CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 3 maggio 2022
Cassazione n. 23557/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/07/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Roma confermava la pronuncia resa in primo grado dal Tribunale di Roma in data 16/11/2017 che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni uno, mesi due e giorni venti di reclusione ed euro 300 di multa ciascuno per il reato di rapina aggravata in concorso. Avverso detta sentenza, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], è stato proposto ricorso per cassazione per lamentare: -violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla sussistenza degli elementi costitutivi della rapina impropria (motivo unico). Ritenuto che: il motivo è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito; Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 03/05/2022. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Agostinacchio [OSCURATO:PERSONA] LERIPn' oggi 1 6 GI