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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 17858/2023

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iato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 30293/2017 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 7, rappresentato e difeso, con procura speciale in calce al ricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F: [OSCURATO:PERSONA] 66T10 L063H); –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Presidente pro-tempore della [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, in Oggetto: Domanda di condanna al pagamento di compensi professionali svolti di avvocato-Accordo per la determinazione del compenso secondo le tariffe professionali minime ex d.m.n. 127/2004 virtù di procura a margine del presente atto, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F: [OSCURATO:PERSONA] 69S55F839D) e presso la medesima elettivamente domiciliata in Roma, negli [OSCURATO:PERSONA] dell’Ente in [OSCURATO:PERSONA] n. 27; –controricorrente– avverso l’ordinanza emessa il 20 novembre 2017, pubblicata il 28 novembre 2017 ed in pari data comunicata dal Tribunale di Roma.

Udita l a relazione svolta nella camera di consiglio del 16 gennaio 2023 dal [OSCURATO:PERSONA].

Osserva in fatto e in diritto Ritenuto che: - con ricorso depositato ex art. 702 bis c.p.c. e notificato in data 30 maggio 2017, l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] chiedeva al Tribunale di Roma di liquidare la somma di euro 4.571.445,27 a titolo di compenso professionale oltre ad interessi ex d.lgs. n. 231/2002 con anatocismo dal giorno della notifica del ricorso, per aver difeso la Regione [OSCURATO:PERSONA] nel giudizio arbitrale introdotto dall’[OSCURATO:PERSONA]; - instaurato il contraddittorio, si costituiva la Regione che pur riconoscendo il contratto di patrocinio intervenuto fra le parti e l’avvenuto espletamento dell’attività che il professionista dichiarava di avere svolto, sollevava tuttavia eccezioni sul quantumassumendo un diverso valore della causa patrocinata e contestando la richiesta triplicazione dei minimi tariffari; - il Tribunale adito, con ordinanza comunicata il 28 novembre 2017, liquidava il compenso spettante al ricorrente in euro 13.623,00 nonché euro 446.367,78 a titolo di onorari, oltre spese generali ed interessi di cui al d.lgs n. 231/2002 a decorrere dalla data di adozione dell’ordinanza stessa, ritenendo il valore del giudizio patrocinato pari a 224.190.771,90, come da richiesta avanzata dalla stessa Regione dinanzi all’arbitro, non ricompresi gli interessi chiesti per euro 88.660.459 solo con atto di diffida stragiudiziale; -avverso la predetta ordinanza proponeva ricorso per cassazione l’Avv. [OSCURATO:PERSONA], affidato a sette motivi, cui ha resistito con controricorso la Regione [OSCURATO:PERSONA].

Considerato che: - con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione e la falsa applicazione dell’art. 2233 c.c., dell’art. 13 del d.m. 127/2004, dell’art. 10, comma 2 c.p.c. e dell’art. 6 del D.M. 127/2004, con riferimento all’art. 360 n. 3 c.p.c. per avere il giudice di merito liquidato i compensi in misura inferiore a quella pattuita in convenzione, determinando peraltro il valore della causa senza sommare al capitale domandato gli interessi scaduti.

Con il secondo motivo il ricorrente nel dedurre la violazione e la falsa applicazione dell’art. 1362 c.c., degli artt.115, comma 1 e 116 comma 1, c.p.c., dell’art. 10 comma 2 c.p.c., dell’art. 2233 c.c., dell’art 13 del d.m. 127/2004, con riferimento all’art 360 n. 3 c.p.c., insiste nella doglianza di determinazione del compenso in violazione dell’accordo intervenuto tra le parti.

Con il terzo motivo il ricorrente denuncia la violazione e la falsa applicazione dell’art. 115, comma 1, e dell’art. 116, comma 1 c.p.c., dell’art. 10, comma 2 c.p.c. e dell’art. 2233 c.c., con riferimento all’art.360 n. 5 c.p.c., per omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, in quanto l’adito Tribunale avrebbe omesso di accertare che il pagamento degli interessi maturati era stato oggetto della domanda arbitrale sin dall’inizio, per cui liquidando i compensi spettanti al professionista con esclusione di siffatta voce nella determinazione dello scaglione, sarebbe andato al di sotto della soglia minima convenuta.

Con il quarto motivo il ricorrente lamenta la violazione e la falsa applicazione dell’art. 10 comma 2 c.p.c., dell’art. 115 comma 1 e dell’art. 702 bis, comma 4 c.p.c., dell’art. 2233 c.c., dell’art 13 e della tabella A allegata al DM 127/2004 con riferimento all’art 360 n.3 c.p.c., per non avere il giudice di prime cure sommato gli interessi scaduti nella misura segnalata dal professionista, alla sorte capitale, liquidando perciò i compensi spettanti in violazione della tariffa all’uopo convenuta.

Con il quinto motivo il ricorrente rileva la violazione e la falsa applicazione dell’art. 2233 c.c., dell’art. 13 e della tabella A allegata al D.M. 127/2004, dell’art. 115, comma 1 c.p.c. con riferimento all’art. 360 n. 3 c.p.c per essere stato liquidato un compenso inferiore a quello convenuto per le cause di valore pari a quello individuato nell’ordinanza impugnata.

Con il sesto motivo il ricorrente lamenta la violazione e la falsa applicazione degli artt. 1362, 1363 e 2233 c.c., dell’art. 5 del d.m. 127/2004, degli artt.115, comma 1 e 116, comma 1 c.p.c., con riferimento all’art. 360 c.p.c. n.3 giacché nell’interpretare la convenzione il primo giudice ha determinato il compenso spettante in spregio alle prove fornite dal professionista.

Per i primi sei motivi di ricorso è opportuna una trattazione unitaria, vertendo tutti, anche se sotto diverse prospettive, sulla questione del valore della causa patrocinata dal ricorrente rispetto alla convenzione intercorsa fra le parti.

Essi sono infondati.

Occorre premettere che venendo nella specie in rilievo un a rbitrato, l'onorario spettante agli arbitri, che siano anche avvocati, deve essere liquidato in base alla tariffa professionale, senza possibilità per il Presidente del Tribunale, che procede alla sua liquidazione ai sensi dell'art. 814, comma 2, c.p.c., di fare ricorso a criteri equitativi, atteso che con decorso dal d.m. 5 ottobre 1994 n. 585 - con il quale è stata approvata la delibera del Consiglio nazionale forense del 1993, relativa ai criteri per la determinazione dei compensi spettanti agli avvocati – è stata prev ista, all'art. 5 delle norme generali concernenti l'attività stragiudiziale e al punto 9) della relativa tabella tariffaria, la disciplina degli onorari spettanti al collegio composto da avvocati, indicandone il minimo e il massimo secondo il valore della controversia (cfr. ex plurimis Cass. 2 marzo 2001 n. 3035; Cass. 19maggio 2 000 n. 6513 ; Cass. 26 agosto 2002 n. 12490).

Proprio tale criterio l'impugnata ordinanza ha inteso applicare, tenendo peraltro conto che risultava documentata fra le parti la pattuizione del compenso nella misura minima della tariffa di cui al D.M. n. 127 del 2004 (v. capitolo III, art. 1, comma 1 del D.M. cit.).

Con la conseguenza che l'assunto del ricorrente, secondo cui la liquidazione sarebbe spettata nella misura triplicata part iva da un presupposto errato(v. pag. 3 dell’ordinanza impugnata).

Passando alla individuazione del valore della causa presupposta, indispensabile per la corretta applicazione dello scaglione e alla corretta individuazione della tariffa applicabile, quanto alla determinazione dei diritti spettanti per l’attività difensiva prestata, la tariffa professionale degli avvocati (sia quella di cui al D.M. 8 aprile2004, n. 127, così come tutte quelle precedenti e quelle successive ) distingue i criteri generali per la liquidazione degli onorari a carico del cliente - applicabili nella specie - rispetto a quelli validi a carico del soccombente, e poi osserva come il parametro fondamentale, nel primo caso, resti sempre quello del valore della causa determinato a norma del codice di procedura civile: e quindi, in tema di obbligazioni pecuniarie, sulla base della somma pretesa con la domanda di pagamento (art. 10 c.p.c.), e non sulla base della somma attribuita alla parte vincitrice, che è criterio applicabile nei confronti del soccombente (art.6, comma 1 D.M. cit.) (v. in termini, Cass. n. 18233 del 2009 e Cass. n. 10984 del 2021).

Ne consegue che correttamente il Tribu nale di Roma ha liquidato gli onorari dovuti per le prestazioni espletate dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] per conto della R egione [OSCURATO:PERSONA] , in secondo grado, sulla base del valore di euro 224.190.771,00 oggetto della domanda, restando irrilevante che la p retesa relativa all’ulteriore importo di euro 88.660.459,00, che ad avviso del ricorrente faceva parte della controversia presupposta, non risultando riportato nelle conclusioni della domanda, per gli stessi non vi sarebbe alcuna istanza, a prescindere dalla loro maturazione.

