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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 7 maggio 2024

Cassazione n. 14003/2024

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 27161-2019proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 21, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 45, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 3022/2019 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 27/05/2019 R.G.N. 2246/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 07/05/2024dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

RILEVATO Oggetto [OSCURATO:PERSONA] R.G.N.27161/2019 Cron.

Rep.

Ud.07/05/2024 CC - che, con sentenza de l 27 maggio 20 19, la Corte d'Appello di Napoli, confermava la decisione resa dal Tribunale di Napoli e accoglieva la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del Comune di Pozzuoli presso il quale l’istante operava quale appartenente al Corpo della [OSCURATO:PERSONA], domanda avente ad oggetto la declaratoria di illegittimità della sanzione disciplinare irrogatagli della sospensione dal servizio e dalla retribuzione per 40 giorni e la condanna del Comune alla restituzione dell’importo trattenuto in esecuzione della predetta sanzione; - che la decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto la nullità della sanzione per essere stata irrogata da soggetto incompetente, il Comandante del Corpo di [OSCURATO:PERSONA], superiore gerarchico dell’istante e non dal l’Ufficio per i procedimenti disciplinari, non potendo il primo esercitare direttamente l’azione disciplinare pur avendo assunto, su delega del Segretario Generale del Comune, l’incarico di dirigente dell’Ufficio per i procedimenti disciplinari, stante la ratio dell’art. 55 bis d.lgs. n. 165/2001 volta a garantire, per le sanzioni più gravi, che tutte le fasi del procedimento vengano condotte da un soggetto terzo rispetto al lavoratore ed al capo struttura; - che per la cassazione d i tale decisione ricorre il Comune di Pozzuoli, affidando l’impugnazione a quattro motivi, cui resiste, con controricorso, il Manna; CONSIDERATO - che , con il primo motivo , il Comune ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione dell’art. 55 bis d.lgs. n. 165/2001, lamenta la non conformità a diritto della pronunzia della Corte territoriale stante la riconosciuta libertà dell’amministrazione, in base al comma 4 della norma invocata, di individuare l’ufficio per i procedimenti disciplinari anche quanto alla sua composizione e la mancata imposizione di un obbligo di astensione nel caso in cui la conduzione del procedimento disciplinare sia affidata ad un soggetto che contemporaneamente rivesta anche il ruolo di responsabile della struttura cui è addetto l’incolpato; - che, con il secondo motivo il Comune ricorrente deduce la nullità della pronunzia della Corte territoriale per non aver questa pronunziato circa il carattere inderogabile della norma sulla competenza all’azione disciplinare di cui all’art. 55 bi d.lgs. n. 165/2001; - che, con il terzo motivo, la nullità della pronunzia della Corte territoriale è dedotta in relazione all’omessa motivazione circa la congruità della delega al Comandante del Corpo della polizia Municipale da parte del Segretario Generale del Comune delle funzioni di responsabile nell’occasione dell’Ufficio per i procedimenti disciplinari in relazione all’incompatibilità di tale ufficio con il ruolo rivestito dal Segretario Generale di Responsabile del [OSCURATO:PERSONA] ai sensi della legge n. 190/2012come interpretato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri; - che, con il quarto motivo, la nullità della sentenza è prospettata per non aver la Corte territoriale pronunziato in ordine alla questione sollevata dal Manna e contestata dal Comune odierno ricorrente circa la configurabilità nella specie di un’ipotesi di conflitto di interessi implicante una astensione obbligatoria prevista dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al d.P.R. n. 62/2013; - che tutti gli esposti moti vi possono essere esaminati insieme in quanto sono strettamente connessie sono tutti volti a confutare il contrasto con i parametri normativi invocati dall’originario istante ai fini di sostenere l’irregolarità formale della sanzione irrogata, non essendo viceversa questa contestata nel merito e nella sua entità; - che i motivi stessi appaiono meritevoli di accoglimento dovendo ritenersi l’erroneità dell’interpretazione dell’art. 55 bis, d.lgs. n. 165/2001, laddove assume il carattere lesivo della terzietà dell’ufficio per i procedimenti disciplinari, investito nella specie, data la gravità della misura sanzionatoria, della competenza all’azione disciplinare, l’affidamento della funzione, per delega del Segretario Generale del Comune, quale responsabile di quell’ufficio, al Comandante del Corpo di [OSCURATO:PERSONA] del Comune in quanto responsabile della struttura di appartenenza del lavoratore, desumendone il contrasto con la ratio della richiamata norma, ricondotta alla garanzia di quel principio, e la nullità della sanzione, atteso che, alla stregua dell’orientamento accolto da questa Corte (cfr. Cass. n. 5317/2017 cui si richiama la stessa sentenza impugnata), “il principio di terzietà, sul quale riposa la necessaria previa individuazione dell’ufficio per i procedimenti disciplinari, postula solo la distinzione sul piano organizzativo fra detto ufficio e la struttura nella quale opera il dipendente, sicché lo stesso non va confuso con l’imparzialità dell’organo giudicante che solo un soggetto terzo rispetto al lavoratore ed all’amministrazione potrebbe assicurare”; - che si deve, quindi, ammettere, diversamente da quanto ritenuto dalla Corte territoriale, la legittimità della delega da parte del dirigente responsabile dell’ufficio ad altro dirigente dell’ufficio, anche per una specifica fase, in quanto rientrante nei poteri attribuiti dalla legge ai dirigenti degli uffici dirigenziali generali in forza dell’art. 17, comma 1, lett.

