Corte di giustizia UEsentenza
Corte di giustizia UE n. 2201/2010
ECLI:EU:C:2010:665
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Causa C‑296/10
[OSCURATO:PERSONA]
contro
[OSCURATO:PERSONA]
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’[OSCURATO:PERSONA])
«Cooperazione giudiziaria in materia civile — Competenza, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale
— Regolamento (CE) n. 2201/2003 — Litispendenza — Azione di merito per l’affidamento di un minore e domanda di provvedimenti provvisori per l’affidamento dello stesso minore»
Massime della sentenza
1.
Cooperazione giudiziaria in materia civile — Competenza, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale
e in materia di responsabilità genitoriale — Regolamento n. 2201/2003 — Competenza in materia di diritto di affidamento —
Litispendenza
(Regolamento del Consiglio n. 2201/2003, artt. 19, n. 2, e 20)
2.
Cooperazione giudiziaria in materia civile — Competenza, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale
e in materia di responsabilità genitoriale — Regolamento n. 2201/2003 — Competenza in materia di diritto di affidamento —
Litispendenza
(Regolamento del Consiglio n. 2201/2003, art. 19, n. 2)
3.
Cooperazione giudiziaria in materia civile — Competenza, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale
e in materia di responsabilità genitoriale — Regolamento n. 2201/2003 — Competenza in materia di diritto di affidamento —
Litispendenza
(Regolamento del Consiglio n. 2201/2003, art. 19, n. 2)
1.
Le disposizioni dell’art. 19, n. 2, del regolamento n. 2201/2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione
delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento n. 1347/2000,
non trovano applicazione qualora all’autorità giurisdizionale di uno Stato membro, adita preventivamente per decidere della
responsabilità genitoriale, sia chiesta solo l’adozione di provvedimenti provvisori ex art. 20 di detto regolamento e l’autorità
giurisdizionale di un altro Stato membro, competente a conoscere del merito ai sensi del medesimo regolamento, sia adita successivamente
con una domanda diretta ad ottenere gli stessi provvedimenti, vuoi in via provvisoria, vuoi a titolo definitivo.
Difatti, l’art. 20 del regolamento n. 2201/2003 non può essere considerato una disposizione che attribuisce competenza di
merito. Inoltre, l’applicazione di detta disposizione non impedisce che sia adito il giudice competente nel merito. L’art. 20,
n. 2, del citato regolamento previene ogni rischio di contraddizione tra una decisione che concede provvedimenti provvisori
ai sensi dell’art. 20 e una decisione adottata dal giudice competente nel merito, poiché prevede che i provvedimenti provvisori
a norma di tale art. 20, n. 1, cessino di essere applicabili quando l’autorità giurisdizionale competente a conoscere del
merito abbia adottato i provvedimenti che essa ritiene appropriati.
(v. punti 70-71, 86 e dispositivo)
2.
Il fatto che un’autorità giurisdizionale di uno Stato membro sia adita nell’ambito di un procedimento sommario, in particolare
ai fini del diritto di affidamento di minori, o che sia presa una decisione nell’ambito di un tale procedimento e che non
risulti da alcun elemento dell’atto introduttivo di giudizio o della decisione adottata che il giudice del procedimento sommario
sia competente ai sensi del regolamento n. 2201/2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni
in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento n. 1347/2000, non esclude necessariamente
l’esistenza, come eventualmente ammesso dal diritto interno di tale Stato membro, di una domanda di merito connessa a quella
di provvedimenti provvisori e contenente elementi che dimostrino la competenza del giudice adito ai sensi di tale regolamento.
In un simile contesto, spetta al giudice adito successivamente verificare d’ufficio se la decisione del giudice adito per
primo, nel concedere provvedimenti provvisori, fosse soltanto preliminare ad una decisione ulteriore adottata con maggior
cognizione di causa in circostanze che non siano più caratterizzate dall’urgenza di decidere. Il giudice successivamente adito
dovrebbe peraltro verificare se esista un’unità processuale tra la richiesta di provvedimenti provvisori e la domanda di merito
introdotta in seguito.
(v. punti 80, 86 e dispositivo)
3.