Peraltro, sul punto le censure sono assolutamente generiche non spiegando dove e in quale atto del giudizio presupposto sarebbe stata fatta richiesta degli interessi maturati; - con il settimo motivo il ricorrente si duole della violazione dell’art. 4, comma 1 d.lgs. n. 231/2002, dell’art. 1224 c.c., dell’art. 115 comma 1 e dell’art. 702 bis comma 4 c.p.c, dell’art. 1283 c.c. con riferimento all’art. 360 n. 3 c.p.c. per non essere stata individuata la decorrenza degli interessi a far tempo dalla prima richiesta di pagamento.

Il motivo è fondato.

Il giudice di merito ha ritenuto di riconoscere gli interessi di mora solo a far data dalla pronuncia emessa.

Come evidenziato già da questa Corte (cfr Cass. n. 8611 del 2022), si tratta di soluzione che ha trovato il conforto di numerosi precedenti con i quali è stato affermato il principio secondo cui, in tema di liquidazione di diritti e d i onorari di avvocato e procuratore a carico del cliente, la disposizione (comune alle tre tariffe forensi) contenuta nel d.m. n. 238 del 1992, applicabile "ratione temporis", per la quale gli interessi di mora decorrono dal terzo mese successivo all'invio della parcella, non si applica in ipotesi di controversia avente ad oggetto il compenso tra avvocato e cliente, non potendo quest'ultimo essere ritenuto in mora prima della liquidazione delle somme dovute con l'ordinanza che conclude il procedimento ex art. 28 della legge n. 794 del 1942 (così Cass. n. 17655 del 2018, che però reputa necessario distinguere la liquidazione effettuata con il procedimento speciale di cui al citato articolo 28 – ora regolato dall’art. 14 del d.l gs. n. 150/2011 – da quella effettuata con decreto ingiuntivo, per la quale gli interessi richiesti dal ricorrente decorrono dalla notifica dello stesso e non dalla pubblicazione della sentenza che definisce l'opposizione).

Siffatta regola era stata ancor prima precisata da Cass. n. 2954del 2016, che aveva appunto riprodotto la distinzione tra liquidazione effettuata con il procedimento camerale di cui all’art. 28 cit. e liquidazione avvenuta con decreto ingiuntivo, sostenendosi che nel primo caso il debitore non può essere ritenuto in mora prima della liquidazione delle somme dovute con l'ordinanza che conclude il procedimento ex art. 28 della l. n. 794 del 1942, sicché è da tale data che, entro i limiti degli importi riconosciuti dal giudice, decorrono gli interessi (in senso conforme, Cass. n. 2431 del 2011 ; Cass. n. 11777 del 2005; Cass. n. 5240del 1999; Cass. n. 13586 del 1991; Cass.n. 3995 del 1988).Siffatto orientamento è stato ribadito anche per il decreto ingiuntivo su notule professionali (cfr Cass. n. 20806 del 2011), che contiene già una liquidazione del credito stesso, all'esito della delibazione - provvisoria ma tendenzialmente idonea a divenire definitiva in caso di mancanza di opposizione - della documentazione offerta dal ricorrente, con la conseguenza che la notifica del decreto stesso riveste la funzione di domanda giudiziale e costituisce primo atto di rituale messa in mora, ma si conferma che nel procedimento ex art. 28 la mora decorre solo dalla liquidazione.

A tale orientamento se ne contrappone un altro che si è sviluppato nel corso degli anni dando vita ad un contrasto obiettivamente sincronico, e proprio in relazione al diritto agli interessi di mora per i crediti del professionista legale.

Il fondamento teorico di tale diversa soluzione è rappresentato dal principio, anche di recente riaffermato , secondo cui la liquidità del debito non è condizione necessaria della costituzione in mora, nel nostro ordinamento non valendo il principio "in illiquidis non fit mora", con la conseguenza che, in caso di contestazione dell'entità del credito, l'atto di costituzione in mora produce i suoi effetti tipici, con riguardo agli interessi moratori, limitatamente alla parte del credito riconosciuta (principio che trova una delle sue più risalenti affermazioni in Cass. n. 1105del 1959, per la quale sussiste la mora del debitore, e cioè il ritardo colpevole ad adempiere, quando la mancata o ritardata liquidazione sia conseguente alla condotta ingiustificatamente dilatoria del debitore, e, in genere, al fatto doloso o colposo di lui, quale è il suo illegittimo comportamento processuale per avere egli, a torto, contestato in radice la propria obbligazione; in tal caso, legittimamente, quindi, la sentenza che liquida l'obbligazione inadempiuta stabilisce la decorrenza degli interessi moratori dalla data della interpellatio; conf.

Cass. n. 1813 del 1976; Cass. n. 4413 del 1980, secondo cui una volta avvenuta la messa in mora, l'insorgere di contestazioni sull’an o sul quantum ed il conseguente accertamento giudiziale non modificano la decorrenza degli interessi di mora che decorrono, sulla somma che sia stata accertata come dovuta, dal giorno in cui sia avvenuta la costituzione in mora del debitore; v. anche, Cass. n. 9510del 2014).

Il principio così individuato è stato poi specificamente declinato in relazione ai crediti professionali dell’avvocato da Cass. n. 11736 del 1998, s econdo cui l'invio della notula contenente la richiesta di pagamento dei compensi integra tutti gli estremi dell'atto di costituzione in mora, idoneo (ove giunto a conoscenza del destinatario) a dispiegare effetti sia ai fini della decorrenza degli interessi che del calcolo del maggior danno ex art. 1124, secondo comma c.c., senza che assuma, in contrario, alcun rilievo la (eventuale) contestazione del credito da parte del cliente, non vigendo nel nostro ordinamento il principio romanistico "in illiquidis non fit mora" (con la conseguenza che l'atto di costituzione in mora produrrà i suoi effetti tipici limitatamente alla parte del credito che risulterà in concreto dovuta).

La sentenza, nel rilevare l’illegittimità delle previsioni regolamentari all’epoca introdotte dalle tariffe professionali, secondo cui all'avvocato erano dovuti gli interessi e la rivalutazione monetaria dopo che fossero trascorsi tre mesi dall'invio della parcella senza contestazioni, non potendo una norma regolamentare introdurre una deroga ai principi generali in materia di obbligazioni, ha però ricordato che, proprio facendo applicazione delle regole e dei principi codicistici in tema diinadempimento di obbligazioni pecuniarie, gli interessi non potevano che decorrere dall’atto di costituzione in mora da identificarsi nell’invio della parcella (conf.

Cass. n. 8865del 1987; Cass. n. 9514 del 19 96 ; Cass.n. 5772del 1997), e ciò in quanto il credito del professionista, al pari di qualsiasi altro credito, non può che trovare tutela nella detta disciplina generale.

La richiesta di pagamento per una somma maggiore o minore non esclude che il credito sia sufficientemente identificato, sicché è valida, ai fini della costituzione in mora, anche la richiesta di una somma maggiore, ma l'atto di costituzione in mora produce i suoi effetti limitatamente alla parte di credito non contestata ovvero a quella che risulterà all’esito dell’accertamento giudiziale (in termini, Cass. n. 6064 del 1979).

In linea con questo orientamento si pone anche Cass. n. 4712 del 1994, che espone le ragioni del proprio dissenso da Cass. n. 3995del 1988 che, come detto, aveva inaugurato l’orientamento della decorrenza degli interessi di mora dalla data della decisione del procedimento ex art. 28, ricordando che il principio in illiquidis non fit mora non trova applicazione quando il credito sia facilmente liquidabile in base a tariffe professionali ovvero quando il debitore frapponga ostacoli ingiustificati alla liquidazione del debito.

Così riassunti i termini del dibattito giurisprudenziale, recente pronuncia (Cass. n. 8611/2022 cit.) ha risolto il contrasto a favore della soluzione che ritiene che anche per i crediti professionali derivanti dallo svolgimento dell’attività di avvocato gli interessi debbano essere fatti decorrere dalla messa in mora, e ciò anche nel caso in cui alla liquidazione si pervenga all’esito del procedimento di cui all’art. 14 del d.lgs. n. 150/2011, affermando il principio di diritto , che si condivide e a cui va data continuità, secondo cui “Nel caso di richiesta avente ad oggetto il pagamento di compensi per prestazioni professionali rese dall’esercente la professione forense, gli interessi di cui all’art. 1224 c.c. competono a far data dalla messa in mora (coincidente con la data della proposizione della domanda giudiziale ovvero con la richiesta stragiudiziale di adempimento), e non anche dalla successiva data in cui intervengala liquidazione da parte del giudice, eventualmente all’esito del procedimento sommario di cui all’art. 14 del d.lgs. n. 150/2011, non potendosi escludere la mora sol perché la liquidazione sia stata effettuata dal giudice in misura inferiore rispetto a quanto richiesto dal creditore”.

Il motivo in esame deve quindi essere accolto e l’ordinanza impugnata deve essere cassata in parte qua, dovendo il giudice di rinvio verificare, alla stregua del principio enunciato, se possa o meno escludersi la colpa del debitore.

Ciò comporta quindi la fondatezza del settimo motivo di ricorso, rigettati i primi sei, con la necessità di dovere cassare l’ordinanza impugnata in relazione al motivo accolto.

Il giudice del rinvio che si designa nel Tribunale di Roma, in diversa composizione, provvederà anche sulle spese del presente giudizio.

P. Q .

M .