C) d.lgs. n. 165/2001 (cfr. Cass. n 24828/2015) e va sottolineata l’inconfigurabilità di limiti alla stessa non essendo posto alcun obbligo di astensione nell’ipotesi in cui la conduzione del procedimento disciplinare sia affidata ad un soggetto che contemporaneamente rivesta anche il ruolo di responsabile della struttura presso cui opera l’incolpato; - che il ricorso va, dunque, accolto e la sentenza impugnata cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Napoli, in diversa composizione, che provvederà in conformità, disponendo altresì in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità; P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 27161-2019proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 21, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 45, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 3022/2019 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 27/05/2019 R.G.N. 2246/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 07/05/2024dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATO Oggetto [OSCURATO:PERSONA] R.G.N.27161/2019 Cron. Rep. Ud.07/05/2024 CC - che, con sentenza de l 27 maggio 20 19, la Corte d'Appello di Napoli, confermava la decisione resa dal Tribunale di Napoli e accoglieva la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del Comune di Pozzuoli presso il quale l’istante operava quale appartenente al Corpo della [OSCURATO:PERSONA], domanda avente ad oggetto la declaratoria di illegittimità della sanzione disciplinare irrogatagli della sospensione dal servizio e dalla retribuzione per 40 giorni e la condanna del Comune alla restituzione dell’importo trattenuto in esecuzione della predetta sanzione; - che la decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto la nullità della sanzione per essere stata irrogata da soggetto incompetente, il Comandante del Corpo di [OSCURATO:PERSONA], superiore gerarchico dell’istante e non dal l’Ufficio per i procedimenti disciplinari, non potendo il primo esercitare direttamente l’azione disciplinare pur avendo assunto, su delega del Segretario Generale del Comune, l’incarico di dirigente dell’Ufficio per i procedimenti disciplinari, stante la ratio dell’art. 55 bis d.lgs. n. 165/2001 volta a garantire, per le sanzioni più gravi, che tutte le fasi del procedimento vengano condotte da un soggetto terzo rispetto al lavoratore ed al capo struttura; - che per la cassazione d i tale decisione ricorre il Comune di Pozzuoli, affidando l’impugnazione a quattro motivi, cui resiste, con controricorso, il Manna; CONSIDERATO - che , con il primo motivo , il Comune ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione dell’art. 55 bis d.lgs. n. 165/2001, lamenta la non conformità a diritto della pronunzia della Corte territoriale stante la riconosciuta libertà dell’amministrazione, in base al comma 4 della norma invocata, di individuare l’ufficio per i procedimenti disciplinari anche quanto alla sua composizione e la mancata imposizione di un obbligo di astensione nel caso in cui la conduzione del procedimento disciplinare sia affidata ad un soggetto che contemporaneamente rivesta anche il ruolo di responsabile della struttura cui è addetto l’incolpato; - che, con il secondo motivo il Comune ricorrente deduce la nullità della pronunzia della Corte territoriale per non aver questa pronunziato circa il carattere inderogabile della norma sulla competenza all’azione disciplinare di cui all’art. 55 bi d.lgs. n. 165/2001; - che, con il terzo motivo, la nullità della pronunzia della Corte territoriale è dedotta in relazione all’omessa motivazione circa la congruità della delega al Comandante del Corpo della polizia Municipale da parte del Segretario Generale del Comune delle funzioni di responsabile nell’occasione dell’Ufficio per i procedimenti disciplinari in relazione all’incompatibilità di tale ufficio con il ruolo rivestito dal Segretario Generale di Responsabile del [OSCURATO:PERSONA] ai sensi della legge n. 190/2012come interpretato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri; - che, con il quarto motivo, la nullità della sentenza è prospettata per non aver la Corte territoriale pronunziato in ordine alla questione sollevata dal Manna e contestata dal Comune odierno ricorrente circa la configurabilità nella specie di un’ipotesi di conflitto di interessi implicante una astensione obbligatoria prevista dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al d.P.R. n. 62/2013; - che tutti gli esposti moti vi possono essere esaminati insieme in quanto sono strettamente connessie sono tutti volti a confutare il contrasto con i parametri normativi invocati dall’originario istante ai fini di sostenere l’irregolarità formale della sanzione irrogata, non essendo viceversa questa contestata nel merito e nella sua entità; - che i motivi stessi appaiono meritevoli di accoglimento dovendo ritenersi l’erroneità dell’interpretazione dell’art. 55 bis, d.lgs. n. 165/2001, laddove assume il carattere lesivo della terzietà dell’ufficio per i procedimenti disciplinari, investito nella specie, data la gravità della misura sanzionatoria, della competenza all’azione disciplinare, l’affidamento della funzione, per delega del Segretario Generale del Comune, quale responsabile di quell’ufficio, al Comandante del Corpo di [OSCURATO:PERSONA] del Comune in quanto responsabile della struttura di appartenenza del lavoratore, desumendone il contrasto con la ratio della richiamata norma, ricondotta alla garanzia di quel principio, e la nullità della sanzione, atteso che, alla stregua dell’orientamento accolto da questa Corte (cfr. Cass. n. 5317/2017 cui si richiama la stessa sentenza impugnata), “il principio di terzietà, sul quale riposa la necessaria previa individuazione dell’ufficio per i procedimenti disciplinari, postula solo la distinzione sul piano organizzativo fra detto ufficio e la struttura nella quale opera il dipendente, sicché lo stesso non va confuso con l’imparzialità dell’organo giudicante che solo un soggetto terzo rispetto al lavoratore ed all’amministrazione potrebbe assicurare”; - che si deve, quindi, ammettere, diversamente da quanto ritenuto dalla Corte territoriale, la legittimità della delega da parte del dirigente responsabile dell’ufficio ad altro dirigente dell’ufficio, anche per una specifica fase, in quanto rientrante nei poteri attribuiti dalla legge ai dirigenti degli uffici dirigenziali generali in forza dell’art. 17, comma 1, lett. C) d.lgs. n. 165/2001 (cfr. Cass. n 24828/2015) e va sottolineata l’inconfigurabilità di limiti alla stessa non essendo posto alcun obbligo di astensione nell’ipotesi in cui la conduzione del procedimento disciplinare sia affidata ad un soggetto che contemporaneamente rivesta anche il ruolo di responsabile della struttura presso cui opera l’incolpato; - che il ricorso va, dunque, accolto e la sentenza impugnata cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Napoli, in diversa composizione, che provvederà in conformità, disponendo altresì in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità; P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvi
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