Quando l’autorità giurisdizionale adita successivamente, nonostante gli sforzi profusi per informarsi presso la parte che
eccepisce la litispendenza, presso l’autorità giurisdizionale preventivamente adita e presso l’autorità centrale, non dispone
di alcun elemento che permetta di determinare l’oggetto e il titolo di una domanda introdotta dinanzi ad un’altra autorità
giurisdizionale e che sia diretto, in particolare, a dimostrare la competenza di questa autorità giurisdizionale conformemente
al regolamento n. 2201/2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale
e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento n. 1347/2000 e, a causa di particolari circostanze,
l’interesse del minore richieda l’adozione di una decisione che possa essere riconosciuta in Stati membri diversi da quello
dell’autorità giurisdizionale successivamente adita, spetta a quest’ultima autorità giurisdizionale, decorso un termine ragionevole
perché sia data risposta ai suoi quesiti, proseguire l’esame della domanda di cui è stata investita. La durata di tale periodo
di tempo ragionevole deve tener conto dell’interesse superiore del minore nelle specifiche circostanze della controversia.
In tale contesto, si deve ricordare che il regolamento n. 2201/2003 ha lo scopo, nell’interesse superiore del minore, di permettere
al giudice che è più vicino a quest’ultimo e che, per questo, conosce meglio la sua situazione e il suo grado di sviluppo,
di adottare le decisioni necessarie.
(v. punti 82-84, 86 e dispositivo)
SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione)
9 novembre 2010 (
*
)
«Cooperazione giudiziaria in materia civile – Competenza, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale
– Regolamento (CE) n. 2201/2003 – Litispendenza – Azione di merito per l’affidamento di un minore e domanda di provvedimenti provvisori per l’affidamento dello stesso minore»
Nel procedimento C‑296/10,
avente ad oggetto una domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 267 TFUE, dall’[OSCURATO:PERSONA] (Germania), con decisione 31 maggio 2010, pervenuta in cancelleria il 16 giugno 2010, nella causa
[OSCURATO:PERSONA]
contro
[OSCURATO:PERSONA]
,
LA CORTE (Seconda Sezione),
composta dal sig. J.N. [OSCURATO:PERSONA], presidente di sezione, dai sigg. A. Arabadjiev, A. Rosas (relatore), U. Lõhmus e A. Ó Caoimh,
giudici,
avvocato generale: sig. N. Jääskinen
cancelliere: sig. B. Fülöp, amministratore
vista la decisione del presidente della Corte 15 luglio 2010 di sottoporre il rinvio pregiudiziale a un procedimento accelerato
conformemente agli artt. 23 bis dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea e 104 bis, primo comma, del regolamento
di procedura della Corte,
vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 27 settembre 2010,
considerate le osservazioni presentate:
– per la sig.ra [OSCURATO:PERSONA], dall’avv. B. Steinacker, Rechtsanwältin;
– per il governo tedesco, dal sig. T. Henze e dalla sig.ra J. Kemper, in qualità di agenti;
– per il governo ceco, dal sig. M. Smolek, in qualità di agente;
– per il governo spagnolo, dal sig. J.M. [OSCURATO:PERSONA], in qualità di agente;
– per il governo francese, dal sig. G. de Bergues e dalla sig.ra B. Beaupère‑Manokha, in qualità di agenti;
– per il governo del [OSCURATO:PERSONA], dalla sig.ra F. Penlington, in qualità di agente;
– per la [OSCURATO:PERSONA] europea, dalle sig.re A.‑M. Rouchaud-Joët e S. Grünheid, in qualità di agenti,
sentito l’avvocato generale,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1
La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione del regolamento (CE) del Consiglio 27 novembre 2003, n. 2201,
relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità
genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000 (GU L 338, pag. 1).
2
Tale domanda è stata proposta nell’ambito di una controversia tra la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] e il sig. M. [OSCURATO:PERSONA] in merito
all’affidamento del loro figlio Merlín.
Contesto normativo
3
Prima del regolamento n. 2201/2003 era in vigore il regolamento (CE) del Consiglio 29 maggio 2000, n. 1347, relativo alla
competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di potestà dei genitori
sui figli di entrambi i coniugi (GU L 160, pag. 19). Il regolamento n. 1347/2000 è stato abrogato dal regolamento n. 2201/2003,
di più vasto ambito di applicazione.
4
I ‘considerando’ dodicesimo, sedicesimo e ventunesimo del regolamento n. 2201/2003 enunciano quanto segue:
«(12) È opportuno che le regole di competenza in materia di responsabilità genitoriale accolte nel presente regolamento si informino
all’interesse superiore del minore e in particolare al criterio di vicinanza. Ciò significa che la competenza giurisdizionale
appartiene anzitutto ai giudici dello Stato membro in cui il minore risiede abitualmente, salvo ove si verifichi un cambiamento
della sua residenza o in caso di accordo fra i titolari della responsabilità genitoriale.
(…)
(16) Il presente regolamento non osta a che i giudici di uno Stato membro adottino, in casi di urgenza, provvedimenti provvisori
o cautelari relativi alle persone presenti in quello Stato o ai beni in esso situati.
(…)
(21) Il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni rese in uno Stato membro dovrebbero fondarsi sul principio della fiducia
reciproca e i motivi di non riconoscimento dovrebbero essere limitati al minimo indispensabile».
5
Ai termini dell’art. 2 del regolamento n. 2201/2003:
«Ai fini del presente regolamento valgono le seguenti definizioni:
1) “autorità giurisdizionale”: tutte le autorità degli Stati membri competenti per le materie rientranti nel campo di applicazione
del presente regolamento a norma dell’articolo 1;
(…)
4) “decisione”: una decisione (...) emessa dal giudice di uno Stato membro (...) relativa alla responsabilità genitoriale, a
prescindere dalla denominazione usata per la decisione, quale ad esempio decreto, sentenza o ordinanza;
(…)
7) “responsabilità genitoriale”: i diritti e doveri di cui è investita una persona fisica o giuridica in virtù di una decisione
giudiziaria, della legge o di un accordo in vigore riguardanti la persona o i beni di un minore. Il termine comprende, in
particolare, il diritto di affidamento e il diritto di visita;
(…)
9) “diritto di affidamento”: i diritti e doveri concernenti la cura della persona di un minore, in particolare il diritto di
intervenire nella decisione riguardo al suo luogo di residenza;
(…)».
6
L’art. 8, n. 1, di detto regolamento così recita:
«Le autorità giurisdizionali di uno Stato membro sono competenti per le domande relative alla responsabilità genitoriale su
un minore, se il minore risiede abitualmente in quello Stato membro alla data in cui sono adit[e]».
7
L’art. 16 del regolamento n. 2201/2003, rubricato «Adizione di un’autorità giurisdizionale», dispone quanto segue:
«1. L’autorità giurisdizionale si considera adita:
a) alla data in cui la domanda giudiziale o un atto equivalente è depositato presso l’autorità giurisdizionale, purché successivamente
l’attore non abbia omesso di prendere tutte le misure cui era tenuto affinché fosse effettuata la notificazione al convenuto;
o
b) se l’atto deve essere notificato prima di essere depositato presso l’autorità giurisdizionale, alla data in cui l’autorità
competente ai fini della notificazione lo riceve, purché successivamente l’attore non abbia omesso di prendere tutte le misure
cui era tenuto affinché l’atto fosse depositato presso l’autorità giurisdizionale».
8
Secondo l’art. 17 del medesimo regolamento:
«L’autorità giurisdizionale di uno Stato membro, investita di una controversia per la quale il presente regolamento non prevede
la sua competenza e per la quale, in base al presente regolamento, è competente un’autorità giurisdizionale di un altro Stato
membro, dichiara d’ufficio la propria incompetenza».
9
In forza dell’art. 19, nn. 2 e 3, del suddetto regolamento:
«2. Qualora dinanzi a autorità giurisdizionali di Stati membri diversi siano state proposte domande sulla responsabilità genitoriale
su uno stesso minore, aventi il medesimo oggetto e il medesimo titolo, l’autorità giurisdizionale successivamente adita sospende
d’ufficio il procedimento finché non sia stata accertata la competenza dell’autorità giurisdizionale preventivamente adita.
3. Quando la competenza dell’autorità giurisdizionale preventivamente adita è stata accertata, l’autorità giurisdizionale
successivamente adita dichiara la propria incompetenza a favore dell’autorità giurisdizionale preventivamente adita.
In tal caso la parte che ha proposto la domanda davanti all’autorità giurisdizionale successivamente adita può promuovere
l’azione dinanzi all’autorità giurisdizionale preventivamente adita».