La Corte accoglie il settimo motivo di ricorso nei limiti di cui in motivazi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 30293/2017 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 7, rappresentato e difeso, con procura speciale in calce al ricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F: [OSCURATO:PERSONA] 66T10 L063H); –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Presidente pro-tempore della [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, in Oggetto: Domanda di condanna al pagamento di compensi professionali svolti di avvocato-Accordo per la determinazione del compenso secondo le tariffe professionali minime ex d.m.n. 127/2004 virtù di procura a margine del presente atto, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F: [OSCURATO:PERSONA] 69S55F839D) e presso la medesima elettivamente domiciliata in Roma, negli [OSCURATO:PERSONA] dell’Ente in [OSCURATO:PERSONA] n. 27; –controricorrente– avverso l’ordinanza emessa il 20 novembre 2017, pubblicata il 28 novembre 2017 ed in pari data comunicata dal Tribunale di Roma. Udita l a relazione svolta nella camera di consiglio del 16 gennaio 2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. Osserva in fatto e in diritto Ritenuto che: - con ricorso depositato ex art. 702 bis c.p.c. e notificato in data 30 maggio 2017, l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] chiedeva al Tribunale di Roma di liquidare la somma di euro 4.571.445,27 a titolo di compenso professionale oltre ad interessi ex d.lgs. n. 231/2002 con anatocismo dal giorno della notifica del ricorso, per aver difeso la Regione [OSCURATO:PERSONA] nel giudizio arbitrale introdotto dall’[OSCURATO:PERSONA]; - instaurato il contraddittorio, si costituiva la Regione che pur riconoscendo il contratto di patrocinio intervenuto fra le parti e l’avvenuto espletamento dell’attività che il professionista dichiarava di avere svolto, sollevava tuttavia eccezioni sul quantumassumendo un diverso valore della causa patrocinata e contestando la richiesta triplicazione dei minimi tariffari; - il Tribunale adito, con ordinanza comunicata il 28 novembre 2017, liquidava il compenso spettante al ricorrente in euro 13.623,00 nonché euro 446.367,78 a titolo di onorari, oltre spese generali ed interessi di cui al d.lgs n. 231/2002 a decorrere dalla data di adozione dell’ordinanza stessa, ritenendo il valore del giudizio patrocinato pari a 224.190.771,90, come da richiesta avanzata dalla stessa Regione dinanzi all’arbitro, non ricompresi gli interessi chiesti per euro 88.660.459 solo con atto di diffida stragiudiziale; -avverso la predetta ordinanza proponeva ricorso per cassazione l’Avv. [OSCURATO:PERSONA], affidato a sette motivi, cui ha resistito con controricorso la Regione [OSCURATO:PERSONA]. Considerato che: - con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione e la falsa applicazione dell’art. 2233 c.c., dell’art. 13 del d.m. 127/2004, dell’art. 10, comma 2 c.p.c. e dell’art. 6 del D.M. 127/2004, con riferimento all’art. 360 n. 3 c.p.c. per avere il giudice di merito liquidato i compensi in misura inferiore a quella pattuita in convenzione, determinando peraltro il valore della causa senza sommare al capitale domandato gli interessi scaduti. Con il secondo motivo il ricorrente nel dedurre la violazione e la falsa applicazione dell’art. 1362 c.c., degli artt.115, comma 1 e 116 comma 1, c.p.c., dell’art. 10 comma 2 c.p.c., dell’art. 2233 c.c., dell’art 13 del d.m. 127/2004, con riferimento all’art 360 n. 3 c.p.c., insiste nella doglianza di determinazione del compenso in violazione dell’accordo intervenuto tra le parti. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia la violazione e la falsa applicazione dell’art. 115, comma 1, e dell’art. 116, comma 1 c.p.c., dell’art. 10, comma 2 c.p.c. e dell’art. 2233 c.c., con riferimento all’art.360 n. 5 c.p.c., per omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, in quanto l’adito Tribunale avrebbe omesso di accertare che il pagamento degli interessi maturati era stato oggetto della domanda arbitrale sin dall’inizio, per cui liquidando i compensi spettanti al professionista con esclusione di siffatta voce nella determinazione dello scaglione, sarebbe andato al di sotto della soglia minima convenuta. Con il quarto motivo il ricorrente lamenta la violazione e la falsa applicazione dell’art. 10 comma 2 c.p.c., dell’art. 115 comma 1 e dell’art. 702 bis, comma 4 c.p.c., dell’art. 2233 c.c., dell’art 13 e della tabella A allegata al DM 127/2004 con riferimento all’art 360 n.3 c.p.c., per non avere il giudice di prime cure sommato