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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 10148/2023

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ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 23755/2020R.G. proposto da Agenzia delle [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio ex legein Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentante p.t.,corrente in [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] (GE), con l’avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Genova, [OSCURATO:PERSONA] 48/6 -controricorrentee ricorrente incidentale- Oggetto: accise sugli alcolici 36– 23755 - 2020 – 14/03 /2023 MMF avverso la sentenza della Commissione Tributaria regionale della Liguria, Genova, n. 163/06/2020, pronunciata il 25 giugno 2019 e depositata l’11 febbraio 2020, non notificata.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14 marzo2023 dal Co: Marcello M. Fracanzani; RILEVATO 1.L’Avvocatura generale dello Stato ricorre avverso la sentenza n. 163/06/2020 della CTR per la Liguria che, rigettando l’appello dell’Ufficio, ha confermato la sentenza di primo grado sancendo l’illegittimità dell’avviso di pagamento emesso dall’Ufficio delle Dogane di Genova nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]..

L’atto impugnato era infatti stato emesso a seguito dalla mancata chiusura di un documento accise relativo ad un carico di Vodka, collegato a sua volta ad unsecondo carico di merce identica che non fu possibile consegnare per il malore accusato dall’autista.

Riteneva la CTR che la società contribuente fosse estranea al trasporto del secondo carico, oggetto di sequestro in [OSCURATO:PERSONA]. 2.Ricorre per la cassazione della sentenza l’Amministrazione finanziaria che svolge due motivi di ricorso, cui replica la società contribuente con controricorso e ricorso incidentale.

In prossimità dell’adunanza la parte privata ha depositato istanza di sospensione ex art. 1,comma 197, l. n. 197/22.

Nelle more della pubblicazione della presente ordinanza è intervenuto l’art. 20 lett. c) del d.l. 30 marzo 2023, n. 34, che ha modificato i termini per la presentazione della domanda di definizione agevolata e per la conseguente sospensione del giudizio su istanza di parte.

PQM La Corte sospende il giudizio fino al 10ottobre 2023 e rinvia l a trattazione dell’affare a nuovo ruolo.

Così deciso in Roma,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 23755/2020R.G. proposto da Agenzia delle [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio ex legein Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentante p.t.,corrente in [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] (GE), con l’avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Genova, [OSCURATO:PERSONA] 48/6 -controricorrentee ricorrente incidentale- Oggetto: accise sugli alcolici 36– 23755 - 2020 – 14/03 /2023 MMF avverso la sentenza della Commissione Tributaria regionale della Liguria, Genova, n. 163/06/2020, pronunciata il 25 giugno 2019 e depositata l’11 febbraio 2020, non notificata. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14 marzo2023 dal Co: Marcello M. Fracanzani; RILEVATO 1.L’Avvocatura generale dello Stato ricorre avverso la sentenza n. 163/06/2020 della CTR per la Liguria che, rigettando l’appello dell’Ufficio, ha confermato la sentenza di primo grado sancendo l’illegittimità dell’avviso di pagamento emesso dall’Ufficio delle Dogane di Genova nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA].. L’atto impugnato era infatti stato emesso a seguito dalla mancata chiusura di un documento accise relativo ad un carico di Vodka, collegato a sua volta ad unsecondo carico di merce identica che non fu possibile consegnare per il malore accusato dall’autista. Riteneva la CTR che la società contribuente fosse estranea al trasporto del secondo carico, oggetto di sequestro in [OSCURATO:PERSONA]. 2.Ricorre per la cassazione della sentenza l’Amministrazione finanziaria che svolge due motivi di ricorso, cui replica la società contribuente con controricorso e ricorso incidentale. In prossimità dell’adunanza la parte privata ha depositato istanza di sospensione ex art. 1,comma 197, l. n. 197/22. Nelle more della pubblicazione della presente ordinanza è intervenuto l’art. 20 lett. c) del d.l. 30 marzo 2023, n. 34, che ha modificato i termini per la presentazione della domanda di definizione agevolata e per la conseguente sospensione del giudizio su istanza di parte. PQM La Corte sospende il giudizio fino al 10ottobre 2023 e rinvia l a trattazione dell’affare a nuovo ruolo. Così deciso in Roma,
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