10
L’art. 20 del medesimo regolamento, rubricato «Provvedimenti provvisori e cautelari», così dispone:
«1. In casi d’urgenza, le disposizioni del presente regolamento non ostano a che le autorità giurisdizionali di uno Stato
membro adottino i provvedimenti provvisori o cautelari previsti dalla legge interna, relativamente alle persone presenti in
quello Stato o ai beni in esso situati, anche se, a norma del presente regolamento, è competente a conoscere nel merito l’autorità
giurisdizionale di un altro Stato membro.
2. I provvedimenti adottati in esecuzione del paragrafo 1 cessano di essere applicabili quando l’autorità giurisdizionale
dello Stato membro competente in virtù del presente regolamento a conoscere del merito abbia adottato i provvedimenti ritenuti
appropriati».
11
Gli arrt. 21 e segg. del regolamento n. 2201/2003 riguardano il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni. In particolare,
l’art. 21, n. 1, enuncia che le decisioni pronunciate in uno Stato membro sono riconosciute negli altri Stati membri senza
che sia necessario il ricorso ad alcun procedimento.
12
L’art. 24 del regolamento n. 2201/2003 stabilisce che non si può procedere al riesame della competenza giurisdizionale del
giudice dello Stato membro d’origine.
Fatti e procedimenti in corso
13
Come risulta dalla decisione di rinvio, dai fatti riferiti nella sentenza 15 luglio 2010, causa C‑256/09, [OSCURATO:PERSONA] (non ancora
pubblicata nella Raccolta), e dal fascicolo processuale trasmesso alla Corte dal giudice remittente, verso la metà del 2005
la sig.ra [OSCURATO:PERSONA], cittadina tedesca, andava a vivere in Spagna con il sig. [OSCURATO:PERSONA], cittadino spagnolo [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] nascevano, il 31 maggio 2006, con parto prematuro, due gemelli, un maschio, Merlín, e una femmina, Samira.
Il sig. [OSCURATO:PERSONA] riconosceva i figli. In quanto conviventi more uxorio, i genitori erano titolari di un diritto di affidamento
congiunto ai sensi del diritto spagnolo. I figli hanno la doppia cittadinanza, tedesca e spagnola.
14
I rapporti tra la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] e il sig. [OSCURATO:PERSONA] si deterioravano e la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] manifestava l’intenzione
di tornare in Germania con i figli; il sig. [OSCURATO:PERSONA] inizialmente si opponeva a tale progetto. Il 30 gennaio 2007 le parti
concludevano un accordo notarile, che sarebbe divenuto esecutivo una volta che fosse stato approvato da un giudice, ai termini
del quale la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] poteva rientrare in Germania con i figli.
15
La figlia Samira, sopraggiunte complicazioni e dovendo subire un intervento chirurgico, non poteva essere dimessa dall’ospedale
alla data prevista per la partenza. La sig.ra [OSCURATO:PERSONA] rientrava, quindi, in Germania con il figlio Merlín, il 2 febbraio
2007. È controverso tra le parti principali se in quella particolare situazione il sig. [OSCURATO:PERSONA] fosse ancora favorevole
alla partenza della sig.ra [OSCURATO:PERSONA] con Merlín.
16
La residenza dei membri della famiglia non è mutata dal giorno della partenza della sig.ra [OSCURATO:PERSONA] il 2 febbraio 2007.
17
Tra le parti principali pendono tre procedimenti:
– il primo, in Spagna, dinanzi al [OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA] n. 4 di [OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA], proposto dal sig. [OSCURATO:PERSONA], riguarda la concessione di provvedimenti provvisori. Non è escluso che, a determinate condizioni, tale procedimento
possa essere ritenuto un procedimento nel merito volto al conferimento del diritto di affidamento dei minori Merlín e Samira;
– il secondo, in Germania, proposto dal sig. [OSCURATO:PERSONA], concerne l’exequatur della decisione 8 novembre 2007 del [OSCURATO:PERSONA]
de [OSCURATO:PERSONA] n. 4 di [OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA], che concedeva provvedimenti provvisori. Si tratta del procedimento
che ha dato origine alla succitata sentenza [OSCURATO:PERSONA];
– il terzo, in Germania, proposto dalla sig.ra [OSCURATO:PERSONA], riguarda il conferimento del diritto di affidamento degli stessi minori.
Si tratta del procedimento che ha dato origine alla domanda di pronuncia pregiudiziale.