gli interessi scaduti nella misura segnalata dal professionista, alla sorte capitale, liquidando perciò i compensi spettanti in violazione della tariffa all’uopo convenuta. Con il quinto motivo il ricorrente rileva la violazione e la falsa applicazione dell’art. 2233 c.c., dell’art. 13 e della tabella A allegata al D.M. 127/2004, dell’art. 115, comma 1 c.p.c. con riferimento all’art. 360 n. 3 c.p.c per essere stato liquidato un compenso inferiore a quello convenuto per le cause di valore pari a quello individuato nell’ordinanza impugnata. Con il sesto motivo il ricorrente lamenta la violazione e la falsa applicazione degli artt. 1362, 1363 e 2233 c.c., dell’art. 5 del d.m. 127/2004, degli artt.115, comma 1 e 116, comma 1 c.p.c., con riferimento all’art. 360 c.p.c. n.3 giacché nell’interpretare la convenzione il primo giudice ha determinato il compenso spettante in spregio alle prove fornite dal professionista. Per i primi sei motivi di ricorso è opportuna una trattazione unitaria, vertendo tutti, anche se sotto diverse prospettive, sulla questione del valore della causa patrocinata dal ricorrente rispetto alla convenzione intercorsa fra le parti. Essi sono infondati. Occorre premettere che venendo nella specie in rilievo un a rbitrato, l'onorario spettante agli arbitri, che siano anche avvocati, deve essere liquidato in base alla tariffa professionale, senza possibilità per il Presidente del Tribunale, che procede alla sua liquidazione ai sensi dell'art. 814, comma 2, c.p.c., di fare ricorso a criteri equitativi, atteso che con decorso dal d.m. 5 ottobre 1994 n. 585 - con il quale è stata approvata la delibera del Consiglio nazionale forense del 1993, relativa ai criteri per la determinazione dei compensi spettanti agli avvocati – è stata prev ista, all'art. 5 delle norme generali concernenti l'attività stragiudiziale e al punto 9) della relativa tabella tariffaria, la disciplina degli onorari spettanti al collegio composto da avvocati, indicandone il minimo e il massimo secondo il valore della controversia (cfr. ex plurimis Cass. 2 marzo 2001 n. 3035; Cass. 19maggio 2 000 n. 6513 ; Cass. 26 agosto 2002 n. 12490). Proprio tale criterio l'impugnata ordinanza ha inteso applicare, tenendo peraltro conto che risultava documentata fra le parti la pattuizione del compenso nella misura minima della tariffa di cui al D.M. n. 127 del 2004 (v. capitolo III, art. 1, comma 1 del D.M. cit.). Con la conseguenza che l'assunto del ricorrente, secondo cui la liquidazione sarebbe spettata nella misura triplicata part iva da un presupposto errato(v. pag. 3 dell’ordinanza impugnata). Passando alla individuazione del valore della causa presupposta, indispensabile per la corretta applicazione dello scaglione e alla corretta individuazione della tariffa applicabile, quanto alla determinazione dei diritti spettanti per l’attività difensiva prestata, la tariffa professionale degli avvocati (sia quella di cui al D.M. 8 aprile2004, n. 127, così come tutte quelle precedenti e quelle successive ) distingue i criteri generali per la liquidazione degli onorari a carico del cliente - applicabili nella specie - rispetto a quelli validi a carico del soccombente, e poi osserva come il parametro fondamentale, nel primo caso, resti sempre quello del valore della causa determinato a norma del codice di procedura civile: e quindi, in tema di obbligazioni pecuniarie, sulla base della somma pretesa con la domanda di pagamento (art. 10 c.p.c.), e non sulla base della somma attribuita alla parte vincitrice, che è criterio applicabile nei confronti del soccombente (art.6, comma 1 D.M. cit.) (v. in termini, Cass. n. 18233 del 2009 e Cass. n. 10984 del 2021). Ne consegue che correttamente il Tribu nale di Roma ha liquidato gli onorari dovuti per le prestazioni espletate dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] per conto della R egione [OSCURATO:PERSONA] , in secondo grado, sulla base del valore di euro 224.190.771,00 oggetto della domanda, restando irrilevante che la p retesa relativa all’ulteriore importo di euro 88.660.459,00, che ad avviso del ricorrente faceva parte della controversia presupposta, non risultando riportato nelle conclusioni della domanda, per gli stessi non vi sarebbe alcuna istanza, a prescindere dalla loro maturazione. Peraltro, sul punto le censure sono assolutamente generiche non spiegando dove e in quale atto del giudizio presupposto sarebbe stata fatta richiesta degli interessi maturati; - con il settimo motivo il ricorrente si duole della violazione dell’art. 4, comma 1 d.lgs. n. 231/2002, dell’art. 1224 c.c., dell’art. 115 comma 