CassazionedecretoSezione 1Decisione del 5 giugno 2025
Cassazione n. 19424/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 05/06/2025 della CORTE APPELLO di TORINO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentire le conclusioni del PG f2 19%kQ Z? 17-)v).(4 ,eit¦1 A 14-% Gat4c(4».0 2-4Z- °te cLit9 -42-kM11-4/... INAV6tA4-4tet i t6 'cee ( kk.42100 '[OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza emessa in data 13 aprile 2023 questa Prima Sezione penale ha annullato con rinvio, limitatamente alla confisca, la decisione emessa dalla Corte di Appello di Torino - in procedura di prevenzione - nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. Giova precisare quanto risulta da tale decisione rescindente (cui segue un rinnovato giudizio di merito e una seconda decisione rescindente). 2. Nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] era stato espresso in sede di prima trattazione di merito un giudizio di pericolosità qualificata per l'esistenza di «indizi di appartenenza» alla associazione mafiosa denominata 'ndrangheta ed in particolare ad una cellula di detta organizzazione attiva in Piemonte e Valle d'Aosta. Circa tale aspetto questa Corte nella citata decisione (num. 24420 del 2023) non ha accolto il ricorso della difesa. Ne è derivata la definitività della applicazione della misura di prevenzione personale. Venivano per converso accolti i motivi in tema di applicazione della misura patrimoniale. In particolare, le doglianze accolte riguardavano sia la correlazione temporale (tra condizione soggettiva di pericolosità e acquisto dei beni) che l'analisi della sproporzione tra redditi e investimenti. Quanto al primo profilo si evidenzia che in sede di merito si fa risalire al 2009 l'inizio della pericolosità del [OSCURATO:PERSONA], ma non si precisa a quando risale la acquisizione dei beni oggetto di confisca. Ad esempio risulta che uno dei beni confiscati (snc [OSCURATO:PERSONA]) ha visto acquistate le quote da parte del [OSCURATO:PERSONA] nell'anno 2002, in un periodo di molto antecedente rispetto alla insorgenza della pericolosità. Sempre nell'anno 2000 vi era stato l'acquisto di un immobile la cui vendita (nel 2014) consente un nuovo acquisto, parimenti oggetto di confisca. In tal caso la verifica della sproporzione era mancata, posto che l'acquisto originario era avvenuto in un momento antecedente l'insorgenza della pericolosità. 3. Un secondo provvedimento di merito, emesso in data 15 marzo 2024 dalla Corte di Appello di Torino è stato parimenti annullato con rinvio dalla Quinta Sezione di questa Corte in data 1 ottobre 2024 (sent. n. 40763 del 2024). 9Giova precisare che in sede di rinvio era stata revocata la confisca delle quote sociali della snc [OSCURATO:PERSONA], era stata limitata al 17% la confisca di due beni immobili siti in Aosta ed era stata limitata alla somma di euro 75mila la confisca del saldo attivo sul conto corrente presso la BPM, con conferma nel resto. In detta decisione si evidenzia che: -non poteva darsi per scontata in sede di rinvio la insorgenza della pericolosità qualificata al 2009, trattandosi di un tema (seppur implicitamente) devoluto al giudice del rinvio; -il giudice del rinvio non si era confrontato con la decisione rescindente emessa da questa Corte nel correlato giudizio penale a carico del [OSCURATO:PERSONA]. 4. Il provvedimento emesso in sede di rinvio, oggetto dell'odierno giudizio risulta essere del 5 giugno 2025. La confisca delle quote sociali de [OSCURATO:PERSONA] (acquisto del 2002) è revocata per il 50% (così come era stata inizialmente disposta); la confisca degli immobili siti in Aosta (acquisto del 2014) è limitata alla quota del 17,83 %;la confisca del saldo attivo è limitata ad euro 72.500,00. In motivazione si precisano gli elementi di fatto che consentono di datare al 2009 la insorgenza della pericolosità del [OSCURATO:PERSONA], e si riportano gli esiti di una perizia sulla entità della sproporzione. In estrema sintesi viene evidenziato che in sede di 'rinvio penale' è stata nuovamente affermata la responsabilità del [OSCURATO:PERSONA] per la partecipazione al sodalizio mafioso. Si rappresentano nuovamente gli indicatori di appartenenza del [OSCURATO:PERSONA] al gruppo, con riconosciuto attivismo sin dal 208-2009. Quanto agli aspetti patrimoniali si compie riferimento ai contenuti della perizia disposta nel primo giudizio di rinvio (con quantificazione della sproporzione in circa 140mila euro), con esposizione dei criteri adottati e dei risultati ottenuti. 