CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 27 settembre 2022
Cassazione n. 40213/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/01/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 16-4221/2022 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte di appello di Palermo, con sentenza emessa in data 21 gennaio 2021, ha confermato la sentenza deliberata dal tribunale di Trapani in data 21 gennaio 2020 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione ai reati di estorsione e calunnia, avvinti dalla continuazione. Il primo motivo di ricorso, con cui si contesta il vizio motivazionale in punto di ritenuta responsabilità penale, è del tutto generico, equivocando il difensore anche in ordine ai reati contestati al ricorrente. Tra i requisiti del ricorso per cassazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi: il ricorrente ha non soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze. E' dunque inammissibile il ricorso per cassazione quando manchi l'indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto di impugnazione, che non può ignorare le argomentazioni del provvedimento censurato. Rilevato - altresì - che il secondo motivo di ricorso, con cui si contesta il vizio motivazionale in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e la violazione dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen., in punto di determinazione di pena, è manifestamente infondato, poiché - secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza - nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento da parte del giudice di merito agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come è avvenuto nel caso di specie [si veda, in particolare, pag. 11 della sentenza impugnata sulla congruità del trattamento sanzionatorio, avuto riguardo all'intensità del dolo, alle modalità della condotta, alla personalità del prevenuto (gravato da numerosi precedenti, anche specifici), all'assenza di resipiscenza e di qualsiasi segno degno di positivo apprezzamento]. Considerato pure che l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche richiede elementi di segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego di concessione delle stesse (cfr. Sez. 3, Sent. n. 24128 del 18/03/2021, Rv. 281590). Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 27/9/2022.