1 e dell’art. 702 bis comma 4 c.p.c, dell’art. 1283 c.c. con riferimento all’art. 360 n. 3 c.p.c. per non essere stata individuata la decorrenza degli interessi a far tempo dalla prima richiesta di pagamento. Il motivo è fondato. Il giudice di merito ha ritenuto di riconoscere gli interessi di mora solo a far data dalla pronuncia emessa. Come evidenziato già da questa Corte (cfr Cass. n. 8611 del 2022), si tratta di soluzione che ha trovato il conforto di numerosi precedenti con i quali è stato affermato il principio secondo cui, in tema di liquidazione di diritti e d i onorari di avvocato e procuratore a carico del cliente, la disposizione (comune alle tre tariffe forensi) contenuta nel d.m. n. 238 del 1992, applicabile "ratione temporis", per la quale gli interessi di mora decorrono dal terzo mese successivo all'invio della parcella, non si applica in ipotesi di controversia avente ad oggetto il compenso tra avvocato e cliente, non potendo quest'ultimo essere ritenuto in mora prima della liquidazione delle somme dovute con l'ordinanza che conclude il procedimento ex art. 28 della legge n. 794 del 1942 (così Cass. n. 17655 del 2018, che però reputa necessario distinguere la liquidazione effettuata con il procedimento speciale di cui al citato articolo 28 – ora regolato dall’art. 14 del d.l gs. n. 150/2011 – da quella effettuata con decreto ingiuntivo, per la quale gli interessi richiesti dal ricorrente decorrono dalla notifica dello stesso e non dalla pubblicazione della sentenza che definisce l'opposizione). Siffatta regola era stata ancor prima precisata da Cass. n. 2954del 2016, che aveva appunto riprodotto la distinzione tra liquidazione effettuata con il procedimento camerale di cui all’art. 28 cit. e liquidazione avvenuta con decreto ingiuntivo, sostenendosi che nel primo caso il debitore non può essere ritenuto in mora prima della liquidazione delle somme dovute con l'ordinanza che conclude il procedimento ex art. 28 della l. n. 794 del 1942, sicché è da tale data che, entro i limiti degli importi riconosciuti dal giudice, decorrono gli interessi (in senso conforme, Cass. n. 2431 del 2011 ; Cass. n. 11777 del 2005; Cass. n. 5240del 1999; Cass. n. 13586 del 1991; Cass.n. 3995 del 1988).Siffatto orientamento è stato ribadito anche per il decreto ingiuntivo su notule professionali (cfr Cass. n. 20806 del 2011), che contiene già una liquidazione del credito stesso, all'esito della delibazione - provvisoria ma tendenzialmente idonea a divenire definitiva in caso di mancanza di opposizione - della documentazione offerta dal ricorrente, con la conseguenza che la notifica del decreto stesso riveste la funzione di domanda giudiziale e costituisce primo atto di rituale messa in mora, ma si conferma che nel procedimento ex art. 28 la mora decorre solo dalla liquidazione. A tale orientamento se ne contrappone un altro che si è sviluppato nel corso degli anni dando vita ad un contrasto obiettivamente sincronico, e proprio in relazione al diritto agli interessi di mora per i crediti del professionista legale. Il fondamento teorico di tale diversa soluzione è rappresentato dal principio, anche di recente riaffermato , secondo cui la liquidità del debito non è condizione necessaria della costituzione in mora, nel nostro ordinamento non valendo il principio "in illiquidis non fit mora", con la conseguenza che, in caso di contestazione dell'entità del credito, l'atto di costituzione in mora produce i suoi effetti tipici, con riguardo agli interessi moratori, limitatamente alla parte del credito riconosciuta (principio che trova una delle sue più risalenti affermazioni in Cass. n. 1105del 1959, per la quale sussiste la mora del debitore, e cioè il ritardo colpevole ad adempiere, quando la mancata o ritardata liquidazione sia conseguente alla condotta ingiustificatamente dilatoria del debitore, e, in genere, al fatto doloso o colposo di lui, quale è il suo illegittimo comportamento processuale per avere egli, a torto, contestato in radice la propria obbligazione; in tal caso, legittimamente, quindi, la sentenza che liquida l'obbligazione inadempiuta stabilisce la decorrenza degli interessi moratori dalla data della interpellatio; conf. Cass. n. 1813 del 1976; Cass. n. 4413 del 1980, secondo cui una volta avvenuta la messa in mora, l'insorgere di contestazioni sull’an o sul quantum ed il conseguente accertamento giudiziale non modificano la decorrenza degli interessi di mora che decorrono, sulla somma che sia stata accertata come dovuta, dal giorno in cui sia avvenuta la costituzione in mora del debitore; v. anche, Cass. n. 9510del 2014). Il