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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 giugno 2022

Cassazione n. 29467/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di NAPOLI NORDdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Considerato che, con ordinanza del 20/12/2021, il Giudice dell'esecu- zione del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] rigettava l'istanza presentata da [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen.

Rilevato che avverso tale ordinanza il condannato ha proposto ricorso per cassazione adducendo come unico motivo di censura l'omessa motivazione del provvedimento impugnato.

Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso con riguardo al peculiare contenuto dei dedotti motivi di censura, si rileva l'inammissibilità dell'impugnazione, ai sensi del combinato disposto degli artt. 591 e 606, comma 3, cod. proc. pen., in quanto il ricorso è stato proposto per motivi non consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché non scanditi da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata.

Invero, si era indicato che, per i reati di cui alle prime due sentenze, la continuazione era già stata esclusa dal giudice di cognizione, e che per gli ulteriori delitti accertati nella sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. l'eccessivo lasso temporale (un quinquennio) impediva di ravvisare la genetica ed unitaria programmazione delittuosa.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favDre della cassa delle ammende.

Così deciso il 9 giugno 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di NAPOLI NORDdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Considerato che, con ordinanza del 20/12/2021, il Giudice dell'esecu- zione del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] rigettava l'istanza presentata da [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen. Rilevato che avverso tale ordinanza il condannato ha proposto ricorso per cassazione adducendo come unico motivo di censura l'omessa motivazione del provvedimento impugnato. Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso con riguardo al peculiare contenuto dei dedotti motivi di censura, si rileva l'inammissibilità dell'impugnazione, ai sensi del combinato disposto degli artt. 591 e 606, comma 3, cod. proc. pen., in quanto il ricorso è stato proposto per motivi non consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché non scanditi da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata. Invero, si era indicato che, per i reati di cui alle prime due sentenze, la continuazione era già stata esclusa dal giudice di cognizione, e che per gli ulteriori delitti accertati nella sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. l'eccessivo lasso temporale (un quinquennio) impediva di ravvisare la genetica ed unitaria programmazione delittuosa. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favDre della cassa delle ammende. Così deciso il 9 giugno 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 29467/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris