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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 1 giugno 2022

Cassazione n. 25693/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/12/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 182-7832/2022 [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Torino, con sentenza emessa in data 3 dicembre 2021, confermava la sentenza del Tribunale di Biella del 19 dicembre 2018, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato di ricettazione in concorso.

2. Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo a motivo della impugnazione (art. 606, comma 1, lett. b, cod. proc. pen.) la inosservanza o la erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche, di cui si deve tenere conto nell'applicazione della legge penale.

Il ricorso è inammissibile, poiché aspecifico e meramente reiterativo di questioni già poste all'attenzione della Corte di merito e da questa respinte con logica e congrua motivazione.

2.1. La mancanza di specificità del motivo, invero, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità (per inosservanza di quanto disposto, a pena di inammissibilità esplicita, all'art. 581, comma 1, lett. d, cod. proc. pen.) e comunque conducente, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), all'inammissibilità (Sez.

U. n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Rv. 268822, che estende all'appello il principio già consolidato in riferimento al ricorso per cassazione).

2.2. Nel caso di specie, il ricorrente solleva le stesse doglianze già portate all'attenzione della Corte di appello: l'omessa motivazione sugli elementi fondanti la sua penale responsabilità.

Per contro, i giudici del gravame hanno pertinentemente motivato a pag. 3 della sentenza, evidenziando precipuamente gli elementi alla base dell'iter decisionale; invero, il costrutto motivazionale su cui si fonda la decisione di condanna della Corte di appello non si limita a dichiarare la sussistenza del reato, ma evidenzia - con precisione - gli elementi probatori che ne sono alla base.

Effettivamente, i giudici di seconde cure - in motivazione - hanno valorizzato non solo la chiamata in correità e l'attendibilità del CURCI, ma soprattutto la disponibilità dell'escavatore (provento di autonomo delitto commesso da altri) in capo al ricorrente, senza che quest'ultimo abbia fornito giustificazione alcuna di tale ricezione.

2.3. Consegue la corretta qualificazione giuridica del fatto, nei sensi di cui agli artt. 110 e 648 cod. pen., così come già correttamente ritenuto dalla Corte d'appello (cfr. pag. 3 della sentenza).

3. Alla inammissibilità del ricorso, consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dai ricorsi (Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equo determinare in euro tremila in favore della Cassa delle ammende. 182-7832/2022 P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 1 giugno 2022.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/12/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 182-7832/2022 [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Torino, con sentenza emessa in data 3 dicembre 2021, confermava la sentenza del Tribunale di Biella del 19 dicembre 2018, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato di ricettazione in concorso. 2. Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo a motivo della impugnazione (art. 606, comma 1, lett. b, cod. proc. pen.) la inosservanza o la erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche, di cui si deve tenere conto nell'applicazione della legge penale. Il ricorso è inammissibile, poiché aspecifico e meramente reiterativo di questioni già poste all'attenzione della Corte di merito e da questa respinte con logica e congrua motivazione. 2.1. La mancanza di specificità del motivo, invero, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità (per inosservanza di quanto disposto, a pena di inammissibilità esplicita, all'art. 581, comma 1, lett. d, cod. proc. pen.) e comunque conducente, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), all'inammissibilità (Sez. U. n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Rv. 268822, che estende all'appello il principio già consolidato in riferimento al ricorso per cassazione). 2.2. Nel caso di specie, il ricorrente solleva le stesse doglianze già portate all'attenzione della Corte di appello: l'omessa motivazione sugli elementi fondanti la sua penale responsabilità. Per contro, i giudici del gravame hanno pertinentemente motivato a pag. 3 della sentenza, evidenziando precipuamente gli elementi alla base dell'iter decisionale; invero, il costrutto motivazionale su cui si fonda la decisione di condanna della Corte di appello non si limita a dichiarare la sussistenza del reato, ma evidenzia - con precisione - gli elementi probatori che ne sono alla base. Effettivamente, i giudici di seconde cure - in motivazione - hanno valorizzato non solo la chiamata in correità e l'attendibilità del CURCI, ma soprattutto la disponibilità dell'escavatore (provento di autonomo delitto commesso da altri) in capo al ricorrente, senza che quest'ultimo abbia fornito giustificazione alcuna di tale ricezione. 2.3. Consegue la corretta qualificazione giuridica del fatto, nei sensi di cui agli artt. 110 e 648 cod. pen., così come già correttamente ritenuto dalla Corte d'appello (cfr. pag. 3 della sentenza). 3. Alla inammissibilità del ricorso, consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dai ricorsi (Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equo determinare in euro tremila in favore della Cassa delle ammende. 182-7832/2022 P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 1 giugno 2022.
Sentenza Cassazione n. 25693/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris