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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 02532/2024

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iato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza emessa il [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Tribunale del riesame di Roma; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; preso atto delle conclusioni formulate dal Procuratore Ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], ricorre per cassazione avverso l'ordinanza con la quale il Tribunale del riesame di Roma ha confermato la misura cautelare del divieto di dimora nel comune di Roma applicata al ricorrente in ordine al delitto di furto aggravato.

2. La difesa articola due motivi di ricorso. 2.1 Con il primo motivo, proposto ai sensi dell'art. 606, lett. c) ed e), cod. proc. pen., lamenta che i giudici del riesame hanno confermato l'applicazione della misura cautelare senza considerare, per un verso, l'assenza di un grave quadro indiziario a carico del ricorrente e, per altro verso, in caso di affermazione della penale responsabilità, la possibile applicazione al ricorrente di una pena detentiva inferiore ai tre anni, tenuto conto anche del comportamento collaborativo assunto dal medesimo nei confronti delle Forze dell'Ordine. 2.2 Con il secondo motivo, proposto ai sensi dell'art. 606 lett. c) ed e), cod. proc. pen., lamenta che il tribunale del riesame ha ritenuto sussistenti le esigenze cautelari senza considerare la ricorrenza dell'esimente di cui all'art. 54 cod. pen. quale conseguenza dello stato d'indigenza del ricorrente. [OSCURATO:PERSONA]

1. I motivi di ricorso sono manifestamente infondati.

2. Quanto al primo profilo del primo motivo, che involge i gravi indizi di colpevolezza, il ricorrente non si confronta con l'ordinanza dei giudici della cautela che hanno ravvisato la gravità del quadro indiziario nella circostanza che il Malek, nel mentre faceva ingresso nell'esercizio commerciale, indossava un certo tipo di abbigliamento, per poi uscirne non solo con un vestiario completamente diverso, ma anche tenendo in mano una pochette contenente un profumo e un pantalone di pigiama, tutto provento di furto, per un valore complessivo stimato in euro 327,30. 2.1 Quanto al secondo profilo del primo motivo, giova evidenziare che il divieto sancito dall'art. 275, comma 2-bis, cod. proc. pen. di applicazione della misura cautelare della custodia in carcere, nel caso in cui il giudice ritenga che, all'esito del giudizio, la pena detentiva irrogata non sarà superiore a tre anni, non si estende agli arresti domiciliari o alle altre più tenui misure coercitive (Sez. 3, n. 4483 del 19/01/2022, Nieddu, Rv. 282802; Sez. 6, n. 29621 del 03/06/2016, Viviani, Rv. 267793; Sez. 2, n. 4418 del 14/01/2015, Alami, Rv. 262377).3.

Privo di pregio è anche il secondo motivo di ricorso.

I giudici della cautela hanno sottolineato sia il comportamento insofferente, evasivo e poco collaborativo assunto dal ricorrente nel momento in cui, uscito dall'esercizio commerciale, subiva il controllo da parte delle Forze dell'Ordine, sia la circostanza che pochi giorni prima lo stesso era stato tratto in arresto in relazione ad analoga vicenda e, ancora, che pochi mesi prima si era reso responsabile della violazione della normativa sugli stupefacenti, così evidenziando la propensione del Melek al delitto. 3.1 Quanto all'asserita possibilità di ritenere lo stato di necessità, giova evidenziare che la deduzione del ricorrente si risolve in una mera affermazione di principio che fa discendere l'impossibilità del ricorrente di provvedere ai bisogni della vita dalla semplice impossidenza, disancorata da ogni riferimento a specifiche circostanze di fatto attinenti alla posizione dello stesso e all'impossibilità di ricorrere a soluzioni alternative lecite, là dove, invece, l'esimente dello stato di necessita postula l'immanenza di una situazione di pericolo grave alla persona, non scongiurabile altrimenti che con l'atto penalmente illecito, con la conseguenza che deve escludersene l'applicabilità se ai pericoli connessi con la penuria di mezzi economici sia possibile ovviare senza ricorrere al reato (Sez. 3, n. 35590 del 11/05/2016, Mbaye, Rv. 267640).

Dunque, la possibilità di avvalersi dell'assistenza degli enti che la moderna organizzazione sociale ha predisposto per l'aiuto agli indigenti esclude la sussistenza della scriminante, in quanto fa venir meno proprio gli elementi dell'attualità e dell'inevitabilità del pericolo grave alla persona (Sez. 5, n. 3967 del 13/07/2015,dep. 2016, Petrache, Rv. 265888).

