CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 21 aprile 2026
Cassazione n. 16505/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
di sentenza di questa Corte trascritto sul ruolo di udienza del20/11/2025;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto procedersi alla correzione di errore materiale.[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetta la richiesta d’ufficio, volta alla correzione dell’errore materiale contenuto neldispositivo della sentenza in epigrafe, nella parte in cui è stata omessa la statuizione relativaalla liquidazione delle spese richiesta dalla parte civile;lette le conclusioni depositate all’udienza del 20 novembre 2025, unitamente alla notaspese, dalla parte civile Comune di Taranto, che per mero errore materiale non sono stateconsiderate; P.Q.MLa Corte dispone correggersi il dispositivo trascritto sul ruolo dell'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA]nell'ambito del procedimento c/[OSCURATO:PERSONA] (R.G. 28211/2025) nel senso che dopo ladicitura "dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende" va aggiuntala seguente dicitura "condanna altresi' la ricorrente alla rifusione della spese di assistenza edifesa sostenute nel presente grado dalla parte civile Comune di Taranto, che liquida in euro3686,00 oltre accessori di legge".Così è deciso, 21/04/2026Il Consigliere estensore Il Presidente