CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 14 giugno 2024
Cassazione n. 28879/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
osimo; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorso. udite le conclusioni del difensore del ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito nei motivi di ricorso e chiesto l’annullamento del provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA] 1.XXXXXXXXXXXXX, a mezzo del suo difensore, propone ricorso per cassazione avverso la sentenza del 07 gennaio 2025 con cui la Corte di Appello di Catania, in parziale riforma della sentenza emessa, in data 14 giugno 2024, dal giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Catania, lo ha condannato alla pena di anni 1, mesi 11, giorni 10 di reclusione ed euro 455,00 di multa in relazione al reato di cui agli artt. 56 e 628 cod. pen. 2.Il ricorrente, con il primo motivo di impugnazione, lamenta violazione dell’art. 56 cod. pen. e carenza di motivazione in ordine alla mancata diminuzione della pena nella misura massima prevista per il reato tentato di rapina. La Corte territoriale avrebbe del tutto ignorato il motivo di appello con cui era stata chiesta la riduzione della pena prevista dall’art. 56 cod. pen. nella sua massima estensione in considerazione del valore minimale del bene sottratto (una busta di salmone) e della non particolare gravità della condotta, svoltasi integralmente sotto il controllo del personale del supermercato. 3. Il ricorrente, con il secondo motivo di impugnazione, lamenta contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche. Il percorso argomentativo sarebbe contraddittorio nella parte in cui i giudici dell’appello, dopo aver ritenuto tardive e fondate su un mero “calcolo strategico” le dichiarazioni confessorie rese in giudizio abbreviato, hanno evidenziato che l’XXXXXX aveva ammesso la sua responsabilità già in occasione dell’arresto e della successiva di udienza di convalida. 4. Il difensore del ricorrente, in data 24 giugno 2025, ha depositato conclusioni scritte con le quali ha insistito nei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 28879/2025 Roma, lì, 05/08/2025 In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/2003 e ss.mm. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il ricorso è inammissibile per le ragioni che seguono. 2.Il primo motivo di impugnazione non è consentito in sede di legittimità La Corte territoriale ha adeguatamente motivato in ordine alla congruità della pena (rideterminata in misura sensibilmente inferiore a quella irrogata dal primo giudice, previa esclusione dell’aumento per la contestata recidiva e riduzione - ai sensi dell’art. 56 cod. pen. - in misura prossima alla metà del minimo della pena edittale prevista per il reato di rapina) in considerazione della concreta offensività della condotta realizzata dall’XXXXXX(vedi pag. 3 della sentenza impugnata). Deve esser, in proposito, ribadito il principio di diritto secondo cui la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito il quale, per assolvere al relativo obbligo di motivazione, nell’osservanza dei criteri stabiliti dagli artt. 133 e 133-bis cod. pen., è sufficiente che richiami la gravità del reato o la capacità a delinquere dell’imputato con espressioni del tipo: «pena congrua», «pena equa» o «congruo aumento», essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena, diversamente dal caso di specie, sia di gran lunga superiore alla misura media edittale (cfr. Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243-01; Sez. 2, n. 20137 del27/02/205, Agostino, non massimata). Ne discende che è inammissibile la censura che, come nel caso di specie, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, Ferrario, Rv. 259142; Sez. 2, n. 43893 del 29/09/2022, Cagliozzi, non massimata), vizi non ravvisabili nel caso oggetto di scrutinio. 3.Il secondo motivo di ricorso è aspecifico. I giudici di appello, con motivazione priva di illogicità e conforme alle risultanze processuali, che riprende le argomentazioni del giudice di primo grado come è fisiologico in presenza di una doppia conforme, hannocorrettamente valorizzato, ai fini del mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, i precedenti penali del ricorrente, l’assenza di resipiscenza e la mancanza di elementi favorevoli alla mitigazione della pena (vedi pagg. 2 e 3 della sentenza impugnata e pag. 5 della sentenza di primo grado). Il ricorrente non si è confrontato adeguatamente con tali condivisibili argomentazioni con conseguente aspecificità della doglianza. La Corte di merito, peraltro, ha dato seguito al consolidato principio di diritto che esclude il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in presenza di un atteggiamento confessorio dell’imputato, quando la posizione di quest’ultimo appaia già ampiamente compromessa e la sua collaborazione non arrechi un contributo decisivo alla ricostruzione dei fatti (Sez. 1, n. 42208 del 21/03/2017, Fondino, Rv. 271224 – 01; da ultimo Sez. 1, n. 11975 del 06/12/2024, Caruso, non massimata). 4. All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM. Così è deciso, 10/07/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]