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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 47337/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( ALBANIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/11/2020 della CORTE APPELLO di VENEZIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] sono ascritti i reati di: tentato omicidio aggravato in danno di [OSCURATO:PERSONA] (capo 1); porto illegale di pistola clandestina (capo 2), fatti commessi in Oderzo il 4 agosto 2018; detenzione illegale di pistola clandestina (capo 3); detenzione, senza averne fatto denuncia, di n. 37 cartucce (capo 4); ricettazione delle pistole clandestine e delle cartucce (capo 5), fatti commessi in Oderzo sino al 9 agosto 2018.

Con sentenza pronunciata in data 19 febbraio 2020 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Treviso aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole dei reati ascritti, condannandolo alla pena ritenuta di giustizia e alle statuizioni civili.

Con sentenza pronunciata in data 17 novembre 2020 la Corte di appello di Venezia, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha ridotto la pena inflitta ad anni tre, mesi nove e giorni dieci di reclusione e ridotto la provvisionale in favore della parte civile ad C 25.000, con conferma nel resto.

Nella notte tra il 3 e il 4 agosto 2018 l'imputato aveva atteso, nascosto dietro ad una autovettura, il rientro a casa di [OSCURATO:PERSONA] e quindi aveva esploso un colpo di pistola, che aveva attinto la vittima; l'imputato aveva tentato di esplodere altri colpi, ma l'arma si era inceppata.

Il colpo di pistola andato a segno aveva attraversato il torace senza ledere organi vitali.

Nel corso della successiva perquisizione domiciliare l'imputato era stato rinvenuto nella detenzione di arma clandestina e di munizioni.

L'imputato aveva ammesso le proprie responsabilità.

2. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata.

Con l'unico motivo viene denunciato difetto di motivazione del giudizio in ordine alla qualificazione giuridica del fatto di cui al capo

1. Il giudizio in ordine alla sussistenza in capo all'imputato della volontà omicidiaria è stato fondato su una ricostruzione del fatto desunta da una delle versioni date dalla persona offesa e sul travisamento di alcuni dati probatori.

Sulla base delle dichiarazioni della persona offesa era stato accertato che l'imputato avesse sparato il colpo che aveva attinto la vittima solo dopo un precedente tentativo che era stato vano perché la pistola si era inceppata due volte, consentendo alla vittima di fuggire.

Peraltro, in alcune conversazioni telefoniche, ed anche ai carabinieri nell'immediatezza, la vittima aveva riferito che vi era stato un solo inceppamento.La consulenza balistica non aveva accertato che l'arma fosse soggetta ad incepparsi, bensì che era stato necessario percuotere il fondello delle cartucce.

L'accertamento doveva, quindi, essere nel senso che era stato sparato un solo colpo di pistola e che l'imputato non aveva infierito sulla vittima caduta a terra, così significando una volontà limitata a cagionare lesioni.

Tanto più che la vittima non era mai stata in pericolo di vita.

La traiettoria del colpo era stata tale da non ledere organi vitali.

Il distretto corporeo attinto era stato la parte posteriore del torace (regione scapolare destra), che non è, nel comune sentire, associata a organi vitali.

3. Il Procuratore generale ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso ha contenuto di merito e ne va, perciò, dichiarata l'inammissibilità.

L'unico motivo censura la motivazione del giudizio sull'elemento soggettivo del reato, ma si risolve nella prospettazione di una alternativa lettura dei dati disponibili, reiterativa di argomenti già esposti con l'atto di appello e priva di un effettivo confronto critico con la motivazione resa, in termini congrui ed esenti da vizi logici e giuridici, dalla Corte territoriale.

Invero, a fronte di motivazione che ha giustificato il giudizio sulla volontà omicidiaria dell'imputato in ragione delle modalità della condotta - l'imputato aveva atteso l'arrivo della vittima e quindi lo aveva colpito al torace con un colpo di pistola, lo aveva inseguito e aveva tentato, non riuscendovi, di esplodere ulteriori colpi - e del movente - l'imputato aveva forti motivi di rancore nei confronti della vittima, che, non solo, aveva una relazione con la moglie dell'imputato, ma gli aveva anche manifestato disprezzo e scherno -, il motivo evidenzia come, in realtà, le dichiarazioni della persona offesa non giustificavano l'accertamento di una pluralità di tentativi di sparo, mentre la consulenza balistica aveva riscontrato l'efficienza dell'arma, dati che convergevano nel ricostruire il fatto come un unico colpo di pistola - diretto alla regione scapolare destra - cui l'imputato, pur potendolo ben fare, non ne aveva fatto seguire altri, condotta univocamente significativa di una volontà limitata a cagionare lesioni.

Viene, dunque, proposta una lettura alternativa del fatto, che si fonda - quanto al numero di colpi di pistola - al contenuto di alcune conversazioni, oggetto di captazione, nel corso delle quali la persona offesa non aveva riferito di una pluralità di "inceppamenti" della pistola e sulla versione data nell'immediatezza agli inquirenti, e - quanto alla "vitalità" del distretto corporeo attinto - alla valorizzazione dello specifico punto di impatto (la regione scapolare destra) rispetto alla zona toracica che lo ricomprende.

Si tratta dunque, da una parte, di argomenti che postulano l'esame diretto delle prove ed una rinnovata considerazione dell'intero probatorio, operazione che non è consentita nel giudizio di legittimità, e, dall'altra, compiono una valutazione ex post fondata sul punto di impatto del proiettile, laddove il giudizio era stato correttamente compiuto ex ante, considerando le condizioni nelle quali l'imputato aveva sparato e la direzione impressa al colpo.

Va dunque dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche al versamento di una somma a favore della Cassa delle ammende, che si reputa equo determinare in C 3.000,

00. Il ricorrente è tenuto, ino. 'tre, alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA], che liquida in complessivi euro 3.510,00, oltre accessori di legge.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA], che liquida in complessivi euro 3.510,0

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( ALBANIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/11/2020 della CORTE APPELLO di VENEZIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] sono ascritti i reati di: tentato omicidio aggravato in danno di [OSCURATO:PERSONA] (capo 1); porto illegale di pistola clandestina (capo 2), fatti commessi in Oderzo il 4 agosto 2018; detenzione illegale di pistola clandestina (capo 3); detenzione, senza averne fatto denuncia, di n. 37 cartucce (capo 4); ricettazione delle pistole clandestine e delle cartucce (capo 5), fatti commessi in Oderzo sino al 9 agosto 2018. Con sentenza pronunciata in data 19 febbraio 2020 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Treviso aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole dei reati ascritti, condannandolo alla pena ritenuta di giustizia e alle statuizioni civili. Con sentenza pronunciata in data 17 novembre 2020 la Corte di appello di Venezia, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha ridotto la pena inflitta ad anni tre, mesi nove e giorni dieci di reclusione e ridotto la provvisionale in favore della parte civile ad C 25.000, con conferma nel resto. Nella notte tra il 3 e il 4 agosto 2018 l'imputato aveva atteso, nascosto dietro ad una autovettura, il rientro a casa di [OSCURATO:PERSONA] e quindi aveva esploso un colpo di pistola, che aveva attinto la vittima; l'imputato aveva tentato di esplodere altri colpi, ma l'arma si era inceppata. Il colpo di pistola andato a segno aveva attraversato il torace senza ledere organi vitali. Nel corso della successiva perquisizione domiciliare l'imputato era stato rinvenuto nella detenzione di arma clandestina e di munizioni. L'imputato aveva ammesso le proprie responsabilità. 2. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata. Con l'unico motivo viene denunciato difetto di motivazione del giudizio in ordine alla qualificazione giuridica del fatto di cui al capo 1. Il giudizio in ordine alla sussistenza in capo all'imputato della volontà omicidiaria è stato fondato su una ricostruzione del fatto desunta da una delle versioni date dalla persona offesa e sul travisamento di alcuni dati probatori. Sulla base delle dichiarazioni della persona offesa era stato accertato che l'imputato avesse sparato il colpo che aveva attinto la vittima solo dopo un precedente tentativo che era stato vano perché la pistola si era inceppata due volte, consentendo alla vittima di fuggire. Peraltro, in alcune conversazioni telefoniche, ed anche ai carabinieri nell'immediatezza, la vittima aveva riferito che vi era stato un solo inceppamento.La consulenza balistica non aveva accertato che l'arma fosse soggetta ad incepparsi, bensì che era stato necessario percuotere il fondello delle cartucce. L'accertamento doveva, quindi, essere nel senso che era stato sparato un solo colpo di pistola e che l'imputato non aveva infierito sulla vittima caduta a terra, così significando una volontà limitata a cagionare lesioni. Tanto più che la vittima non era mai stata in pericolo di vita. La traiettoria del colpo era stata tale da non ledere organi vitali. Il distretto corporeo attinto era stato la parte posteriore del torace (regione scapolare destra), che non è, nel comune sentire, associata a organi vitali. 3. Il Procuratore generale ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso ha contenuto di merito e ne va, perciò, dichiarata l'inammissibilità. L'unico motivo censura la motivazione del giudizio sull'elemento soggettivo del reato, ma si risolve nella prospettazione di una alternativa lettura dei dati disponibili, reiterativa di argomenti già esposti con l'atto di appello e priva di un effettivo confronto critico con la motivazione resa, in termini congrui ed esenti da vizi logici e giuridici, dalla Corte territoriale. Invero, a fronte di motivazione che ha giustificato il giudizio sulla volontà omicidiaria dell'imputato in ragione delle modalità della condotta - l'imputato aveva atteso l'arrivo della vittima e quindi lo aveva colpito al torace con un colpo di pistola, lo aveva inseguito e aveva tentato, non riuscendovi, di esplodere ulteriori colpi - e del movente - l'imputato aveva forti motivi di rancore nei confronti della vittima, che, non solo, aveva una relazione con la moglie dell'imputato, ma gli aveva anche manifestato disprezzo e scherno -, il motivo evidenzia come, in realtà, le dichiarazioni della persona offesa non giustificavano l'accertamento di una pluralità di tentativi di sparo, mentre la consulenza balistica aveva riscontrato l'efficienza dell'arma, dati che convergevano nel ricostruire il fatto come un unico colpo di pistola - diretto alla regione scapolare destra - cui l'imputato, pur potendolo ben fare, non ne aveva fatto seguire altri, condotta univocamente significativa di una volontà limitata a cagionare lesioni. Viene, dunque, proposta una lettura alternativa del fatto, che si fonda - quanto al numero di colpi di pistola - al contenuto di alcune conversazioni, oggetto di captazione, nel corso delle quali la persona offesa non aveva riferito di una pluralità di "inceppamenti" della pistola e sulla versione data nell'immediatezza agli inquirenti, e - quanto alla "vitalità" del distretto corporeo attinto - alla valorizzazione dello specifico punto di impatto (la regione scapolare destra) rispetto alla zona toracica che lo ricomprende. Si tratta dunque, da una parte, di argomenti che postulano l'esame diretto delle prove ed una rinnovata considerazione dell'intero probatorio, operazione che non è consentita nel giudizio di legittimità, e, dall'altra, compiono una valutazione ex post fondata sul punto di impatto del proiettile, laddove il giudizio era stato correttamente compiuto ex ante, considerando le condizioni nelle quali l'imputato aveva sparato e la direzione impressa al colpo. Va dunque dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche al versamento di una somma a favore della Cassa delle ammende, che si reputa equo determinare in C 3.000, 00. Il ricorrente è tenuto, ino. 'tre, alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA], che liquida in complessivi euro 3.510,00, oltre accessori di legge. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA], che liquida in complessivi euro 3.510,0
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