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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 luglio 2025

Cassazione n. 32825/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/02/2025 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 648 c.p., è generico perché fondato su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame e, pertanto, non specifiche; che, inoltre, la motivazione della sentenza impugnata, a pg. 7, giustifica adeguatamente, con riferimento alla genericità delle dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA] ed alle diverse origini della refurtiva rinvenuta nell'abitazione dell'imputato, il rigetto della richiesta riqualificazione; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il giorno 15 luglio 2025.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/02/2025 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 648 c.p., è generico perché fondato su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame e, pertanto, non specifiche; che, inoltre, la motivazione della sentenza impugnata, a pg. 7, giustifica adeguatamente, con riferimento alla genericità delle dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA] ed alle diverse origini della refurtiva rinvenuta nell'abitazione dell'imputato, il rigetto della richiesta riqualificazione; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il giorno 15 luglio 2025.
Sentenza Cassazione n. 32825/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris