CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 29 aprile 2020
Cassazione n. 41077/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/04/2020 della CORTE ASSISE APPELLO di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. udito il difensore E' presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di BARI in difesa di: [OSCURATO:PERSONA], che conclude chiedendo l'accoglimento dei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza pronunciata in data 29 aprile 2020 la Corte di assise di appello di Bari ha confermato la sentenza, pronunciata in data 16 luglio 2019, con la quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Trani aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole del delitto di omicidio volontario di [OSCURATO:PERSONA], aggravato dai futili motivi, commesso in Barletta il 18 giugno 2018, e, riconosciute le attenuanti generiche equivalenti all'aggravante, lo aveva condannato alla pena di anni sedici di reclusione, oltre alle pene accessorie e alla misura di sicurezza della libertà vigilata per anni tre. Nelle prime ore del 18 giugno 2018, verso le ore 4.30, l'imputato, in attesa, con altri connazionali, di recarsi al lavoro in agricoltura, si era avvicinato a [OSCURATO:PERSONA], pure presente, e l'aveva colpito alla gola. Il fatto era ricostruito sulla base della testimonianza di [OSCURATO:PERSONA], presente al fatto, delle immagini del sistema di video sorveglianza e delle dichiarazioni confessorie dell'imputato, che aveva riconosciuto di aver colpito la vittima con una cesoia. L'imputato, che nell'immediatezza del fatto si era dato alla fuga, era stato poi rintracciato da personale della polizia ferroviaria e trovato in possesso di un borsone contenente capi di abbigliamento intrisi di sostanza ematica e di due paia di cesoie, uno dei quali con tracce ematiche. Il movente del fatto veniva collegato ad un alterco, avvenuto il giorno precedente, fra l'imputato e la vittima, determinato dal rifiuto dell'imputato di offrire una sigaretta all'altro. Il primo giudice aveva quindi riconosciuto le attenuanti generiche, in ragione dell'atteggiamento collaborativo, equivalenti all'aggravante dei futili motivi. 2. Ha proposto ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata. Con il primo motivo viene denunciato il difetto di motivazione del giudizio sull'elemento soggettivo del reato. Con l'atto di appello la difesa aveva chiesto la qualificazione del fatto ai sensi dell'art. 584 cod. pen., ma il secondo giudice, senza alcuna considerazione dei rilievi esposti con l'impugnazione, si è limitato a richiamare quanto argomentato dal giudice di primo grado. In particolare, a fronte della deduzione secondo la quale l'unicità del colpo, la modesta energia impressa allo stesso, l'utilizzo di arma da punta a branchie chiuse e la direzione dall'alto verso il basso erano dati significativi di una volontà diretta esclusivamente a cagionare lesioni personali, mentre l'evento morte era stato cagionato solo perché, inavvertitamente, il colpo aveva attinto la carotide della vittima, la sentenza di appello ha confermato il giudizio sulla sussistenza del dolo alternativo di omicidio, ma senza dar conto delle ragioni poste a fondamento dell'accertamento in ordine alla rappresentazione della morte come conseguenza dell'azione. Inoltre, dopo il fatto l'imputato si era allontanato solo perché non consapevole del decesso della vittima, tanto che, raggiunto sul treno, aveva ammesso di aver ferito il connazionale. Con il secondo motivo vengono denunciati violazione di legge e difetto di motivazione in ordine al giudizio sulla sussistenza della circostanza aggravante. Le sentenze di merito avevano accertato che il giorno precedente al fatto l'imputato e la vittima avevano avuto un diverbio violento solo perché l'imputato aveva rifiutato la richiesta del Ciocanaru di una sigaretta, mentre il fatto, avvenuto il giorno successivo, era stato determinato dallo scontro avvenuto il giorno prima, e non dal rifiuto della sigaretta. Con il terzo motivo viene denunciato difetto di motivazione del diniego delle attenuanti generiche e della commisurazione della pena, ritenuta, apoditticamente, congrua. 3. Il Procuratore generale ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso propone motivi con contenuto di merito e manifestamente infondati e ne va, perciò, dichiarata la inammissibilità. 1. Con riguardo all'elemento soggettivo del reato e alla conseguente qualificazione giuridica, il primo motivo di ricorso denuncia difetto di motivazione della sentenza di appello, che non avrebbe valutato le doglianze proposte, sul punto, con l'atto di impugnazione, laddove era stato evidenziato che il colpo mortale, unico, era stato inferto con la cesoia chiusa, dall'alto verso il basso e con una modesta energia, circostanze significative della volontà di ferire, e non anche di uccidere. Il motivo ha contenuto di merito. Le sentenze di merito hanno esaminato la questione, osservando che la vittima era stata colpita, sotto l'orecchio sinistro, alla arteria carotide esterna di sinistra con un paio di cesoie da lavoro, utilizzate a branchie chiuse.Tale condotta, pur non reiterata, è stata ritenuta significativa di una volontà diretta, in alternativa all'evento di lesioni personali, anche alla morte della vittima, tenuto conto del distretto corporeo attinto, notoriamente sede di importanti vasi sanguigni. Il ricorrente ripropone quanto già esposto con l'atto di appello, sollecitando il collegio ad una nuova valutazione del merito non consentita in sede di legittimità. Il giudice di appello ha esaminato la doglianza proposta dalla difesa ed ha confermato il giudizio formulato dal primo giudice con una motivazione rispetto alla quale il primo motivo di ricorso esprime dissenso nel merito, ma non articola una censura sulla struttura della giustificazione, nei limiti in cui è consentito, in sede di legittimità, il sindacato sulla motivazione. 2. In relazione all'aggravante di futili motivi, il secondo motivo denuncia "travisamento del fatto" per aver il secondo giudice individuato il movente nella discussione del giorno prima "per un motivo banale ed irrisorio", mentre il fatto, in realtà, era stato determinato dal violento scontro che imputato e vittima avevano avuto il giorno precedente. Il motivo ha contenuto di merito ed è manifestamente infondato. Innanzitutto, si deve rilevare che il sindacato motivazionale può estendersi al controllo sulla corretta valutazione delle prove, laddove un dato accertamento risulti incompatibile con quanto risulta direttamente certificato da una prova. E' dunque pacifico che non è consentito denunciare una errata ricostruzione del fatto, bensì unicamente la incompatibilità del fatto accertato con una prova, il cui contenuto, dunque, risulta oggetto di travisamento. Inoltre, le sentenze di merito non hanno individuato il movente in un mero alterco verbale, bensì nello scontro, originato da banale motivo, che il giorno precedente l'imputato e la vittima avevano avuto. E' stata quindi ritenuta la assoluta sproporzione tra la gravità del fatto commesso e la banalità del motivo che aveva originato il precedente scontro e, quindi, la aggressione mortale portata a compimento la mattina del 18 giugno 2018. 3. Con il terzo motivo viene denunciato il difetto di motivazione del diniego delle attenuanti generiche. Il motivo è manifestamente infondato. Le sentenze di merito, invero, hanno riconosciuto le attenuanti generiche, in equivalenza con l'aggravante comune e la recidiva.4. Va dunque dichiarata la inammissibilità del ricorso, cui consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche al versamento di una somma a favore della Cassa delle ammende, che si reputa equo determinare in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa