CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 37701/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale di Napoli 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA]; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere, [OSCURATO:PERSONA]; udito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile; udito l'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore dell'imputato, che ha concluso insistendo nell'accoglimento dei motivi di ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Napoli ha rigettato l'appello proposto avverso l'ordinanza con cui il Giudice per le indagini preliminari dello stesso Tribunale non aveva accolto la richiesta di sostituzione della misura della custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari nei riguardi di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto gravemente indiziato dei delitti di cui agli art. 74 - 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Sul titolo custodiale si è formato il c.d. giudicato cautelare e l'imputato è stato condannato dal Giudice dell'udienza preliminare, all'esito del processo di primo grado celebrato nelle forme del giudizio abbreviato, per i reati indicati alla pena di anni otto, mesi uno e giorni 14 di reclusione, esclusa la recidiva e riconosciute le circostanze attenuanti generiche. 2. Ha proposto ricorso per cassazione l'imputato articolando un unico motivo con cui deduce vizio di motivazione quanto al ritenuto persistente rischio di reiterazione di reati della stessa specie nonché violazione dei principi di adeguatezza e proporzionalità. Si sostiene che dalla sentenza di condanna emergerebbero elementi che avrebbero dovuto essere valutati ai fini del giudizio di persistenza del quadro cautelare; si fa riferimento al riconoscimento della continuazione interna tra i reati per cui è intervenuta condanna, al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di equivalenza alla circostanza del carattere armato della associazione e all'esclusione della recidiva. Si tratterebbe di elementi, non valutati dal Tribunale sul presupposto del non ancora avvenuto deposito della sentenza, idonei a incidere sulla valutazione della capacità delinquenziale del ricorrente e dunque sul rischio di recidiva, che sarebbe affievolito. Il Tribunale, nel riportare gli elementi da cui è stato fatto derivare l'assunto per cui il rischio di recidiva sarebbe immutato, avrebbe peraltro erroneamente fatto riferimento ad una ordinanza cautelare in relazione alla quale, in realtà, il Tribunale del riesame aveva annullato la contestazione relativa all'art. 74 cit. e il Tribunale ordinario aveva assolto per un capo di imputazione in cui era stato contestato il reato di cui all'art. 73. Ciò confermerebbe, secondo il difensore, la circostanza che [OSCURATO:PERSONA] non abbia mai avuto contatti con altre associazioni dedite al traffico di stupefacenti al di fuori di quella del rione Moscarella; su tale rilevanti elementi l'ordinanza sarebbe viziata [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità in tema di limiti di sindacabilità dei provvedimenti in tema di misure cautelari personali, la Corte di Cassazione non ha alcun potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, ne' di rivalutazione delle condizioni soggettive dell'indagato in relazione alle esigenze cautelari ed alla adeguatezza delle misure, trattandosi di apprezzamenti rientranti nel compito esclusivo del giudice di merito. Il controllo di legittimità è circoscritto all'esame del contenuto dell'atto impugnato per verificare, da un lato, le ragioni giuridiche che lo hanno determinato e, dall'altro, l'assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento (Sez. F, n. 47748 del 11/08/2014, Contarini, Rv.261400; Sez. 2, n. 56 del 7/12/2012 (dep. 2013), Siciliano, Rv. 251761; Sez. 6, n. 2146 del 25.05.1995, Tontoli ed altro, Rv. 201840). L'erronea valutazione in ordine ai gravi indizi di colpevolezza ex art. 273 cod. proc. pen e delle esigenze cautelari di cui all'art. 274 cod. proc. pen. è dunque rilevabile in Corte di cassazione soltanto se si traduca nella violazione di specifiche norme di legge ovvero in una mancanza o manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato. Il controllo di legittimità, in particolare, non riguarda ne' la ricostruzione di fatti, ne' l'apprezzamento del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanza e concludenza dei dati probatori, per cui non sono ammissibili le censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvano nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice dì merito (Sez. 7, n. 12406 del 19/02/2015, Miccichè, Rv. 262948; Sez. 6, n. 49153 del 12/11/2015, Mascolo ed altro, Rv. 265244; Sez. 1, n. 1769 del 23.03.1995, Ciraolo, Rv. 20117:7). 3. In applicazione di principi indicati, l'ordinanza è immune da vizi. Rispetto al giudicato cautelare in precedenza formatosi, l'elemento nuovo sopravvenuto, non propriamente favorevole, è la condanna per i reati sin dall'inizio contestati alla pena indicata. Il Tribunale della libertà ha peraltro spiegato puntualmente come, nonostante il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e l'esclusione della recidiva (la cui valenza non può essere valutata a causa del mancato deposito della motivazione della sentenza e, dunque, dalla impossibilità di comprendere in concreto le ragioni poste a fondamento della decisione), sia stata tuttavia confermata la oggettiva gravità dei fatti, e sia stata accertata una partecipazione all'associazione criminosa di "alto profilo" da parte dell'imputato, a cui è stata inflitta la pena più alta dopo gli organizzatori del sodalizio. Si tratta, quest'ultimo, di una particolare fattuale importante che rivela il senso e la portata della partecipazione criminale del ricorrente al sodalizio e rispetto al quale il ricorso è obiettivamente silente. Sotto altro profilo, si è chiarito come [OSCURATO:PERSONA], che non si è mai distaccato dal contesto criminale di appartenenza, abbia una specifica esperienza criminale nel settore del commercio e del traffico di sostanze stupefacenti che inducono a ritenere come questi possa riorganizzare l'associazione di cui faceva parte ovvero allacciare nuovi legami nell'ambito di un ambiente criminale a lui ben noto A fronte di tale quadro di riferimento, al di là del riferimento alla esclusione della recidiva e al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, nessun elemento concreto è stato anche solo prospettato al fine di inferire la volontà dell'imputato di recidere i vincoli ed i legami con l'ambiente criminale nel cui ambito i fatti per cui si procede sono maturati e nulla di specifico è stato dedotto al fine di superare le presunzione di pericolosità relative di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. 4. Alla dichiarazione d'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare nella misura di tremila euro. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore