CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 23 novembre 2021
Cassazione n. 13894/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 18790-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] A'_. 1, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] \CONIO, che lo rappresenta e difende; - ricorrente- . contro [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in _Amministrazione Straordinaria, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA L.G. FARAVELLI 22, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]'; - contron'corrente- avverso la sentenza n. 1962/2019 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 04/11/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 23/11/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. la Corte d'Appello di Roma, con la sentenza impugnata, in riforma della pronuncia di primo grado, ha respinto la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di "[OSCURATO:PERSONA] (già Alitalia — [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.)" volta all'annullamento della sanzione disciplinare conservativa inflitta in data 23 novembre 2011. 2. per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso il soccombente con 3 motivi nei confronti di "A1ITALL-1, — [OSCURATO:SOCIETA] in [OSCURATO:PERSONA]"; ha resistito con controricorso la società intimata la quale ha preliminarmente eccepito l'inammissibilità del ricorso in quanto soggetto giuridico diverso da quello che è stato parte nel giudizio che ha dato luogo alla sentenza impugnata; 3. la proposta del relatore ex art. 380 bis c.p.c. di inammissibilità del ricorso è stata comunicata a entrambe le parti in data 29 ottobre 2021, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale; [OSCURATO:PERSONA] 1. in via pregiudiziale, in accoglimento dell'eccezione sollevata da parte controricorrente cui nulla ha opposto la difesa del [OSCURATO:PERSONA], deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso per cassazione in quanto risulta proposto nei confronti di società diversa da quella che è stata parte nella sentenza impugnata(( CoAA4.dti I L A N-Q_ .(—^ ret) cn,u.a. D n Ric. 2020 n. 18790 sez. ML - ud. 23-11-2021 -2- 2. pertanto il ricorso è inammissibile; le spese seguono la soc:combenza liquidate come da dispositivo; occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui all'art. 13, co. 1 guater, d.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dall'art. 1, co. 17,1. n. 228 del 2012 (Cass. SS.UU. n. 4315 del 2020); P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese liquidate in curo 3.000,00, oltre euro 200,00 per esborsi, accessori secondo legge e rimborso spese generali al 15°,/o. Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma nell'adunanza camerale del 23 novembre 2021 [OSCURATO:PERSONA] in ancelleria Oggi. - 3 G 2022 [OSCURATO:PERSONA]