5. Avverso la decisione emessa in data 5 giugno 2025 è stato proposto, nelle forme di legge, ricorso per cassazione. 5.1 II ricorso è affidato a cinque motivi, che verranno di seguito sinteticamente indicati. Al primo motivo si deduce erronea applicazione di legge in riferimento alla fissazione del momento di insorgenza della condizione soggettiva di pericolosità, 3nonché violazione del principio di necessario adeguamento ai contenuti della pronunzia rescindente. Secondo la difesa del [OSCURATO:PERSONA] sarebbe stato riprodotto il vizio che ha condotto al secondo annullamento. Si contesta la valenza dimostrativa degli indicatori fattuali utilizzati nella decisione di merito e si afferma che si tratta del medesimo percorso argomentativo già censurato. 5.2 Gli ulteriori motivi di ricorso si dirigono alla valutazione patrimoniale. Si deduce in particolare l'erronea quantificazione della quota di reddito utilizzata per consumi, la adozione di un metodo di valutazione globale della sproporzione in luogo del metodo analitico, la erronea considerazione per cui il mutuo utilizzato per l'acquisto degli immobili (confiscati nella misura del 18 per cento) era stato onorato nel periodo di pericolosità sociale. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso va dichiarato inammissibile per la manifesta infondatezza dei motivi addotti, tesi peraltro a sollecitare una diversa valutazione di dati storici correttamente apprezzati in sede di merito, in un settore dell'ordinamento che vede - come è noto - la ricorribilità per cassazione limitata alla sola violazione di legge. Vedi per tutte Sez. U, n. 33451 del 29/05/2014, Repaci, Rv. 260246 - 01: nel procedimento di prevenzione il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge, secondo il disposto dell'art. 4 legge 27 dicembre 1956, n. 1423, richiamato dall'art. 3 ter, secondo comma, legge 31 maggio 1965, n. 575 e riproposto nel testo del d.lgs. n.159 del 2011; ne consegue che, in tema di sindacato sulla motivazione, è esclusa dal novero dei vizi deducibili in sede di legittimità l'ipotesi dell'illogicità manifesta di cui all'art. 606, lett. e), cod. proc. pen., potendosi esclusivamente denunciare con il ricorso, poiché qualificabile come violazione dell'obbligo di provvedere con decreto motivato imposto al giudice d'appello dal nono comma del predetto art. 4 legge n.1423 del 56, il caso di motivazione inesistente o meramente apparente (in motivazione la Corte ha ribadito che non può essere proposta come vizio di motivazione mancante o apparente la deduzione di sottovalutazione di argomenti difensivi che, in realtà, siano stati presi in considerazione dal giudice o comunque risultino assorbiti dalle argomentazioni poste a fondamento del provvedimento impugnato).2. Va in particolare evidenziato - quanto al primo motivo - che è del tutto infondata la prospettiva coltivata dal ricorrente secondo cui la Corte di Appello non si sarebbe adeguata ai rilievi espressi nella seconda decisione rescindente in punto di «fissazione» del momento iniziale della condizione soggettiva di pericolosità. Ed invero, mentre la prima decisione emessa in sede di rinvio aveva ritenuto sussistente un 'giudicato parziale' in punto di delimitazione temporale e ricorrenza della pericolosità, la seconda decisione di rinvio affronta il tema in modo ampio e articolato, evidenziando plurimi accertamenti di fatto la cui valenza indicativa non può essere ridiscussa nella presente sede di legittimità. 3. Quanto ai residui motivi in punto di ricostruzione patrimoniale va rilevato che la decisione si è attenuta in modo scrupoloso ai risultati della verifica peritale (legittimamente disposta in sede di rinvio), con netta riduzione di valore dei beni oggetto di confisca, e il ricorrente ripropone temi che attengono al merito di detta ricostruzione e che, pertanto, non possono essere oggetto di ridiscussione in sede di legittimità. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen.. P P.Q.MDepostata in Canceieria ougi 2 CMAU, NH_ Rorroi, lì [OSCURATO:PERSONA] __Ci DiZIARi0 FUNZT 07\: - [OSCURATO:PERSONA]