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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 28 giugno 2022

Cassazione n. 34233/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] in ALBANIA avverso l'ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] della [OSCURATO:PERSONA] FIRENZEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; a seguito di trattazione ai sensi dell'art. 611, cod.proc.pen.. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] impugna l'ordinanza in data 16 dicembre 2021 con cui la Corte di appello di Firenze ha dichiarato l'inammissibilità della richiesta di rescissione del giudicato avanzata in relazione alla sentenza in data 07/10/2016 del Tribunale di Pistoia (irrevocabile dal 27/10/2017).

In particolare, la Corte di appello ha dichiarato l'inammissibilità dell'istanza perché proposta dal difensore privo di procura speciale.

A tale riguardo ha sottolineato che la procura allegata all'istanza era priva di data e firma e quindi inidonea a soddisfare il requisito formale previsto dalla legge.

I Magistrati dell'appello hanno altresì osservato che «l'atto redatto innanzi al notaio di Durazzo in data 9/7/2021 non contiene procura speciale rilasciata all'avv. [OSCURATO:PERSONA] in relazione alla istanza di rescissione del giudicato oggetto di cognizione nella presente procedura».

Deduce:

1.1. "Violazione di legge e vizio di motivazione".

A tale proposito si fa presente che Mukja -il giorno prima dell'udienza dl trattazione- aveva depositato identica istanza di rescissione del giudicato con dichiarazione resa all'[OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] in cui si trovava detenuto.

Secondo la difesa tale istanza doveva valere quale ratifica in quanto depositata prima della trattazione, così non valendo quanto disposto dall'art. 122, comma 3, cod.proc.pen.

Precisa che l'atto di conferimento della procura speciale era stato spedito a mezzo PEC il giorno precedente a quello fissato per l'udienza.

1.2. "Violazione di legge e nello specifico di norme prescritte a pena di nullità".

In questo caso si deduce che «la Corte di appello di Firenze, inoltre, nonostante il sig. [OSCURATO:PERSONA] fosse detenuto in luogo posto fuori dal distretto di competenza della Corte fiorentina, non disponeva l'audizione dello stesso da parte del magistrato di sorveglianza sebbene il Mukja nlavesse fatto esplicita richiesta».

1.3. Successivamente è sopravvenuta memoria a sostegno del ricorso, corredata da documentazione. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è manifestamente infondato.

1.1. La difesa ha prodotto una dichiarazione resa da [OSCURATO:PERSONA] presso l'[OSCURATO:PERSONA], del seguente tenore: "Con il presente atto presento istanza intesa ad ottenere quanto in essa meglio specificato, in riferimento all'udienza controscritta.

Allego n. 11 fogli.

F.to [OSCURATO:PERSONA]".

A tale dichiarazione viene allegata -tra le altre cose- l'istanza di rescissione presentata dal difensore, con in calce una dichiarazione di ratifica e conferimento di "procura ai sensi dell'art. 122 c.p.p. al fine di ratificare, discutere e partecipare all'udienza del 16 dicembre 2021 avanti la Corte di appello di Firenze".

In calce una firma sotto il nome stampigliato di [OSCURATO:PERSONA].

Proprio in relazione a tale sottoscrizione, va rilevato come essa non abbia le caratteristiche formali richieste per il conferimento di una procura speciale autenticata, così come previste dall'art. 629-bis cod.proc.pen. con il rinvio all'art. 583, comma 3, cod.proc.pen.

Al fine del valido conferimento della procura speciale, invero, la sottoscrizione dell'atto deve essere autenticata da un notaio, da altra persona autorizzata o dal difensore.

La sottoscrizione di Mukja -invece- non reca nessuna di tali autenticazioni, così che quella che la difesa definisce una procura speciale, non può considerarsi tale, in quanto priva degli imprescindibili requisiti formali richiesti dalla norma.

Da qui la manifesta infondatezza del motivo.

