CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 29948/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 13824-2018 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - resistente - avverso la sentenza n. 9745/3/2017 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/09/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato: che l'Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania che aveva respinto il suo appello contro la decisione della Commissione tributaria provinciale di Napoli. Quest'ultima aveva accolto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], in ordine ad un accertamento per IRES, relativo all'anno 2008; Considerato: che il ricorso dell'Agenzia delle Entrate è articolato in due motivi; che, attraverso il primo, la ricorrente denuncia la violazione dell'art. 112 c.p.c., in relazione all'art. 360 n. 4 c.p.c.; che la sentenza impugnata avrebbe deciso il caso di specie, senza pronunziarsi nel merito della dedotta responsabilità del liquidatore, come invocata col secondo motivo di appello; che, mediante il secondo, avanzato in subordine, l'Agenzia assume la violazione degli artt. 2495 c.c. e 36 DPR. n. 602/1973, ai sensi dell'art. 360 n. 3 c.p.c., giacché la CTR avrebbe erroneamente valutato la questione della responsabilità del liquidatore; che l'intimato non si è costituito, ma ha depositato una memoria ex art. 378 c.p.c, da considerare ovviamente inammissibile; che la prima censura è fondata; che, in effetti, la sentenza impugnata ha sviluppato esclusivamente il profilo dell'intervenuta estinzione della società, senza occuparsi del secondo motivo di appello che, per l'appunto, atteneva all'eventuale responsabilità del liquidatore Ric. 2018 n. 13824 sez. MT - ud. 14-09-2021 -2- nel pagamento dei debiti sociali, incorrendo così nella violazione dell'art. 112 c.p.c. (Sez. 6-5, n. 28308 del 27/11/2017; Sez. 5, n. 7871 del 18/05/2012); che, in particolare, la suddetta questione non avrebbe potuto reputarsi assorbita, considerata la sua rilevanza (Sez. 5, n. 31037 del 28/12/2017; Sez. 6-5, n. 24793 del 05/11/2020); che il secondo motivo resta assorbito; che, pertanto, in accoglimento del ricorso la sentenza va cassata ed il giudizio rinviato alla CTR Campania, in diversa composizione, affinché si attenga agli enunciati principi e si pronunzi anche con riguardo alle spese del giudizio di cassazione. P.Q.M. La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla [OSCURATO:PERSONA] della Campania, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma il 14 settembre 2021 Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]