dal ricorrente, ossia la cessazione della condotta associativa coincidente con l'arresto del luglio 2017, l'ordinanza appare in realtà sprovvista di adeguato apparato argomentativo limitandosi a rappresentare concisamente e apoditticamente che la partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] all'associazione è venuta meno con l'arresto del 29 luglio 2017 e che dunque tutti i reati contestati con la seconda ordinanza, compreso quello associativo, sono antecedenti all'emissione della prima ordinanza.

L'affermazione non si misura con la giurisprudenza di legittimità secondo cui in tema di c.d.

"contestazioni a catena", la retrodatazione della decorrenza del termine di custodia cautelare prevista dall'art. 297, comma 3, cod. proc. pen. presuppone che i fatti oggetto dell'ordinanza rispetto alla quale operare la retrodatazione siano stati commessi anteriormente all'emissione della prima ordinanza coercitiva, e tale condizione non sussiste nell'ipotesi in cui l'ordinanza successiva abbia ad oggetto la contestazione del reato di associazione di stampo mafioso con formula "aperta", che indichi la permanenza del reato anche dopo l'emissione del primo provvedimento cautelare, a meno che gli elementi acquisiti non consentano di ritenere l'intervenuta cessazione della permanenza quanto meno alla data di emissione della prima ordinanza (Sez. 2, n. 16595 del 06/05/2020, Genidoni, Rv. 279222).

4. L'ordinanza impugnata deve essere, pertanto, annullata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Roma perché si uniformi al reiterato dictum della Suprema Corte, offrendo infine congrue e puntuali risposte alle specifiche censure difensive per ogni profilo in esse specificamente dedotto.

P. Q. M. Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Roma, competente ai sensi dell'art. 309, comma 7, cod. proc. pen.Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1 -ter disp. att. c

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Roma avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Roma, sezione riesame. Visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Roma, sezione riesame, con ordinanza del 19 febbraio 2020 (di rigetto dell'appello proposto avverso l'ordinanza del medesimo Tribunale reiettiva dell'istanza diretta ad ottenere l'estinzione della misura cautelare applicata a [OSCURATO:PERSONA] per decorso dei termini massimi, ai sensi dell'art. 297, comma 3, cod. proc. pen.), aveva affermato il difetto del presupposto dell'anteriorità dei fatti contestati con la ordinanza cautelare emessa in data 16 ottobre 2018 rispetto alla data dell'arresto -29 luglio 2017- per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (capo 35). Il Tribunale aveva precisato che il reato di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti (capo 1), oggetto della seconda ordinanza, unitamente ai reati di cessione di stupefacenti (capo 29), estorsione (capo 31), ricettazione e armi (capo 33), era stato contestato con condotta perdurante sino alla data dell'emissione del decreto di giudizio immediato. Il delitto anzidetto era stato pertanto ritenuto commesso in epoca successiva a quella data, valutandosi decisiva a tal fine la contestazione dei reati contenuta nel provvedimento cautelare. Pur risultando elementi che potevano far ipotizzare già al momento dell'arresto l'esistenza di una associazione criminale, essi non raggiungevano tuttavia un livello tale da integrare i gravi indizi necessari per l'emissione della misura cautelare. La Corte di cassazione, Sesta sezione, con sentenza n. 23525 del 22 luglio 2020, annullava con rinvio detta ordinanza, osservando che, per escludere l'operatività del meccanismo della retrodatazione, il Tribunale avesse offerto una motivazione meramente assertiva, non spiegando perché gli elementi già acquisiti in ordine alla esistenza di un sodalizio criminale non fossero apprezzabili quali gravi indizi per la emissione della seconda misura cautelare. Sotto altro profilo la Corte rilevava che il Tribunale, per escludere la anteriorità della condotta associativa, aveva fatto riferimento a un dato formale, quello della consumazione del reato associativo, come risultante dalla imputazione (perdurante in epoca successiva al 29 luglio 2017), senza effettuare alcuna verifica in concreto in ordine al permanere della condotta partecipativa oltre la data del 29 luglio 2017. 