CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 07106/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/06/2023 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];OSSERVA Ritenuto che il primo motivo motivo in relazione all'art. 47 cod. pen. è manifestamente infondato oltre che genericamente proposto avendo la sentenza impugnata data incensurabile contezza della palese infondatezza della deduzione difensiva volta a valorizzare un preteso errore di fatto; Ritenuto che il secondo motivo sugli elementi costitutivi del reato contestato è genericamente proposto rispetto alla logica alternativa - fondante in entrambi i casi la responsabilità - rappresentata dall'illecito uso fin alla consunzione del mezzo sequestrato o della consegna dell'aliud pro alio; Ritenuto che il terzo motivo sulla esclusione della ipotesi di cui aVart. 131-bis cod. pen. è proposta per inaccessibili ragioni in fatto rispetto all'incensurabile valutazione in ordine alla gravità del fatto; Ritenuto che il quarto motivo sulla mancata concessione delle attenuanti generiche è manifestamente infondato rispetto alle ragioni esposte in sentenza; Ritenuto che il quinto motivo sulla determinazione della pena cosi:ituísce generica censura al corretto esercizio dei poteri discrezionali demandati al giudice di merito; Ritenuto che il sesto motivo sul mancato rilievo della prescrizione è genericamente proposto per ragioni in fatto rispetto alla non illogica collocazione della condotta alla data della sua manifestazione al momento della consegna nel 2018; Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 29/