CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 03568/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( BELGIO) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/07/2021 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte di appello di Genova, con sentenza emessa in data 08/07/2021, in parziale riforma della sentenza del GIP del Tribunale di Genova pronunciata in data 18/01/2018, ha confermato la condanna nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai reati di cui agli artt. 81 comma secondo, 110, 341 bis, quanto al capo A) dell'imputazione; di cui agli artt. 81 comma secondo, 110, 424 cod. pen., quanto al capo B) dell'imputazione. Considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si contesta il vizio motivazionale in relazione alla qualificazione giuridica dei fatti ai sensi dell'art. 424 cod. pen., è manifestamente infondato poiché afferente a supposto difetto o contraddittorietà e/o palese illogicità della motivazione, che la lettura del provvedimento impugnato dimostra essere esistente e connotata da lineare e coerente logica conforme alla disamina dei dati probatori [si veda, in particolare, pag. 5 della sentenza impugnata, ove la Corte territoriale, con motivazione che si salda e integra con quella del primo giudice - valorizzando le parziali ammissioni dei fatti della prevenuta, l'assenza di qualsivoglia elemento idoneo per ritenere che alla data del fatto la stessa fosse affetta dall'invocata infermità o da altro vizio di mente (anche parziale) - ha già dato conto delle ragioni per cui è stata ritenuta responsabile anche per il reato di cui all'art. 424 cod. pen.]; ritenuto, altresì, che le censure difensive - peraltro, meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con il supporto di corretti argomenti giuridici - tentano di ottenere un'inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha già pertinentemente esplicitato le ragioni del suo convincimento [si veda, in particolare, pag. 5 della sentenza impugnata]; osservato, dunque, che le doglianze proposte sono finalizzate a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito; esaminato che il secondo motivo, con cui si contesta l'erronea applicazione della legge penale in riferimento all'art. 341 bis cod. pen., è manifestamente infondato poiché afferente a supposta violazione di legge sostanziale basata su assunti relativi alla ricostruzione dinamica della fattispecie concreta, non rivisitabile nel giudizio di legittimità; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 11