2. Con ordinanza 24 settembre 2020 il Tribunale di Roma, sezione riesame, perveniva al medesimo esito del provvedimento annullato, osservando che, pur non emergendo elementi indicativi del persistente inserimento di [OSCURATO:PERSONA] nell'associazione criminale oltre la data del suo arresto, avvenuto il 29 luglio 2017, in tale data gli elementi acquisiti dalla Procura sull'esistenza del delitto di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 non integravano il grave quadro indiziario richiesto ai fini della emissione della seconda ordinanza di custodia cautelare. Il dato qualificante era costituito dalla informativa finale dei Carabinieri di Ostia risalente al 28 novembre 2017, rispetto alla quale doveva aggiungersi un congruo tempo di esame da parte del P.M. dei complessi esiti delle indagini per giungere a valutare il quadro indiziario a carico di [OSCURATO:PERSONA], con particolare riferimento all'articolazione del dan criminale e al sottogruppo nel quale egli risultava inserito. La Corte di cassazione, Seconda sezione, con sentenza n. 10655 del 25 febbraio 2021 annullava con rinvio anche questo provvedimento che non avrebbe dato congrue risposte alle ragioni del rinvio, quanto alla sussistenza a carico di [OSCURATO:PERSONA] dei gravi indizi del delitto di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 già al momento dell'informativa precedente l'arresto e alla preesistenza della partecipazione associativa. In particolare, il Tribunale aveva omesso di confrontarsi con le specifiche contestazioni difensive, secondo le quali la struttura piramidale dell'associazione era già indicata in una informativa antecedente il primo arresto e -richiamando deposizioni di ufficiali di polizia giudiziaria rese nel giudizio dibattimentale in corso- gli elementi investigativi ricavati dal telefono mobile sequestrato nel luglio 2017 al momento dell'arresto di [OSCURATO:PERSONA], in realtà erano già disponibili e non avrebbero reso necessarie ulteriori indagini. Inoltre, il Tribunale aveva fatto riferimento esplicito alla "persistente operatività del sodalizio anche nella seconda metà del 2017 e nella prima metà del 2018", così confermando la precedente esistenza dell'associazione. 3. Il Tribunale di Roma quale giudice di rinvio, con provvedimento del 22 ottobre 2021, oggetto dell'impugnazione in esame, rigettava ulteriormente l'appello proposto avverso l'ordinanza reiettiva dell'istanza diretta ad ottenere l'estinzione della misura cautelare applicata a [OSCURATO:PERSONA] per decorso dei termini massimi, ai sensi dell'art. 297, comma 3, cod. proc. pen., rappresentando altresì che con sentenza del 30 settembre 2021 lo stesso era stato condannato per i reati di cui ai capi 1, 29, 31 e 33 alla pena di anni 14 e mesi 11 di reclusione. Secondo il Tribunale difettava il presupposto dell'anteriorità dei fatti contestati con l'ordinanza cautelare in atto rispetto alla data dell'arresto in flagranza dell'appellante, risalente al 29 luglio 2017, per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (capo 35). Diversamente da quanto sostenuto dalla difesa, secondo cui già dall'informativa del 9 giugno 2017 -precedente di circa due mesi l'arresto di [OSCURATO:PERSONA]- il P.M. era stato posto a conoscenza dell'associazione ex art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, solo con l'informativa finale del novembre 2017 la Polizia giudiziaria aveva fornito una descrizione articolata in ordine all'organizzazione investigata, ai suoi componenti, ai ruoli dei sodali, alle gerarchie interne ed esterne, alle diverse articolazioni territoriali, ai rapporti con le altre organizzazioni criminali operanti ad Ostia, allegando una copiosa mole di documentazione fra cui in particolare i verbali di trascrizione di numerose intercettazioni telefoniche ed ambientali. Viceversa, l'informativa di giugno era destinata a rappresentare l'esistenza di elementi sufficienti a giustificare la prosecuzione delle investigazioni mediante le intercettazioni, contenendo un'essenziale descrizione del sodalizio senza l'indicazione di condotte, episodi ed elementi dimostrativi della sua operatività e dei concreti apporti arrecati dai singoli sodali e dallo specifico ruolo in essa rivestito da [OSCURATO:PERSONA]. 4. Ha proposto ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], denunziando, con unico motivo, la violazione dell'art. 606 lett. b) ed e) in relazione agli artt. 627, comma 3 e 297, comma 3 cod. proc. pen. Il ricorrente ribadisce che nell'informativa del 9 giugno 2017, circa due mesi prima dell'arresto per spaccio di stupefacenti di cui al capo 35), la polizia giudiziaria aveva rappresentato al P.M. "un'articolata attività di indagine che, grazie al simultaneo utilizzo di intercettazioni telefoniche, intercettazioni ambientali (...), servizi di O.C.P. effettuati mediante l'utilizzo di dispositivi di videosorveglianza, ha sin qui consentito di confermare l'ipotesi investigativa (...) secondo la quale in Ostia (...) è attiva un'organizzazione criminale dedita ad un vasto traffico di sostanze stupefacenti (...)". L'informativa conteneva altresì l'organigramma -riprodotto nel ricorso- della consorteria criminale, con l'identificazione -fra i sottogruppi- della c.d. "batteria [OSCURATO:PERSONA]", di cui era indicato quale componente anche l'odierno ricorrente. Identico diagramma era contenuto nell'informativa finale richiamata nell'ordinanza impugnata. Per contro l'informativa riepilogativa del 24 settembre 2018 non rassegnava alcuna prosecuzione dell'attività della "batteria [OSCURATO:PERSONA], e di [OSCURATO:PERSONA] in particolare, che restava in custodia cautelare, dapprima in carcere e poi agli arresti domiciliari, fino al 3 maggio 2018. Neppure dirimente è l'acquisizione in sede di arresto occorso il 29 luglio 2017 dei numeri di telefono dei coimputati sul telefono del ricorrente, posto che l'attività captativa su tutte le utenze degli imputati già identificati era in corso da oltre un anno e aveva consentito alla Polizia giudiziaria di conoscere da tempo i soprannomi abbinati ai medesimi, come chiarito nel corso della deposizione dibattimentale dall'operante Cap. Ceccagnoli. Inoltre, l'App. Buonincontro, anch'egli sentito nel corso del dibattimento, aveva dichiarato che l'ultima operazione riguardante il ricorrente era coincisa col suo arresto, il 29 luglio 2017, ciò che esclude la prosecuzione della permanenza del reato associativo per il tempo successivo. Gli altri reati per i quali [OSCURATO:PERSONA] è stato cautelato e ha riportato condanna in primo grado (capi 29, 31 e 33) si riferiscono a condotte risalenti ad epoca precedente l'inizio della custodia cautelare per il reato di spaccio di sostanze stupefacenti di cui al capo 35). Gli elementi acquisiti consentono quindi di ritenere l'intervenuta cessazione della permanenza quanto meno alla data dell'arresto.[OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato e va accolto. 2. Il Tribunale non ha argomentato in maniera consequenziale rispetto ai principi enunciati da questa Corte, in evidente violazione del disposto di cui all'art. 627 cod. proc. pen. L'ordinanza del riesame, anche dopo il secondo annullamento, non si è confrontata affatto con le ragioni poste a fondamento del rinnovato annullamento con rinvio, con riguardo alla sussistenza a carico di [OSCURATO:PERSONA] dei gravi indizi del delitto di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 già al momento dell'informativa precedente l'arresto. Il provvedimento riproduce le stesse considerazioni svolte dalla precedente ordinanza del riesame, ribadendo in termini palesemente apodittici e generici quanto già sostenuto in essa. E cioè che all'epoca della prima ordinanza conseguente all'arresto in flagranza di [OSCURATO:PERSONA] (29 luglio 2017), gli elementi acquisiti dalla Procura in ordine all'esistenza del sodalizio criminale contestato al capo 1) non erano apprezzabili quali indizi per l'emissione della seconda ordinanza cautelare, dal momento