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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 34578/2023

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a seguente ORDINANZA ciii ricnrci prnpncti [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/01/2022 della CORTE APPELLO di BARIudita la relazione svoita dai Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] D]:RITTO

1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto due ricorsi per cassazione, avverso la sentenza in data 25/01/2022 della Corte di appello di Bari.

2. Sia il provvedimento impugnato sa i ricorsi sono però successivi al 3 agosto 2017, data dell'entrata in vigore della legge n. 103 dei 2017, con cui si è esclusa la facoltà dell'imputato, e quindi anche del condannato, di proporre personalmente ricorso per cassazione, prevedendosi che esso deve essere in ogni caso sottoscritto, a pena d'inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (artt. 571, comma i, e 613, comma 1, cod. proc. pen.; Sez.

U, n. 8914 del 21/12/2017 - dep. 23/02/2018, Aiello, Rv. 272010; Sez. 3, n. 11126 del 25/01/2021, [OSCURATO:PERSONA]. 281475, che evidenzia che è irrilevante, per la natura personale dell'atto impugnatorio, sia l'autenticazione, ad opera di un legale, della sottoscrizione dei ricorso, sia la sottoscrizione dei difensore "per accettazione" del mandato difensivo e della delega al deposito dell'atto, la quale non attribuisce al difensore la titolarità dell'atto stesso).

3. I ricorsi devono, pertanto, essere dichiarati inammissibili, a norma deil'art. 610, comma 5 -bis, cod. proc. pen., introdotto dalla medesima legge n. 103 del 2017.

Segue all'inammissibilità la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, non potendo escludersi profili di colpa (Corte cost. n. 186 del 2000) anche di una somma - che si ritiene equo quantificare in euro tremila - in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore deiia Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 1

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA ciii ricnrci prnpncti [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/01/2022 della CORTE APPELLO di BARIudita la relazione svoita dai Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] D]:RITTO 1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto due ricorsi per cassazione, avverso la sentenza in data 25/01/2022 della Corte di appello di Bari. 2. Sia il provvedimento impugnato sa i ricorsi sono però successivi al 3 agosto 2017, data dell'entrata in vigore della legge n. 103 dei 2017, con cui si è esclusa la facoltà dell'imputato, e quindi anche del condannato, di proporre personalmente ricorso per cassazione, prevedendosi che esso deve essere in ogni caso sottoscritto, a pena d'inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (artt. 571, comma i, e 613, comma 1, cod. proc. pen.; Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017 - dep. 23/02/2018, Aiello, Rv. 272010; Sez. 3, n. 11126 del 25/01/2021, [OSCURATO:PERSONA]. 281475, che evidenzia che è irrilevante, per la natura personale dell'atto impugnatorio, sia l'autenticazione, ad opera di un legale, della sottoscrizione dei ricorso, sia la sottoscrizione dei difensore "per accettazione" del mandato difensivo e della delega al deposito dell'atto, la quale non attribuisce al difensore la titolarità dell'atto stesso). 3. I ricorsi devono, pertanto, essere dichiarati inammissibili, a norma deil'art. 610, comma 5 -bis, cod. proc. pen., introdotto dalla medesima legge n. 103 del 2017. Segue all'inammissibilità la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, non potendo escludersi profili di colpa (Corte cost. n. 186 del 2000) anche di una somma - che si ritiene equo quantificare in euro tremila - in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore deiia Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 1
Sentenza Cassazione n. 34578/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris