CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 50158/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] GIAME' SALVATORE [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/03/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle pa udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del 31 marzo 2023, con cui la Corte di appello di Napoli, decidendo ai sensi dell'art. 599 bis cod.. proc. pen., in parziale riforma della sentenza impugnata, ha applicato loro le pene dai medesimi concordate con il pubblico ministero per il reato di cui all'art. 291-quater d.P.R. n. 43/1973; Considerato che i ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] deducono il vizio di motivazione in relazione agli artt. 133 e 62 bis cod. pen. con riguardo al trattamento sanzionatorio, mentre i restanti ricorrenti lamentano violazione di legge e - talvolta - vizio di motivazione, con particolare riguardo al mancato proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.; Rilevato che l'accordo delle parti in ordine ai punti concordati implica la rinuncia a dedurre nel successivo giudizio di legittimità ogni diversa doglianza, anche se relativa a questione rilevabile di ufficio, con l'eccezione dell'irrogazione di una pena illegale (Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019, Leone, Rv. 277196) e di motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato nonché al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 278170), situazioni che nella specie non ricorrono per alcuno dei ricorrenti; Rilevato, pertanto, che, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., tutti i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna di ciascuna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 1