Il procedimento avviato in Spagna per ottenere provvedimenti provvisori quanto all’affidamento dei minori ed eventualmente
una decisione nel merito
18
Non sentendosi più vincolato dall’accordo notarile del 30 gennaio 2007, il sig. [OSCURATO:PERSONA] avviava, nel giugno 2007, dinanzi
al [OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA] n. 4 di [OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA], un procedimento diretto ad ottenere provvedimenti provvisori
e, in particolare, il conferimento del diritto di affidamento dei figli Merlín e Samira.
19
L’udienza aveva luogo il 26 settembre 2007. La sig.ra [OSCURATO:PERSONA] vi era rappresentata e svolgeva osservazioni scritte.
20
Con decisione 8 novembre 2007 il [OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA] n. 4 di [OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA] si dichiarava competente
e adottava provvedimenti urgenti e provvisori, relativi segnatamente al diritto di affidamento dei minori. Tale decisione
veniva rettificata con decisione del 28 novembre successivo.
21
Secondo quanto acquisito agli atti, per il diritto spagnolo, qualora, prima della presentazione di una domanda nel merito,
siano richiesti e ottenuti provvedimenti provvisori, gli effetti di questi ultimi persistono solo se la domanda principale
in sede contenziosa è presentata entro 30 giorni dall’adozione dei provvedimenti provvisori.
22
Verso il mese di gennaio 2008, ad una data non precisata né risultante da alcun documento del fascicolo trasmesso dal giudice
del rinvio, il sig. [OSCURATO:PERSONA] avrebbe chiesto una decisione nel merito al [OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA] n. 4 di [OSCURATO:PERSONA]
de [OSCURATO:PERSONA]. Secondo la sig.ra [OSCURATO:PERSONA], tale domanda sarebbe tardiva.
23
Con decisione 28 ottobre 2008 il [OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA] n. 4 di [OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA] prendeva posizione sulla
questione dell’«autorità giurisdizionale preventivamente adita» ai sensi dell’art. 19, n. 3, del regolamento n. 2201/2003,
osservando di aver già risolto la questione della propria competenza con la decisione 8 novembre 2007 e ricordando i diversi
criteri di collegamento de facto citati in tale decisione. Avendo accolto la domanda di provvedimenti provvisori quanto all’affidamento
dei minori il 28 giugno 2007, mentre il giudice tedesco era stato adito dalla madre solo nel mese di settembre 2007, il [OSCURATO:PERSONA]
de [OSCURATO:PERSONA] n. 4 di [OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA] si considerava «autorità giurisdizionale preventivamente adita» e
si dichiarava competente a giudicare conformemente all’art. 16 del regolamento n. 2201/2003.
24
Con sentenza 21 gennaio 2010 l’[OSCURATO:PERSONA] de Madrid (Spagna), a seguito dell’appello della sig.ra [OSCURATO:PERSONA], confermava
la decisione 28 ottobre 2008 considerando che, per l’applicazione dell’art. 16 del regolamento n. 2201/2003, la prima domanda
fosse quella di provvedimenti provvisori depositata, conformemente al diritto spagnolo, dinanzi al [OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA]
n. 4 di [OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA] prima della presentazione della domanda al giudice tedesco. Da parte sua, l’art. 20 del
regolamento n. 2201/2003, invocato dalla sig.ra [OSCURATO:PERSONA], quand’anche applicabile alla fattispecie, non stabilirebbe alcuna
regola in materia di competenza, ma concernerebbe unicamente l’adozione di provvedimenti provvisori e cautelari soltanto in
caso d’urgenza; la competenza, che è oggetto della fattispecie, sarebbe determinata invece a norma dell’art. 19 del regolamento.
Tale soluzione sarebbe peraltro conforme alle disposizioni dell’art. 22, n. 3, della legge organica sul potere giudiziario
([OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA]).
Il procedimento avviato in Germania per l’exequatur della decisione 8 novembre 2007 del [OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA] n. 4
di [OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA]
25
Si tratta del procedimento che ha dato origine alla sentenza [OSCURATO:PERSONA] succitata. Il sig. [OSCURATO:PERSONA] aveva inizialmente
richiesto, tra l’altro, la restituzione del figlio Merlín e presentato, in via cautelare, un ricorso inteso a far riconoscere
l’esecutività della decisione emessa dal [OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA] n. 4 di [OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA]. In un secondo tempo,
ha richiesto con priorità l’exequatur di tale decisione. L’[OSCURATO:PERSONA], con decisione 3 luglio 2008, e l’[OSCURATO:PERSONA] (Germania), con decisione in appello 22 settembre 2008, concedevano indi l’exequatur della decisione del giudice
spagnolo.
