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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 aprile 2022

Cassazione n. 22538/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/09/2020 del [OSCURATO:PERSONA] di VENEZIA1%-~5 udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto appello contro la sentenza con cui il Giudice di pace di Venezia ha condannato il predetto alla pena di euro 10.000,00 di multa per il reato di cui all'art. 14, comma 5-ter, d.

Igs. n. 286 del 1998.

Il Tribunale di Venezia, preso atto della inappellabilità della sentenza, ha qualificato l'appello come ricorso per cassazione e ne ha disposto la trasmissione alla Corte di cassazione.

2. Il difensore impugnante, però, non risulta iscritto all'albo dei difensori abilitati all'esercizio della professione dinnanzi alla Corte di cassazione.

Il difetto di legittimazione all'impugnazione, data la necessità che il ricorso per cassazione sia in ogni caso sottoscritto, a pena d'inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione, determina l'inammissibilità del ricorso.

Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla medesima legge n. 103 del 2017.

3. Segue alla dichiarazione di inammissibilità la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, che si stima equa, in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso il 28 aprile 2022 Il co esten

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/09/2020 del [OSCURATO:PERSONA] di VENEZIA1%-~5 udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto appello contro la sentenza con cui il Giudice di pace di Venezia ha condannato il predetto alla pena di euro 10.000,00 di multa per il reato di cui all'art. 14, comma 5-ter, d. Igs. n. 286 del 1998. Il Tribunale di Venezia, preso atto della inappellabilità della sentenza, ha qualificato l'appello come ricorso per cassazione e ne ha disposto la trasmissione alla Corte di cassazione. 2. Il difensore impugnante, però, non risulta iscritto all'albo dei difensori abilitati all'esercizio della professione dinnanzi alla Corte di cassazione. Il difetto di legittimazione all'impugnazione, data la necessità che il ricorso per cassazione sia in ogni caso sottoscritto, a pena d'inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione, determina l'inammissibilità del ricorso. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla medesima legge n. 103 del 2017. 3. Segue alla dichiarazione di inammissibilità la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, che si stima equa, in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 28 aprile 2022 Il co esten
Sentenza Cassazione n. 22538/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris