CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 04045/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/03/2024 della CORTE D'APPELLO DI NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli, che ha riformato la sentenza del Tribunale partenopeo dichiarando non doversi procedere per intervenuta estinzione del reato per prescrizione; [OSCURATO:PERSONA] che il primo e il secondo motivo di ricorso - che lamentano violazione di legge - non sono consentiti, in quanto non palesano l'interesse del ricorrente ad ottenere una pronuncia di assoluzione nel merito. Infatti, le Sezioni Unite - Sez. U, n. 28911 del 28/03/2019, Massaria, Rv. 275953 - 02 - hanno chiarito come la valutazione dell'interesse ad impugnare, sussistente allorché il gravame sia in concreto idoneo a determinare, con l'eliminazione del provvedimento impugnato, una situazione pratica più favorevole per l'impugnante, va operata con riferimento alla prospettazione rappresentata nel mezzo di impugnazione e non alla effettiva fondatezza della pretesa azionata. Pertanto, spettava al ricorrente l'onere, non adempiuto, di chiarire quale fosse l'interesse all'impugnazione; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. t P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende