CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 27 giugno 2023
Cassazione n. 41417/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/06/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che il difensore di [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Venezia che ha confermato la pronuncia con la quale il Tribunale di Verona ha affermato la penale responsabilità dell'imputato in ordine al delitto di tentato furto aggravato ai sensi dell'art. 625, comma primo, n. 2), cod. pen. Considerato che il primo motivo, proposto per violazione di legge e vizio di motivazione, con il quale la difesa lamenta che la corte territoriale ha confermato il trattamento sanzionatorio irrogato dal giudice di primo grado, è manifestamente infondato, in quanto non tiene conto delle argomentazioni fornite dalla sentenza in verifica in merito alla dosimetha della pena inflitta. Tanto non senza considerare che, ai fini del soddisfacimento dell'obbligo di motivazione, non è necessario che il giudice prenda in considerazione ciascuno degli elementi di cui all'art. 133 cod. pen., risultando sufficiente la valutazione di quelli che assumono rilievo nel discrezionale giudizio complessivo, individuati, nel caso di specie, nelle peculiari modalità della condotta e nei precedenti penali da cui l'imputato è gravato. Manifestamente infondato è anche il secondo motivo, con il quale la difesa lamenta il giudizio di mera equivalenza, anziché di prevalenza, tra le circostanze attenuanti generiche riconosciute e la circostanza aggravante, nonché la recidiva contestate all'imputato, senza tener conto del principio di diritto secondo il quale le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi anche quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931; Sez. 2, n. 31543 del 08/06/2017, Pennelli, Rv. 270450; Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243). Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 27 giugno 2023 Il consigliere esten