che solo con l'informativa finale del 28 novembre 2017 -e anzi dopo un congruo tempo dalla sua ricezione- il P.M. era stato posto in condizione di apprezzare il quadro indiziario in tutta la sua valenza con particolare riguardo alla struttura associativa, alle sue diramazioni, fra le quali la "batteria [OSCURATO:PERSONA]", ai ruoli dei consociati e alle gerarchie interne ed esterne, oltre che ai rapporti con le atre strutture associative operanti nella zona. Nella precedente informativa del 9 giugno 2017 l'esistenza della struttura organizzativa era emersa in modo sommario, come tale inidoneo a fondare un addebito cautelare. Ciò ribadendo, il Tribunale ha tuttavia omesso di confrontarsi, come pure questo Giudice di legittimità aveva rigorosamente prescritto al giudice di rinvio, con le puntuali contestazioni contenute nel ricorso, di cui sono stati ancora una volta pretermessi gli specifici rilievi circa l'allegata struttura piramidale della consorteria contenuta già nella informativa antecedente al primo arresto del ricorrente e le puntuali deposizioni di ufficiali di Polizia giudiziaria rese nel giudizio di cognizione, da cui sarebbe emerso che gli elementi desunti dal telefono mobile sequestrato a [OSCURATO:PERSONA] nel luglio 2017, contestualmente all'arresto del medesimo, in realtà erano già conosciuti grazie all'attività captativa in essere da vari mesi, e quindi non avrebbero reso necessarie ulteriori indagini, così come non era emerso alcun nuovo elemento dopo l'arresto in flagranza. Peraltro, l'affermazione del Tribunale ha un carattere sostanzialmente elusivo del dictum della Suprema Corte laddove rappresenta che l'informativa non era ancora completa, quasi volendo rimarcare la necessità che la [OSCURATO:PERSONA] debba sottoporre al Pubblico Ministero un riepilogo finale e conclusivo delle indagini, anziché enunciare puntualmente elementi, dati e circostanze fattuali che siano da quest'ultimo correttamente e prontamente analizzati in termini di quadro gravemente indiziante per essere eventualmente posti a fondamento di richieste di tipo cautelare. 3. Anche con riferimento all'ulteriore profilo sottolineato dal ricorrente, ossia la cessazione della condotta associativa coincidente con l'arresto del luglio 2017, l'ordinanza appare in realtà sprovvista di adeguato apparato argomentativo limitandosi a rappresentare concisamente e apoditticamente che la partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] all'associazione è venuta meno con l'arresto del 29 luglio 2017 e che dunque tutti i reati contestati con la seconda ordinanza, compreso quello associativo, sono antecedenti all'emissione della prima ordinanza. L'affermazione non si misura con la giurisprudenza di legittimità secondo cui in tema di c.d. "contestazioni a catena", la retrodatazione della decorrenza del termine di custodia cautelare prevista dall'art. 297, comma 3, cod. proc. pen. presuppone che i fatti oggetto dell'ordinanza rispetto alla quale operare la retrodatazione siano stati commessi anteriormente all'emissione della prima ordinanza coercitiva, e tale condizione non sussiste nell'ipotesi in cui l'ordinanza successiva abbia ad oggetto la contestazione del reato di associazione di stampo mafioso con formula "aperta", che indichi la permanenza del reato anche dopo l'emissione del primo provvedimento cautelare, a meno che gli elementi acquisiti non consentano di ritenere l'intervenuta cessazione della permanenza quanto meno alla data di emissione della prima ordinanza (Sez. 2, n. 16595 del 06/05/2020, Genidoni, Rv. 279222). 4. L'ordinanza impugnata deve essere, pertanto, annullata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Roma perché si uniformi al reiterato dictum della Suprema Corte, offrendo infine congrue e puntuali risposte alle specifiche censure difensive per ogni profilo in esse specificamente dedotto. P. Q. M. Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Roma, competente ai sensi dell'art. 309, comma 7, cod. proc. pen.Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1 -ter disp. att. c
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