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Corte costituzionalesentenza

Corte costituzionale n. 101/1980

ECLI:IT:COST:1980:101
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

: In data 25 ottobre 1976 il Presidente del Consiglio dei ministri presentava ricorso tempestivo avverso la legge regionale della Valle d'Aosta 30 settembre 1976, recante "Determinazione delle nuove misure dell'assegno pensionabile e della quota di aggiunta di famiglia" (nel testo riapprovato), nei confronti del Presidente della stessa Regione, proponendo questione di legittimità costituzionale della legge medesima per preteso contrasto con gli artt. 2 dello Statuto speciale e 30 e 36 della Costituzione.

Si costituiva tempestivamente il Presidente della Regione chiedendo che la proposta questione di legittimità costituzionale fosse dichiarata non fondata.

Con ulteriori deduzioni depositate il 22 settembre 1977, l'Avvocatura dello Stato esponeva che la Regione Autonoma della Valle d'Aosta aveva approvato, nell'adunanza del Consiglio del 28 aprile 1977, la legge 6 giugno 1977, n. 40, concernente la "Modificazione degli importi dell'assegno pensionabile e delle quote di aggiunta di famiglia spettanti al personale regionale".

Con lo stesso provvedimento era stata (art. 4) espressamente abrogata l'impugnata legge regionale 30 settembre 1976.

Si chiedeva pertanto che la Corte volesse dichiarare cessata la materia del contendere.

Con nota n. 56084/5 del 22 maggio 1980 avente ad oggetto il ricorso n. 37/1976, il Presidente della Giunta della Regione Autonoma della Valle d'Aosta comunicava alla Corte che "l'articolo 4 della legge regionale 6 giugno 1977, n. 40 ha abrogato esplicitamente la legge regionale 30 settembre 1976.

Pertanto è cessata la materia del contendere". : In effetti la legge regionale della Valle d'Aosta del 6 giugno 1977, n. 40 all'art. 4 dispone testualmente: "Le leggi regionali approvate con provvedimenti del Consiglio Regionale n. 38, in data 10 febbraio 1976, e n. 332, in data 30 settembre 1976, sono abrogate".

Ora, a prescindere da ogni giudizio sulla proprietà del termine "abrogazione" nei confronti di una legge regionale non ancora promulgata perché tempestivamente investita da ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri dopo la sua riapprovazione da parte della Regione, è certo che l'effetto del citato art. 4 della legge n. 40 del 1977 equivale al ritiro del provvedimento legislativo impugnato, con la conseguente cessazione della materia del contendere.

P.Q.M.

per questi motivi

[OSCURATO:PERSONA]

dichiara cessata la materia del contendere in ordine al ricorso di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 giugno 1980.

F.to: [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] -

[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] -

[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Cancelliere

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
: In data 25 ottobre 1976 il Presidente del Consiglio dei ministri presentava ricorso tempestivo avverso la legge regionale della Valle d'Aosta 30 settembre 1976, recante "Determinazione delle nuove misure dell'assegno pensionabile e della quota di aggiunta di famiglia" (nel testo riapprovato), nei confronti del Presidente della stessa Regione, proponendo questione di legittimità costituzionale della legge medesima per preteso contrasto con gli artt. 2 dello Statuto speciale e 30 e 36 della Costituzione. Si costituiva tempestivamente il Presidente della Regione chiedendo che la proposta questione di legittimità costituzionale fosse dichiarata non fondata. Con ulteriori deduzioni depositate il 22 settembre 1977, l'Avvocatura dello Stato esponeva che la Regione Autonoma della Valle d'Aosta aveva approvato, nell'adunanza del Consiglio del 28 aprile 1977, la legge 6 giugno 1977, n. 40, concernente la "Modificazione degli importi dell'assegno pensionabile e delle quote di aggiunta di famiglia spettanti al personale regionale". Con lo stesso provvedimento era stata (art. 4) espressamente abrogata l'impugnata legge regionale 30 settembre 1976. Si chiedeva pertanto che la Corte volesse dichiarare cessata la materia del contendere. Con nota n. 56084/5 del 22 maggio 1980 avente ad oggetto il ricorso n. 37/1976, il Presidente della Giunta della Regione Autonoma della Valle d'Aosta comunicava alla Corte che "l'articolo 4 della legge regionale 6 giugno 1977, n. 40 ha abrogato esplicitamente la legge regionale 30 settembre 1976. Pertanto è cessata la materia del contendere". : In effetti la legge regionale della Valle d'Aosta del 6 giugno 1977, n. 40 all'art. 4 dispone testualmente: "Le leggi regionali approvate con provvedimenti del Consiglio Regionale n. 38, in data 10 febbraio 1976, e n. 332, in data 30 settembre 1976, sono abrogate". Ora, a prescindere da ogni giudizio sulla proprietà del termine "abrogazione" nei confronti di una legge regionale non ancora promulgata perché tempestivamente investita da ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri dopo la sua riapprovazione da parte della Regione, è certo che l'effetto del citato art. 4 della legge n. 40 del 1977 equivale al ritiro del provvedimento legislativo impugnato, con la conseguente cessazione della materia del contendere. P.Q.M. per questi motivi [OSCURATO:PERSONA] dichiara cessata la materia del contendere in ordine al ricorso di cui in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 giugno 1980. F.to: [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Cancelliere
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