4. Dalle suesposte considerazioni consegue la declaratoria di inammissibilità del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favor

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza emessa il [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Tribunale del riesame di Roma; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; preso atto delle conclusioni formulate dal Procuratore Ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], ricorre per cassazione avverso l'ordinanza con la quale il Tribunale del riesame di Roma ha confermato la misura cautelare del divieto di dimora nel comune di Roma applicata al ricorrente in ordine al delitto di furto aggravato. 2. La difesa articola due motivi di ricorso. 2.1 Con il primo motivo, proposto ai sensi dell'art. 606, lett. c) ed e), cod. proc. pen., lamenta che i giudici del riesame hanno confermato l'applicazione della misura cautelare senza considerare, per un verso, l'assenza di un grave quadro indiziario a carico del ricorrente e, per altro verso, in caso di affermazione della penale responsabilità, la possibile applicazione al ricorrente di una pena detentiva inferiore ai tre anni, tenuto conto anche del comportamento collaborativo assunto dal medesimo nei confronti delle Forze dell'Ordine. 2.2 Con il secondo motivo, proposto ai sensi dell'art. 606 lett. c) ed e), cod. proc. pen., lamenta che il tribunale del riesame ha ritenuto sussistenti le esigenze cautelari senza considerare la ricorrenza dell'esimente di cui all'art. 54 cod. pen. quale conseguenza dello stato d'indigenza del ricorrente. [OSCURATO:PERSONA] 1. I motivi di ricorso sono manifestamente infondati. 2. Quanto al primo profilo del primo motivo, che involge i gravi indizi di colpevolezza, il ricorrente non si confronta con l'ordinanza dei giudici della cautela che hanno ravvisato la gravità del quadro indiziario nella circostanza che il Malek, nel mentre faceva ingresso nell'esercizio commerciale, indossava un certo tipo di abbigliamento, per poi uscirne non solo con un vestiario completamente diverso, ma anche tenendo in mano una pochette contenente un profumo e un pantalone di pigiama, tutto provento di furto, per un valore complessivo stimato in euro 327,30. 2.1 Quanto al secondo profilo del primo motivo, giova evidenziare che il divieto sancito dall'art. 275, comma 2-bis, cod. proc. pen. di applicazione della misura cautelare della custodia in carcere, nel caso in cui il giudice ritenga che, all'esito del giudizio, la pena detentiva irrogata non sarà superiore a tre anni, non si estende agli arresti domiciliari o alle altre più tenui misure coercitive (Sez. 3, n. 4483 del 19/01/2022, Nieddu, Rv. 282802; Sez. 6, n. 29621 del 03/06/2016, Viviani, Rv. 267793; Sez. 2, n. 4418 del 14/01/2015, Alami, Rv. 262377).3. Privo di pregio è anche il secondo motivo di ricorso. I giudici della cautela hanno sottolineato sia il comportamento insofferente, evasivo e poco collaborativo assunto dal ricorrente nel momento in cui, uscito dall'esercizio commerciale, subiva il controllo da parte delle Forze dell'Ordine, sia la circostanza che pochi giorni prima lo stesso era stato tratto in arresto in relazione ad analoga vicenda e, ancora, che pochi mesi prima si era reso responsabile della violazione della normativa sugli stupefacenti, così evidenziando la propensione del Melek al delitto. 3.1 Quanto all'asserita possibilità di ritenere lo stato di necessità, giova evidenziare che la deduzione del ricorrente si risolve in una mera affermazione di principio che fa discendere l'impossibilità del ricorrente di provvedere ai bisogni della vita dalla semplice impossidenza, disancorata da ogni riferimento a specifiche circostanze di fatto attinenti alla posizione dello stesso e all'impossibilità di ricorrere a soluzioni alternative lecite, là dove, invece, l'esimente dello stato di necessita postula l'immanenza di una situazione di pericolo grave alla persona, non scongiurabile altrimenti che con l'atto penalmente illecito, con la conseguenza che deve escludersene l'applicabilità se ai pericoli connessi con la penuria di mezzi economici sia possibile ovviare senza ricorrere al reato (Sez. 3, n. 35590 del 11/05/2016, Mbaye, Rv. 267640). Dunque, la possibilità di avvalersi dell'assistenza degli enti che la moderna organizzazione sociale ha predisposto per l'aiuto agli indigenti esclude la sussistenza della scriminante, in quanto fa venir meno proprio gli elementi dell'attualità e dell'inevitabilità del pericolo grave alla persona (Sez. 5, n. 3967 del 13/07/2015,dep. 2016, Petrache, Rv. 265888). 4. Dalle suesposte considerazioni consegue la declaratoria di inammissibilità del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favor
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