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CassazionesentenzaSezione UDecisione del 10 luglio 2025

Cassazione n. 18928/2025

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ONE(artt. 380-bis e 391 cod. proc. civ.) LA PRIMA PRESIDENTE [OSCURATO:PERSONA] gli atti del procedimento n. 7586-2025 R.G., relativo al ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], TORLONIA Paolo, TORLONIA Francesca, [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Francesco, [OSCURATO:PERSONA] Elena, rappresentati e difesi dall’[OSCURATO:PERSONA]; - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’[OSCURATO:PERSONA] dell’[OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente – nonché contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimata - avverso la sentenza del Consiglio di Stato n. 7787/2024, pubblicata il 25 settembre 2024; rilevato che è stata formulata proposta di definizione anticipata del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alla parte ricorrente il 27 maggio 2025; considerato che è trascorso il termine di quaranta giorni dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; F i r m a t o D a : M A R G H E R I T A C A S S A N O E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 2 f 9 9 0 3 4 c e 4 2 9 4 a 8 6 Numero registro generale 7586/2025 Numero sezionale 64/2025 Numero di raccolta generale 18928/2025 ritenuto, pertanto, che, a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, cod.

Data pubblicazione 10/07/2025 proc. civ., il ricorso deve intendersi rinunciato e deve dichiararsi l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, cod. proc. civ., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M. dichiara estinto il giudizio di cassazione; condanna i ricorrenti, in solido tra loro, al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 3.000,00 per compensi, euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.

Roma, 10 luglio 2025 [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : M A R G H E R I T A C A S S A N O E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 2 f 9

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ONE(artt. 380-bis e 391 cod. proc. civ.) LA PRIMA PRESIDENTE [OSCURATO:PERSONA] gli atti del procedimento n. 7586-2025 R.G., relativo al ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], TORLONIA Paolo, TORLONIA Francesca, [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Francesco, [OSCURATO:PERSONA] Elena, rappresentati e difesi dall’[OSCURATO:PERSONA]; - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’[OSCURATO:PERSONA] dell’[OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente – nonché contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimata - avverso la sentenza del Consiglio di Stato n. 7787/2024, pubblicata il 25 settembre 2024; rilevato che è stata formulata proposta di definizione anticipata del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alla parte ricorrente il 27 maggio 2025; considerato che è trascorso il termine di quaranta giorni dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; F i r m a t o D a : M A R G H E R I T A C A S S A N O E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 2 f 9 9 0 3 4 c e 4 2 9 4 a 8 6 Numero registro generale 7586/2025 Numero sezionale 64/2025 Numero di raccolta generale 18928/2025 ritenuto, pertanto, che, a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, cod. Data pubblicazione 10/07/2025 proc. civ., il ricorso deve intendersi rinunciato e deve dichiararsi l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, cod. proc. civ., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M. dichiara estinto il giudizio di cassazione; condanna i ricorrenti, in solido tra loro, al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 3.000,00 per compensi, euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge. Roma, 10 luglio 2025 [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : M A R G H E R I T A C A S S A N O E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 2 f 9
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