1.2. Il secondo motivo di ricorso rimane assorbito.2.

Quanto esposto porta alla declaratoria di inammissibilità del ricorso e a ciò segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 28 giugno 2022

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] in ALBANIA avverso l'ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] della [OSCURATO:PERSONA] FIRENZEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; a seguito di trattazione ai sensi dell'art. 611, cod.proc.pen.. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] impugna l'ordinanza in data 16 dicembre 2021 con cui la Corte di appello di Firenze ha dichiarato l'inammissibilità della richiesta di rescissione del giudicato avanzata in relazione alla sentenza in data 07/10/2016 del Tribunale di Pistoia (irrevocabile dal 27/10/2017). In particolare, la Corte di appello ha dichiarato l'inammissibilità dell'istanza perché proposta dal difensore privo di procura speciale. A tale riguardo ha sottolineato che la procura allegata all'istanza era priva di data e firma e quindi inidonea a soddisfare il requisito formale previsto dalla legge. I Magistrati dell'appello hanno altresì osservato che «l'atto redatto innanzi al notaio di Durazzo in data 9/7/2021 non contiene procura speciale rilasciata all'avv. [OSCURATO:PERSONA] in relazione alla istanza di rescissione del giudicato oggetto di cognizione nella presente procedura». Deduce: 1.1. "Violazione di legge e vizio di motivazione". A tale proposito si fa presente che Mukja -il giorno prima dell'udienza dl trattazione- aveva depositato identica istanza di rescissione del giudicato con dichiarazione resa all'[OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] in cui si trovava detenuto. Secondo la difesa tale istanza doveva valere quale ratifica in quanto depositata prima della trattazione, così non valendo quanto disposto dall'art. 122, comma 3, cod.proc.pen. Precisa che l'atto di conferimento della procura speciale era stato spedito a mezzo PEC il giorno precedente a quello fissato per l'udienza. 1.2. "Violazione di legge e nello specifico di norme prescritte a pena di nullità". In questo caso si deduce che «la Corte di appello di Firenze, inoltre, nonostante il sig. [OSCURATO:PERSONA] fosse detenuto in luogo posto fuori dal distretto di competenza della Corte fiorentina, non disponeva l'audizione dello stesso da parte del magistrato di sorveglianza sebbene il Mukja nlavesse fatto esplicita richiesta». 1.3. Successivamente è sopravvenuta memoria a sostegno del ricorso, corredata da documentazione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è manifestamente infondato. 1.1. La difesa ha prodotto una dichiarazione resa da [OSCURATO:PERSONA] presso l'[OSCURATO:PERSONA], del seguente tenore: "Con il presente atto presento istanza intesa ad ottenere quanto in essa meglio specificato, in riferimento all'udienza controscritta. Allego n. 11 fogli. F.to [OSCURATO:PERSONA]". A tale dichiarazione viene allegata -tra le altre cose- l'istanza di rescissione presentata dal difensore, con in calce una dichiarazione di ratifica e conferimento di "procura ai sensi dell'art. 122 c.p.p. al fine di ratificare, discutere e partecipare all'udienza del 16 dicembre 2021 avanti la Corte di appello di Firenze". In calce una firma sotto il nome stampigliato di [OSCURATO:PERSONA]. Proprio in relazione a tale sottoscrizione, va rilevato come essa non abbia le caratteristiche formali richieste per il conferimento di una procura speciale autenticata, così come previste dall'art. 629-bis cod.proc.pen. con il rinvio all'art. 583, comma 3, cod.proc.pen. Al fine del valido conferimento della procura speciale, invero, la sottoscrizione dell'atto deve essere autenticata da un notaio, da altra persona autorizzata o dal difensore. La sottoscrizione di Mukja -invece- non reca nessuna di tali autenticazioni, così che quella che la difesa definisce una procura speciale, non può considerarsi tale, in quanto priva degli imprescindibili requisiti formali richiesti dalla norma. Da qui la manifesta infondatezza del motivo. 1.2. Il secondo motivo di ricorso rimane assorbito.2. Quanto esposto porta alla declaratoria di inammissibilità del ricorso e a ciò segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 28 giugno 2022
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