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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 44987/2021

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/06/2020 della CORTE APPELLO di CATANZAROvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo Lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso, con ogni conseguenza di legge; lette le conclusioni della parte civile [OSCURATO:PERSONA], difesa dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto la conferma della sentenza impugnata e la rifusione delle spese del giudizio; lette le conclusioni della parte civile Ordine dei [OSCURATO:PERSONA] e degli Odontoiatri di Crotone, difeso dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto la conferma della sentenza impugnata e la rifusione delle spese del giudizio. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 24 gennaio 2020, il Tribunale di Crotone, in esito a giudizio abbreviato, condannava [OSCURATO:PERSONA] per i reati commessi il 4 dicembre 2018, di tentato omicidio aggravato da crudeltà e premeditazione in danno del medico [OSCURATO:PERSONA] e di lesioni in danno di [OSCURATO:PERSONA], con aggravante teleologica in relazione all'altro reato.

Riconosciute le circostanze attenuanti generiche e quella del vizio parziale di mente, con giudizio di equivalenza rispetto alle aggravanti contestate, ritenuta la continuazione, il Tribunale fissava la pena principale, con la riduzione per il rito, in dieci anni e quattro mesi di reclusione; infliggeva le pene accessorie; disponeva la misura di sicurezza del ricovero in casa di cura e custodia per tre anni; condannava l'imputato al risarcimento dei danni subiti dalla parti civili [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Ordine dei [OSCURATO:PERSONA] e degli Odontoiatri di Crotone.

2. Con sentenza del 24 giugno 2020, la Corte d'Appello di Catanzaro, in parziale riforma della sentenza di primo grado, su appello di [OSCURATO:PERSONA], riteneva la prevalenza delle attenuanti sulle aggravanti e rideterminava la pena in sette anni di reclusione, confermando per il resto la sentenza di primo grado e condannando l'imputato alla rifusione delle spese di giudizio in favore delle parti civili e al pagamento di una provvisionale in favore di [OSCURATO:PERSONA].

3. La difesa di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, con atto articolato in due motivi.

3.1. Con il primo motivo il ricorrente deduce, richiamando l'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., erronea applicazione della legge penale e manifesta illogicità della motivazione in riferimento alla premeditazione.

Il giudice di appello avrebbe dovuto ritenere che tale aggravante non poteva configurarsi, a fronte del ritenuto vizio parziale di mente dal quale l'imputato è stato ritenuto affetto.

3.2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce, richiamando l'art. 606 lett b) ed e), cod. proc. pen., violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 62 n. 6 cod. pen.

Il giudice di appello avrebbe dovuto ritenere inoperante, per il risarcimento del danno al fine del riconoscimento della relativa attenuante, il termine dell'ammissione del rito abbreviato, in quanto trattasi di termine ordinatorio e non perentorio.

Il giudice di appello avrebbe dovuto riconoscere l'attenuante in considerazione dell'immediata confessione e dell'importo dell'assegno pagato dall'imputato alle parti civili. [OSCURATO:PERSONA]

1. I motivi di ricorso sono entrambi inammissibili.

1.1. Il primo motivo di ricorso, riguardante l'aggravante della premeditazione, è inammissibile per carenza di interesse, poiché detta aggravante è stata considerata subvalente rispetto alle attenuanti riconosciute (Sez. 1, n. 43269 del 25/09/2019, Rv. 277144 - 01).

Nel caso in esame, infatti, dall'ipotetica esclusione della citata aggravante non potrebbe derivare alcun effetto favorevole per il ricorrente, perché, a seguito del giudizio di prevalenza delle attenuanti sulle aggravanti, operato dal giudice di appello, quest'ultimo, correttamente, non ha tenuto conto delle aggravanti nella determinazione della pena, in applicazione dell'art. 69, secondo comma, cod. pen., secondo il quale nel caso di giudizio di prevalenza delle attenuanti non si tiene conto degli aumenti di pena stabiliti per le aggravanti.

D'altra parte, il ricorso è anche privo si specificità sull'argomento, perché non offre alcun elemento per far ritenere che l'avvenuto riconoscimento dell'aggravante della premeditazione abbia svolto alcun ruolo al fine della quantificazione delle diminuzioni di pena conseguenti al riconoscimento delle circostanze attenuanti, ritenute prevalenti, né che possa svolgerlo al fine della liquidazione del danno subito dalle parti civili.

1.2. Il secondo motivo di ricorso, inerente al mancato riconoscimento dell'attenuante del risarcimento del danno, è manifestamente infondato, perché il giudice di appello, nel rigettare il relativo motivo di gravame avverso la sentenza di primo grado, in applicazione dei principi che richiedono, per il riconoscimento dell'attenuante, l'anteriorità all'ammissione al rito abbreviato (Sez. 3, n. 15750 del 16/01/2020, Rv. 279270; Sez. 6, n. 20836 del 13/04/2018 Rv. 272933) e l'integralità del risarcimento (Sez. 5, n. 44100 del 24/09/2019, Rv. 278315), ha correttamente rilevato che esso era avvenuto dopo detta ammissione ed era stato solo parziale.

2. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, come sopra anticipato.

Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma indicata nel seguente dispositivo alla Cassa delle ammende, non essendo dato escludere - alla stregua del principio di diritto affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000 - la sussistenza dell'ipotesi della colpa nella proposizione dell'impugnazione.

