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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 14 luglio 2026

Cassazione n. 28231/2026

Testo disponibile della fonte

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te di appello di TorinoVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO1.

La Corte di appello di Torino, con sentenza del 12 marzo 2026, haconfermato la sentenza pronunciata dal Tribunale di Torino in data 6 marzo 2025,nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], per il reato di cui all'art. 337 cod. pen.2.

Con atto sottoscritto personalmente (e depositato da difensore, che non loha sottoscritto), il ricorrente impugna la sentenza indicata in epigrafe , deducendomancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione dellasentenza, con riferimento alla mancata concessione delle circostanze attenentigeneriche nella loro massima estensione; nonché proponendo questione dilegittimità costituzionale dell'art. 613, comma 1, cod. proc, pen. per contrasto conl'art. 111, comma 7, Cost. e l'art 117 comma 1 Cost, laddove stabilisce che ‘l'attodi ricorso, le memorie e i motivi nuovi devono essere sottoscritti a pena diinammissibilità da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione, cosìsvuotando il portato dell'articolo 111 della Costituzione che stabilisce che controle sentenze e contro i provvedimenti sulla libertà personale è sempre ammesso ilricorso per Cassazione.3.

Si tratta di ricorso inammissibile, da trattare nelle forme previste dall’art.610, comma 5-bis, cod. proc. pen.4.

Da un lato, il ricorso risulta inammissibile poiché proposto personalmentedal ricorrente, ancorché depositato da difensore, che risulta non abilitato alpatrocinio davanti alla Corte di cassazione.Deve, infatti, farsi applicazione del principio di diritto secondo il quale il ricorsoper cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento, compresi quelli in materiacautelare, non può essere proposto dalla parte personalmente, ma, a seguito dellamodifica apportata agli artt. 571 e 613 cod.proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017,n. 103, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscrittinell'albo speciale della Corte di cassazione. (Sez.

U, n. 8914 del 21/12/2017,Aiello, Rv. 272010: In motivazione, la Corte ha precisato che va tenuta distinta lalegittimazione a proporre il ricorso dalle modalità di proposizione, attenendo laprima alla titolarità sostanziale del diritto all'impugnazione e la seconda al suoconcreto esercizio, per il quale si richiede la necessaria rappresentanza tecnica deldifensore).Dall’altro lato, il ricorso è inammissibile perché del tutto generico.

La meraallegazione della mancata concessione delle circostanze attenenti generiche nellaloro massima estensione non pone in alcun modo in discussione la congruamotivazione dei giudici di merito sul punto.5.

La compiuta analisi effettuata da Sez.

U, n. 8914 del 21/12/2017, Aiello,Rv. 272010, in ordine alla funzione attribuita dal legislatore all'art. 613 cod. proc.pen., del quale si afferma che non disciplini la legittimazione all'impugnazione, maunicamente le forme e le modalità soggettive di proposizione del ricorso,imponendo la sottoscrizione dell'atto introduttivo, delle memorie e dei motivi nuovida parte di un difensore iscritto nell'apposito albo speciale della Corte, rende laquestione di legittimità proposta manifestamente infondata.6.

Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali eda versare in favore della Cassa delle ammende una somma che si ritiene congruodeterminare in tremila euro.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così deciso il 14/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMaria [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
te di appello di TorinoVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO1. La Corte di appello di Torino, con sentenza del 12 marzo 2026, haconfermato la sentenza pronunciata dal Tribunale di Torino in data 6 marzo 2025,nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], per il reato di cui all'art. 337 cod. pen.2. Con atto sottoscritto personalmente (e depositato da difensore, che non loha sottoscritto), il ricorrente impugna la sentenza indicata in epigrafe , deducendomancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione dellasentenza, con riferimento alla mancata concessione delle circostanze attenentigeneriche nella loro massima estensione; nonché proponendo questione dilegittimità costituzionale dell'art. 613, comma 1, cod. proc, pen. per contrasto conl'art. 111, comma 7, Cost. e l'art 117 comma 1 Cost, laddove stabilisce che ‘l'attodi ricorso, le memorie e i motivi nuovi devono essere sottoscritti a pena diinammissibilità da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione, cosìsvuotando il portato dell'articolo 111 della Costituzione che stabilisce che controle sentenze e contro i provvedimenti sulla libertà personale è sempre ammesso ilricorso per Cassazione.3. Si tratta di ricorso inammissibile, da trattare nelle forme previste dall’art.610, comma 5-bis, cod. proc. pen.4. Da un lato, il ricorso risulta inammissibile poiché proposto personalmentedal ricorrente, ancorché depositato da difensore, che risulta non abilitato alpatrocinio davanti alla Corte di cassazione.Deve, infatti, farsi applicazione del principio di diritto secondo il quale il ricorsoper cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento, compresi quelli in materiacautelare, non può essere proposto dalla parte personalmente, ma, a seguito dellamodifica apportata agli artt. 571 e 613 cod.proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017,n. 103, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscrittinell'albo speciale della Corte di cassazione. (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017,Aiello, Rv. 272010: In motivazione, la Corte ha precisato che va tenuta distinta lalegittimazione a proporre il ricorso dalle modalità di proposizione, attenendo laprima alla titolarità sostanziale del diritto all'impugnazione e la seconda al suoconcreto esercizio, per il quale si richiede la necessaria rappresentanza tecnica deldifensore).Dall’altro lato, il ricorso è inammissibile perché del tutto generico. La meraallegazione della mancata concessione delle circostanze attenenti generiche nellaloro massima estensione non pone in alcun modo in discussione la congruamotivazione dei giudici di merito sul punto.5. La compiuta analisi effettuata da Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, Aiello,Rv. 272010, in ordine alla funzione attribuita dal legislatore all'art. 613 cod. proc.pen., del quale si afferma che non disciplini la legittimazione all'impugnazione, maunicamente le forme e le modalità soggettive di proposizione del ricorso,imponendo la sottoscrizione dell'atto introduttivo, delle memorie e dei motivi nuovida parte di un difensore iscritto nell'apposito albo speciale della Corte, rende laquestione di legittimità proposta manifestamente infondata.6. Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali eda versare in favore della Cassa delle ammende una somma che si ritiene congruodeterminare in tremila euro. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così deciso il 14/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMaria [OSCURATO:PERSONA]
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