26
Su ricorso per cassazione (Revision) proposto dalla sig.ra [OSCURATO:PERSONA], il Bundesgerichtshof (Germania) sottoponeva alla Corte
una questione pregiudiziale. Con la sentenza [OSCURATO:PERSONA] succitata quest’ultima rispondeva che le disposizioni degli artt. 21
e segg. del regolamento n. 2201/2003 non si applicano a provvedimenti provvisori, in materia di diritto di affidamento, rientranti
nell’art. 20 di detto regolamento.
27
In particolare, al punto 76 della detta sentenza la Corte ha dichiarato che, quando la competenza di merito, ai sensi del
regolamento n. 2201/2003, di un giudice che ha disposto provvedimenti provvisori non risulta, con tutta evidenza, dagli elementi
della decisione adottata, o quando tale decisione non contiene una motivazione scevra da qualsivoglia ambiguità, relativa
alla competenza di merito di questo giudice, mediante il riferimento ad uno dei criteri di competenza previsti dagli artt. 8‑14
del suddetto regolamento, si può concludere che detta decisione non è stata adottata nel rispetto delle regole di competenza
sancite dal medesimo regolamento.
Il procedimento avviato in Germania per ottenere il diritto di affidamento
28
Il 20 settembre 2007 la sig.ra [OSCURATO:PERSONA], con un ricorso nel merito proposto dinanzi all’[OSCURATO:PERSONA] (Germania),
chiedeva che le fosse riconosciuto l’affidamento esclusivo dei figli Merlín e Samira. Il ricorso veniva notificato al convenuto
solamente il 22 febbraio 2008 mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, anche se sia lui che il [OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA]
n. 4 di [OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA] ne avevano già avuto conoscenza.
29
Risulta segnatamente dalle decisioni del 25 settembre 2007 e del 9 gennaio 2008 dell’[OSCURATO:PERSONA] che, secondo tale
giudice, la domanda della sig.ra [OSCURATO:PERSONA] non aveva alcuna possibilità di successo. Infatti, siccome i genitori non erano
coniugati tra loro e non risultava sussistere una dichiarazione di affidamento congiunto – atteso che tale non poteva essere
ritenuto l’accordo notarile del 30 gennaio 2007 – la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] era la sola titolare di un diritto di affidamento dei
figli, senza che occorresse una decisione di attribuzione di tale diritto. L’[OSCURATO:PERSONA] faceva peraltro menzione
del procedimento pendente in Spagna.
30
Con decisione 19 marzo 2008 l’[OSCURATO:PERSONA] respingeva, in particolare, per difetto di competenza, la domanda della
sig.ra [OSCURATO:PERSONA] concernente la figlia Samira. La decisione veniva confermata il 5 maggio 2008 dall’[OSCURATO:PERSONA],
che rilevava come la minore risiedesse abitualmente, dalla nascita, in Spagna. A suo giudizio, l’art. 9 del regolamento n. 2201/2003
non trovava applicazione ai fatti di specie né erano soddisfatte le condizioni poste dall’art. 15 del medesimo regolamento.
31
Con un’altra decisione 19 marzo 2008 l’[OSCURATO:PERSONA] sospendeva il procedimento nella parte relativa all’affidamento
di Merlín ai sensi dell’art. 16 della convenzione dell’Aia, del 25 ottobre 1980, sugli aspetti civili della sottrazione internazionale
dei minori (in prosieguo: la «convenzione dell’Aia del 1980»). Tale procedimento veniva riassunto il 28 maggio 2008 su istanza
della sig.ra [OSCURATO:PERSONA], non avendo a quella data il sig. [OSCURATO:PERSONA] presentato alcuna domanda di ritorno ai sensi della
convenzione dell’Aia del 1980. Una tale domanda non veniva presentata neppure dopo.
32
A seguito della domanda di esecuzione della decisione 8 novembre 2007 del [OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA] n. 4 di [OSCURATO:PERSONA]
de [OSCURATO:PERSONA] presentata dal sig. [OSCURATO:PERSONA], il procedimento per l’affidamento veniva assegnato all’[OSCURATO:PERSONA],
conformemente all’art. 13 della legge tedesca sull’esecuzione e l’applicazione di taluni mezzi giuridici in materia di diritto
internazionale di famiglia (Gesetz zur Aus- und Durchführung bestimmter Rechtsinstrumente auf dem Gebiet des internationalen
Familienrechts).
