CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 20411/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/09/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Bologna ha confermato la condanna inflitta a [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 495 cod. pen. (fatto commesso in Bologna l'8 novembre 2019); - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando un solo motivo; [OSCURATO:PERSONA] - che il proposto motivo, che lamenta la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. in relazione all'età dell'imputato, è generico e manifestamente infondato, posto che la giurisprudenza di legittimità insegna che «In tema di accertamento dell'età di un soggetto, costituisce strumento idoneo l'esame radiografico del polso in quanto consente di valutare il processo di accrescimento dell'organismo nell'età evolutiva, ancorché diversamente indichino documenti di identità dei quali non si conosca l'efficacia identificativa e fidefacente.» (Sez. 5, n. 8908 del 05/11/2021, Rv. 282822), e che «In tema di processo penale minorile, la presunzione sulla minore età di cui all'art. 8, comma secondo, d.P.R. n. 448 del 1988 - per il quale, qualora anche dopo la perizia, permangono dubbi sulla minore età, questa è presunta ad ogni effetto - non opera nel caso in cui a fronte delle risultanze dell'esame radiografico osseo che abbia fornito un quadro radiologico compatibile con una età di quindici anni e, quindi, con quella di soggetto imputabile, la difesa abbia prodotto documenti privi di fotografie, in parte illeggibili e, comunque, non attribuibili con certezza all'indagato» (Sez. 5, n. 9493 del 19/10/2005, Rv. 233883), di modo che, nel caso di specie, le deduzioni articolate in ricorso sono generiche, perché, a fronte delle risultanze dell'accertamento auxologico, la difesa, sia nell'atto di appello che nel ricorso per cassazione, si è limitata ad allegare elementi privi di decisività e meramente valutativi, sguarniti di qualsivoglia supporto documentale atto a comprovarne la verisimiglianza (vedasi pag. 6 della sentenza impugnata); - ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così d