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Corte di giustizia UEsentenzaDecisione del 10 novembre 1993

Corte di giustizia UE/1993

ECLI:EU:C:1993:879
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

61993C0031

CONCLUSIONI DELL'[OSCURATO:PERSONA]

presentate il 10 novembre 1993 ( *1 ) [OSCURATO:PERSONA] Presidente,

[OSCURATO:PERSONA],

1. Con il presente ricorso per inadempimento la [OSCURATO:PERSONA] contesta la mancata trasposizione, da parte del Regno del Belgio, delle direttive 90/490/CEE ( 1 ) e 90/506/CEE ( 2 ) che avrebbero dovuto entrambe essere attuate il 1° gennaio 1991.

Il governo belga non contesta il fatto che le direttive non siano state attuate entro i termini prescritti.

2. [OSCURATO:PERSONA] conclude che la Corte voglia: 1) dichiarare che il Regno del Belgio, non avendo adottato entro il termine prescritto i provvedimenti legislativi, regolamentari ed amministrativi necessari per conformarsi alle disposizioni della direttiva della [OSCURATO:PERSONA] 25 settembre 1990, 90/490/CEE, che modifica alcuni allegati della direttiva del Consiglio 77/93/CEE concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali e ai prodotti vegetali, e della direttiva della [OSCURATO:PERSONA] 26 settembre 1990, 90/506/CEE, che modifica l'allegato IV della direttiva 77/93/CEE, è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in virtù del Trattato CEE; 2) condannare il Regno del Belgio alle spese.

3. Nel parere motivato 20 novembre 1991 la [OSCURATO:PERSONA] ha fissato per lo Stato convenuto un termine di due mesi per adempiere gli obblighi che derivano per esso dalle direttive 90/490/CEE e 90/506/CEE.

Questo termine è decorso inutilmente.

Nella fase scritta del procedimento dinanzi alla Corte di giustizia il governo belga ha osservato che gli atti che recepiscono la direttiva stavano per essere adottati.

Tuttavia, prima della fine della fase scritta del procedimento non è stata fatta alcuna comunicazione in ordine ad un'eventuale trasposizione delle direttive.

Occorre pertanto partire dalla constatazione che le direttive non sono state attuate.

4. Stando così le cose, vi propongo di accogliere le conclusioni della [OSCURATO:PERSONA]. ( *1 ) Lingua originale: il tedesco. ( 1 ) Ottava direttiva della [OSCURATO:PERSONA] 25 settembre 1990, che modifica alcuni allegati della direttiva del Consiglio 77/93/CEE, concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali ( GU L 271 del 3.10.1990, pag. 28 ). ( 2 ) Nona direttiva della [OSCURATO:PERSONA] 26 settembre 1990, che modifica l'allegato IV della direttiva del Consiglio 77/93/CEE, concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali ( GU L 282 del 13.10.1990, pag. 67 ).

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
61993C0031 CONCLUSIONI DELL'[OSCURATO:PERSONA] presentate il 10 novembre 1993 ( *1 ) [OSCURATO:PERSONA] Presidente, [OSCURATO:PERSONA], 1. Con il presente ricorso per inadempimento la [OSCURATO:PERSONA] contesta la mancata trasposizione, da parte del Regno del Belgio, delle direttive 90/490/CEE ( 1 ) e 90/506/CEE ( 2 ) che avrebbero dovuto entrambe essere attuate il 1° gennaio 1991. Il governo belga non contesta il fatto che le direttive non siano state attuate entro i termini prescritti. 2. [OSCURATO:PERSONA] conclude che la Corte voglia: 1) dichiarare che il Regno del Belgio, non avendo adottato entro il termine prescritto i provvedimenti legislativi, regolamentari ed amministrativi necessari per conformarsi alle disposizioni della direttiva della [OSCURATO:PERSONA] 25 settembre 1990, 90/490/CEE, che modifica alcuni allegati della direttiva del Consiglio 77/93/CEE concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali e ai prodotti vegetali, e della direttiva della [OSCURATO:PERSONA] 26 settembre 1990, 90/506/CEE, che modifica l'allegato IV della direttiva 77/93/CEE, è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in virtù del Trattato CEE; 2) condannare il Regno del Belgio alle spese. 3. Nel parere motivato 20 novembre 1991 la [OSCURATO:PERSONA] ha fissato per lo Stato convenuto un termine di due mesi per adempiere gli obblighi che derivano per esso dalle direttive 90/490/CEE e 90/506/CEE. Questo termine è decorso inutilmente. Nella fase scritta del procedimento dinanzi alla Corte di giustizia il governo belga ha osservato che gli atti che recepiscono la direttiva stavano per essere adottati. Tuttavia, prima della fine della fase scritta del procedimento non è stata fatta alcuna comunicazione in ordine ad un'eventuale trasposizione delle direttive. Occorre pertanto partire dalla constatazione che le direttive non sono state attuate. 4. Stando così le cose, vi propongo di accogliere le conclusioni della [OSCURATO:PERSONA]. ( *1 ) Lingua originale: il tedesco. ( 1 ) Ottava direttiva della [OSCURATO:PERSONA] 25 settembre 1990, che modifica alcuni allegati della direttiva del Consiglio 77/93/CEE, concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali ( GU L 271 del 3.10.1990, pag. 28 ). ( 2 ) Nona direttiva della [OSCURATO:PERSONA] 26 settembre 1990, che modifica l'allegato IV della direttiva del Consiglio 77/93/CEE, concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali ( GU L 282 del 13.10.1990, pag. 67 ).
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