principio così individuato è stato poi specificamente declinato in relazione ai crediti professionali dell’avvocato da Cass. n. 11736 del 1998, s econdo cui l'invio della notula contenente la richiesta di pagamento dei compensi integra tutti gli estremi dell'atto di costituzione in mora, idoneo (ove giunto a conoscenza del destinatario) a dispiegare effetti sia ai fini della decorrenza degli interessi che del calcolo del maggior danno ex art. 1124, secondo comma c.c., senza che assuma, in contrario, alcun rilievo la (eventuale) contestazione del credito da parte del cliente, non vigendo nel nostro ordinamento il principio romanistico "in illiquidis non fit mora" (con la conseguenza che l'atto di costituzione in mora produrrà i suoi effetti tipici limitatamente alla parte del credito che risulterà in concreto dovuta). La sentenza, nel rilevare l’illegittimità delle previsioni regolamentari all’epoca introdotte dalle tariffe professionali, secondo cui all'avvocato erano dovuti gli interessi e la rivalutazione monetaria dopo che fossero trascorsi tre mesi dall'invio della parcella senza contestazioni, non potendo una norma regolamentare introdurre una deroga ai principi generali in materia di obbligazioni, ha però ricordato che, proprio facendo applicazione delle regole e dei principi codicistici in tema diinadempimento di obbligazioni pecuniarie, gli interessi non potevano che decorrere dall’atto di costituzione in mora da identificarsi nell’invio della parcella (conf. Cass. n. 8865del 1987; Cass. n. 9514 del 19 96 ; Cass.n. 5772del 1997), e ciò in quanto il credito del professionista, al pari di qualsiasi altro credito, non può che trovare tutela nella detta disciplina generale. La richiesta di pagamento per una somma maggiore o minore non esclude che il credito sia sufficientemente identificato, sicché è valida, ai fini della costituzione in mora, anche la richiesta di una somma maggiore, ma l'atto di costituzione in mora produce i suoi effetti limitatamente alla parte di credito non contestata ovvero a quella che risulterà all’esito dell’accertamento giudiziale (in termini, Cass. n. 6064 del 1979). In linea con questo orientamento si pone anche Cass. n. 4712 del 1994, che espone le ragioni del proprio dissenso da Cass. n. 3995del 1988 che, come detto, aveva inaugurato l’orientamento della decorrenza degli interessi di mora dalla data della decisione del procedimento ex art. 28, ricordando che il principio in illiquidis non fit mora non trova applicazione quando il credito sia facilmente liquidabile in base a tariffe professionali ovvero quando il debitore frapponga ostacoli ingiustificati alla liquidazione del debito. Così riassunti i termini del dibattito giurisprudenziale, recente pronuncia (Cass. n. 8611/2022 cit.) ha risolto il contrasto a favore della soluzione che ritiene che anche per i crediti professionali derivanti dallo svolgimento dell’attività di avvocato gli interessi debbano essere fatti decorrere dalla messa in mora, e ciò anche nel caso in cui alla liquidazione si pervenga all’esito del procedimento di cui all’art. 14 del d.lgs. n. 150/2011, affermando il principio di diritto , che si condivide e a cui va data continuità, secondo cui “Nel caso di richiesta avente ad oggetto il pagamento di compensi per prestazioni professionali rese dall’esercente la professione forense, gli interessi di cui all’art. 1224 c.c. competono a far data dalla messa in mora (coincidente con la data della proposizione della domanda giudiziale ovvero con la richiesta stragiudiziale di adempimento), e non anche dalla successiva data in cui intervengala liquidazione da parte del giudice, eventualmente all’esito del procedimento sommario di cui all’art. 14 del d.lgs. n. 150/2011, non potendosi escludere la mora sol perché la liquidazione sia stata effettuata dal giudice in misura inferiore rispetto a quanto richiesto dal creditore”. Il motivo in esame deve quindi essere accolto e l’ordinanza impugnata deve essere cassata in parte qua, dovendo il giudice di rinvio verificare, alla stregua del principio enunciato, se possa o meno escludersi la colpa del debitore. Ciò comporta quindi la fondatezza del settimo motivo di ricorso, rigettati i primi sei, con la necessità di dovere cassare l’ordinanza impugnata in relazione al motivo accolto. Il giudice del rinvio che si designa nel Tribunale di Roma, in diversa composizione, provvederà anche sulle spese del presente giudizio. P. Q . M . La Corte accoglie il settimo motivo di ricorso nei limiti di cui in motivazi
Sentenza Cassazione n. 17858/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris