CassazionedecretoSezione 6Decisione del 7 aprile 2022
Cassazione n. 20760/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 29222-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata presso l'avvocato [OSCURATO:PERSONA]dal quale è rappresentata e difesa, con procura speciale in calce al ricorso; -ricorrente - -contro- FALLIMENTO della [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] , [OSCURATO:PERSONA] , in persona del curatore p.t.; -intimato - avverso la sentenza n. 725/2020 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 05/02/2020; Ric. 2020 n. 29222 sez. M1 -ud. 07-04-2022 -2- udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 07/04/2022 dal Consigliere relatore, dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. propose opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Napoli in accoglimento del ricorso della [OSCURATO:SOCIETA]. per il pagamento della somma di euro 181.149,16 oltre interessi, a titolo di corrispettivo di forniture di materiale per la raccolta differenziata di rifiuti effettuate nel 2008 in favore dell’opponente, eccependo l’’inesistenza di un vincolo contrattuale tra le parti, atteso che la ricorrente monitoria non aveva eseguito le forniture in questione in suo favore, ma al Comune di Forio. Il Tribunale accolse l’opposizione, revocando il decreto ingiuntivo. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. appellò tale sentenza; il giudizio fu interrotto nel 2018 a seguito del fallimento della società opponente, e poi riassunto. La curatela non si costituì. Con sentenza del 17.2.2020, la Corte territoriale rigettò l’appello, osservando che: premesso che la società opponente aveva dichiarato di voler conseguire una pronuncia da far valere nei confronti della società fallita una volta che quest’ultima fosse tornata in bonis, la [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA].-quale società partecipata di diritto privato affidataria di servizio pubblico- era soggetto distinto dal Comune di Forio ed assoggettabile a fallimento; non era stato provato che tra le parti fosse stato concluso un accordo contrattuale avente ad oggetto le suddette forniture, posto che nel procedimento monitorio erano state prodotte le sole fatture; in mancanza di atto scritto, dalle prove testimoniali si evinceva che il direttore della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. si era recato presso la sede della [OSCURATO:SOCIETA]., insieme ad un assessore, per concordare il Ric. 2020 n. 29222 sez. M1 -ud. 07-04-2022 -3- prezzo dei kit per la raccolta differenziata e i relativi tempi di consegna, ma non era stata prodotta la bolla di consegna che s’assumeva sottoscritta dal suddetto direttore; gli elementi acquisiti comprovavano solo l’esistenza di contatti e trattative tra le due società, ma non anche la conclusione di un contratto. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ricorre in cassazione con due motivi. Non si è costituita la curatela fallimentare. [OSCURATO:PERSONA] Il primo motivo deduce omesso esame di fatto decisivo, oggetto di discussione, in ordine alla conclusione del contratto di fornitura che era desumibile dalle prove testimoniali assunte e, in particolare, dalla circostanza dell’avvenuta consegna della merce. Il secondo motivo denunzia nullità della sentenza per omessa, insufficiente, contraddittoria e sostanzialmente apparente e perplessa motivazione, come desumibile dalle affermazioni ivi contenute, tra loro inconciliabili. In particolare, la ricorrente società si duole che la Corte d’appello non abbia ritenuto concluso il contratto di fornitura, pur avendo dato atto che tra le due società fosse intercorsa una trattativa sulla qualità e sul prezzo della merce , regolarmente consegnata, non essendo riscontrabile l’esplicitazione delle ragioni che hanno condotto alla decisione impugnata. Il primo motivo è inammissibile, in quanto diretto a ribaltare l’interpretazione della Corte territoriale circa la stipula del contratto di fornitura fondata sull’esame delle prove testimoniali assunte. Inoltre, l’inammissibilità discende anche dalla doppia conforme decisione di merito preclusiva della denuncia dell’omesso esame, a norma dell’art. 348ter, c.5, c.p.c. Il secondo motivo è parimenti inammissibile poiché teso al riesame dei fatti, ovvero a ribaltarne l’interpretazione del giudice di secondo grado Ric. 2020 n. 29222 sez. M1 -ud. 07-04-2022 -4- in ordine alla stipula del contratto di fornitura, esplicitata in maniera chiara e sufficiente. Al riguardo, va osservato che, in tema di ricorso per cassazione, l'errore di valutazione in cui sia incorso il giudice di merito - e che investe l'apprezzamento della fonte di prova come dimostrativa (o meno) del fatto che si intende provare - non è mai sindacabile nel giudizio di legittimità, a differenza dell'errore di percezione che cade sulla ricognizione del contenuto oggettivo della prova (Cass., n. 7187/22; n. 27033/18). Nel caso concreto, la ricorrente si duole di un asserito erroneo apprezzamento delle prove testimoniali come dimostrative del fatto della stipula contrattuale, attraverso una critica, dunque, inammissibile in questa sede. Va altresì rilevato che la doglianza concernente la contraddittorietà della motivazione è inammissibile perché declinata sulla base della pregressa formulazione dell’art. 360, c.1, n.5, c.p.c. inapplicabile ratione temporis. Nulla per le spese, attesa la mancata costituzione della parte intimata. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell’art. 13, comma 1quater, del d.p.r. n.115/02, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il