Le spese sostenute dalle parti civili per la difesa nel giudizio davanti a questa Corte non vanno poste a carico del ricorrente, perché le questioni sollevate da costui riguardano profili meramente penalistici e non hanno alcuna incidenza sulle posizioni di dette parti.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della C

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/06/2020 della CORTE APPELLO di CATANZAROvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo Lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso, con ogni conseguenza di legge; lette le conclusioni della parte civile [OSCURATO:PERSONA], difesa dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto la conferma della sentenza impugnata e la rifusione delle spese del giudizio; lette le conclusioni della parte civile Ordine dei [OSCURATO:PERSONA] e degli Odontoiatri di Crotone, difeso dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto la conferma della sentenza impugnata e la rifusione delle spese del giudizio. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 24 gennaio 2020, il Tribunale di Crotone, in esito a giudizio abbreviato, condannava [OSCURATO:PERSONA] per i reati commessi il 4 dicembre 2018, di tentato omicidio aggravato da crudeltà e premeditazione in danno del medico [OSCURATO:PERSONA] e di lesioni in danno di [OSCURATO:PERSONA], con aggravante teleologica in relazione all'altro reato. Riconosciute le circostanze attenuanti generiche e quella del vizio parziale di mente, con giudizio di equivalenza rispetto alle aggravanti contestate, ritenuta la continuazione, il Tribunale fissava la pena principale, con la riduzione per il rito, in dieci anni e quattro mesi di reclusione; infliggeva le pene accessorie; disponeva la misura di sicurezza del ricovero in casa di cura e custodia per tre anni; condannava l'imputato al risarcimento dei danni subiti dalla parti civili [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Ordine dei [OSCURATO:PERSONA] e degli Odontoiatri di Crotone. 2. Con sentenza del 24 giugno 2020, la Corte d'Appello di Catanzaro, in parziale riforma della sentenza di primo grado, su appello di [OSCURATO:PERSONA], riteneva la prevalenza delle attenuanti sulle aggravanti e rideterminava la pena in sette anni di reclusione, confermando per il resto la sentenza di primo grado e condannando l'imputato alla rifusione delle spese di giudizio in favore delle parti civili e al pagamento di una provvisionale in favore di [OSCURATO:PERSONA]. 3. La difesa di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, con atto articolato in due motivi. 3.1. Con il primo motivo il ricorrente deduce, richiamando l'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., erronea applicazione della legge penale e manifesta illogicità della motivazione in riferimento alla premeditazione. Il giudice di appello avrebbe dovuto ritenere che tale aggravante non poteva configurarsi, a fronte del ritenuto vizio parziale di mente dal quale l'imputato è stato ritenuto affetto. 3.2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce, richiamando l'art. 606 lett b) ed e), cod. proc. pen., violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 62 n. 6 cod. pen. Il giudice di appello avrebbe dovuto ritenere inoperante, per il risarcimento del danno al fine del riconoscimento della relativa attenuante, il termine dell'ammissione del rito abbreviato, in quanto trattasi di termine ordinatorio e non perentorio. Il giudice di appello avrebbe dovuto riconoscere l'attenuante in considerazione dell'immediata confessione e dell'importo dell'assegno pagato dall'imputato alle parti civili. [OSCURATO:PERSONA] 1. I motivi di ricorso sono entrambi inammissibili. 1.1. Il primo motivo di ricorso, riguardante l'aggravante della premeditazione, è inammissibile per carenza di interesse, poiché detta aggravante è stata considerata subvalente rispetto alle attenuanti riconosciute (Sez. 1, n. 43269 del 25/09/2019, Rv. 277144 - 01). Nel caso in esame, infatti, dall'ipotetica esclusione della citata aggravante non potrebbe derivare alcun effetto favorevole per il ricorrente, perché, a seguito del giudizio di prevalenza delle attenuanti sulle aggravanti, operato dal giudice di appello, quest'ultimo, correttamente, non ha tenuto conto delle aggravanti nella determinazione della pena, in applicazione dell'art. 69, secondo comma, cod. pen., secondo il quale nel caso di giudizio di prevalenza delle attenuanti non si tiene conto degli aumenti di pena stabiliti per le aggravanti. D'altra parte, il ricorso è anche privo si specificità sull'argomento, perché non offre alcun elemento per far ritenere che l'avvenuto riconoscimento dell'aggravante della premeditazione abbia svolto alcun ruolo al fine della quantificazione delle diminuzioni di pena conseguenti al riconoscimento delle circostanze attenuanti, ritenute prevalenti, né che possa svolgerlo al fine della liquidazione del danno subito dalle parti civili. 1.2. Il secondo motivo di ricorso, inerente al mancato riconoscimento dell'attenuante del risarcimento del danno, è manifestamente infondato, perché il giudice di appello, nel rigettare il relativo motivo di gravame avverso la sentenza di primo grado, in applicazione dei principi che richiedono, per il riconoscimento dell'attenuante, l'anteriorità all'ammissione al rito abbreviato (Sez. 3, n. 15750 del 16/01/2020, Rv. 279270; Sez. 6, n. 20836 del 13/04/2018 Rv. 272933) e l'integralità del risarcimento (Sez. 5, n. 44100 del 24/09/2019, Rv. 278315), ha correttamente rilevato che esso era avvenuto dopo detta ammissione ed era stato solo parziale. 2. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, come sopra anticipato. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma indicata nel seguente dispositivo alla Cassa delle ammende, non essendo dato escludere - alla stregua del principio di diritto affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000 - la sussistenza dell'ipotesi della colpa nella proposizione dell'impugnazione. Le spese sostenute dalle parti civili per la difesa nel giudizio davanti a questa Corte non vanno poste a carico del ricorrente, perché le questioni sollevate da costui riguardano profili meramente penalistici e non hanno alcuna incidenza sulle posizioni di dette parti. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della C
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