Corte costituzionalesentenza
Corte costituzionale n. 101/1980
ECLI:IT:COST:1980:101
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
:
In data 25 ottobre 1976 il Presidente del Consiglio dei ministri
presentava ricorso tempestivo avverso la legge regionale della Valle
d'Aosta 30 settembre 1976, recante "Determinazione delle nuove misure
dell'assegno pensionabile e della quota di aggiunta di famiglia" (nel
testo riapprovato), nei confronti del Presidente della stessa Regione,
proponendo questione di legittimità costituzionale della legge
medesima per preteso contrasto con gli artt. 2 dello Statuto speciale e
30 e 36 della Costituzione.
Si costituiva tempestivamente il Presidente della Regione chiedendo
che la proposta questione di legittimità costituzionale fosse
dichiarata non fondata.
Con ulteriori deduzioni depositate il 22 settembre 1977,
l'Avvocatura dello Stato esponeva che la Regione Autonoma della Valle
d'Aosta aveva approvato, nell'adunanza del Consiglio del 28 aprile
1977, la legge 6 giugno 1977, n. 40, concernente la "Modificazione
degli importi dell'assegno pensionabile e delle quote di aggiunta di
famiglia spettanti al personale regionale". Con lo stesso provvedimento
era stata (art. 4) espressamente abrogata l'impugnata legge regionale
30 settembre 1976.
Si chiedeva pertanto che la Corte volesse dichiarare cessata la
materia del contendere.
Con nota n. 56084/5 del 22 maggio 1980 avente ad oggetto il ricorso
n. 37/1976, il Presidente della Giunta della Regione Autonoma della
Valle d'Aosta comunicava alla Corte che "l'articolo 4 della legge
regionale 6 giugno 1977, n. 40 ha abrogato esplicitamente la legge
regionale 30 settembre 1976. Pertanto è cessata la materia del
contendere".
:
In effetti la legge regionale della Valle d'Aosta del 6 giugno
1977, n. 40 all'art. 4 dispone testualmente: "Le leggi regionali
approvate con provvedimenti del Consiglio Regionale n. 38, in data 10
febbraio 1976, e n. 332, in data 30 settembre 1976, sono abrogate".
Ora, a prescindere da ogni giudizio sulla proprietà del termine
"abrogazione" nei confronti di una legge regionale non ancora
promulgata perché tempestivamente investita da ricorso del Presidente
del Consiglio dei ministri dopo la sua riapprovazione da parte della
Regione, è certo che l'effetto del citato art. 4 della legge n. 40 del
1977 equivale al ritiro del provvedimento legislativo impugnato, con la
conseguente cessazione della materia del contendere.
P.Q.M.
per questi motivi
[OSCURATO:PERSONA]
dichiara cessata la materia del contendere in ordine al ricorso di
cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 19 giugno 1980.
F.to: [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] -
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[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA].
[OSCURATO:PERSONA] - Cancelliere