33
Il 16 luglio 2008 la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] chiedeva all’[OSCURATO:PERSONA], sul fondamento dell’art. 20 del regolamento n. 2201/2003,
un provvedimento provvisorio di affidamento esclusivo del figlio Merlín ovvero, in subordine, di attribuzione del diritto
esclusivo di determinarne il luogo di residenza. La richiesta era giustificata, in particolare, da problemi emersi in occasione
di accertamenti medici preventivi. Con decisione 28 luglio 2008 il provvedimento richiesto veniva rifiutato per difetto di
urgenza, ai sensi dell’art. 20 del regolamento n. 2201/2003. L’[OSCURATO:PERSONA] rilevava, in particolare, che il minore
beneficiava della previdenza sociale del padre in Spagna e che, all’occorrenza, sarebbe stato possibile disporre la consegna
alla madre della tessera sanitaria.
34
Risulta dal fascicolo di causa trasmesso alla Corte dal giudice del rinvio che nei mesi di agosto, settembre ed ottobre 2008
l’[OSCURATO:PERSONA] tentava ripetutamente, nel corso della causa di merito al suo cospetto, e in più modi, in particolare
interpellando il magistrato spagnolo di collegamento all’interno della Rete giudiziaria europea (RGE), di mettersi in contatto
con il [OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA] per verificare se già quest’ultimo fosse investito di una
causa di merito. I suoi sforzi, tuttavia, risultavano vani.
35
Il 28 ottobre 2008 l’[OSCURATO:PERSONA] adottava una decisione in cui dava conto dei tentativi esperiti presso il magistrato
spagnolo di collegamento e del silenzio del [OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA]. Chiedeva alle parti
di fornire e di provare, in primo luogo, la data della richiesta di provvedimenti provvisori da parte del padre in Spagna,
in secondo luogo la notifica della decisione 8 novembre 2007 del [OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA] n. 4 di [OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA]
e, in terzo luogo, il deposito della domanda di merito da parte del padre in Spagna e la data della sua notifica alla madre.
36
Sempre il 28 ottobre 2008 il [OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA] n. 4 di [OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA] pronunciava la decisione illustrata
supra, al punto 23, nella quale faceva riferimento alla lettera indirizzatagli dall’[OSCURATO:PERSONA].
37
Dopo aver invitato le parti a prendere nuovamente posizione, l’[OSCURATO:PERSONA] adottava una decisione, l’8 dicembre
2008, in cui dava atto della decisione del [OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA] n. 4 di [OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA] del 28 ottobre
2008 e della sua impugnazione da parte della sig.ra [OSCURATO:PERSONA]. A suo giudizio, non poteva esso stesso statuire sulla questione
dell’«autorità giurisdizionale preventivamente adita» per ragioni di certezza del diritto, in quanto avrebbe potuto accadere
che due autorità giurisdizionali di Stati membri diversi adottassero decisioni contraddittorie. La questione avrebbe dovuto
essere risolta dalla giurisdizione che per prima si era dichiarata competente. Conseguentemente l’[OSCURATO:PERSONA] decideva
di sospendere il procedimento a norma dell’art. 19, n. 2, del regolamento n. 2201/2003 in attesa che la sentenza del [OSCURATO:PERSONA]
de [OSCURATO:PERSONA] n. 4 di [OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA] del 28 ottobre 2008 acquistasse autorità di cosa giudicata.
38
La sig.ra [OSCURATO:PERSONA] impugnava la decisione dell’[OSCURATO:PERSONA] 8 dicembre 2008. Il 14 maggio 2009 l’[OSCURATO:PERSONA] la annullava e rinviava la causa all’[OSCURATO:PERSONA] affinché adottasse una nuova decisione. L’[OSCURATO:PERSONA] riteneva che ciascun giudice fosse tenuto a verificare la propria competenza e che l’art. 19 del regolamento n. 2201/2003
non conferisse ad alcuna delle autorità giurisdizionali adite la competenza esclusiva a determinare quale fosse il tribunale
adito per primo. L’[OSCURATO:PERSONA] rilevava come la domanda relativa al diritto di affidamento proposta in Spagna
nel giugno 2007 dal sig. [OSCURATO:PERSONA] rientrasse nel contesto di un procedimento cautelare, mentre la domanda relativa al
diritto di affidamento introdotta in Germania il 20 settembre 2007 dalla sig.ra [OSCURATO:PERSONA] costituisse un ricorso nel merito.
Un tale ricorso, da un lato, e un procedimento cautelare, dall’altro, avrebbero ad oggetto controversie diverse o domande
diverse. Sarebbe semmai ipotizzabile un conflitto positivo di competenza tra le due giurisdizioni.
39
Con ordinanza 8 giugno 2009 l’[OSCURATO:PERSONA] chiedeva nuovamente alle parti di comunicargli in che fase si trovasse
il procedimento avviato in Spagna e le invitava a valutare la possibilità di sottoporre alla Corte una questione pregiudiziale
per l’accertamento dell’autorità giurisdizionale preventivamente adita, ai sensi dell’art. 104 ter del regolamento di procedura
della Corte di giustizia.
40
Con ordinanza 19 ottobre 2009 l’[OSCURATO:PERSONA] proponeva alle parti un accordo in base al quale esse potevano o fissare
di comune accordo la residenza abituale di Merlín presso la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] e quella di Samira presso il sig. [OSCURATO:PERSONA],
mantenendo l’affidamento congiunto, oppure chiedere, di comune accordo, che l’affidamento di Merlín fosse attribuito alla
sig.ra [OSCURATO:PERSONA] e quello di Samira al sig. [OSCURATO:PERSONA]. La proposta tuttavia non veniva accolta.
41
Il 13 gennaio 2010 aveva luogo un’udienza dinanzi all’[OSCURATO:PERSONA] in presenza delle parti principali; il sig. [OSCURATO:PERSONA] in persona del suo avvocato. [OSCURATO:PERSONA] veniva raggiunto né un chiarimento né un avvicinamento delle parti.
42
Il 21 gennaio 2010 l’[OSCURATO:PERSONA] de Madrid statuiva sull’appello della sig.ra [OSCURATO:PERSONA] con la sentenza citata supra,
al punto 24. L’avvocato tedesco del sig. [OSCURATO:PERSONA] ne informava con lettera l’[OSCURATO:PERSONA].
La decisione di rinvio e le questioni pregiudiziali
43
Nella decisione di rinvio l’[OSCURATO:PERSONA] spiega perché, a suo giudizio, non sussiste alcun ragionevole dubbio che
Merlín risiedesse abitualmente in Germania alla data del 21 settembre 2007, quando la madre ne ha chiesto l’affidamento.
44
Secondo detto giudice, il [OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA] n. 4 di [OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA] non disponeva, sul fondamento dell’art. 10
del regolamento n. 2201/2003, di una competenza ininterrotta al 21 settembre 2007 perché i membri della famiglia avevano avuto
in precedenza residenza abituale comune in Spagna, in quanto non è né verosimile né provato che il trasferimento di Merlín
ad opera della madre dalla Spagna in Germania fosse illecito. L’accordo notarile del 30 gennaio 2007 e, a maggior ragione,
la mancanza di un’esplicita domanda di ritorno, formulata in applicazione dell’art. 11 del regolamento n. 2201/2003 e della
convenzione dell’Aia del 1980, sono elementi che confuterebbero la tesi della sottrazione illecita di minore ai sensi dell’art. 2,
punto 11, del suddetto regolamento. [OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA] n. 4 di [OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA] non fonderebbe, del
resto, la sua competenza su tale disposizione.
45
L’[OSCURATO:PERSONA] ricorda che, ai termini dell’art. 16 del regolamento n. 2201/2003, un’autorità giurisdizionale si
considera adita alla data in cui la domanda giudiziale è depositata presso l’autorità giurisdizionale medesima, purché successivamente
l’attore non abbia omesso di prendere tutte le misure cui era tenuto affinché fosse effettuata la notificazione al convenuto.
46
L’[OSCURATO:PERSONA] precisa che la domanda giudiziale del 20 settembre 2007 è stata depositata davanti all’[OSCURATO:PERSONA] il 21 settembre 2007 ma notificata al convenuto soltanto il 22 febbraio 2008, con ritardo non imputabile alla sig.ra [OSCURATO:PERSONA],
bensì riconducibile alla contestazione della competenza internazionale di detto giudice a decidere dell’affidamento della
figlia delle parti in lite, Samira.
47
L’art. 19, n. 2, del regolamento n. 2201/2003 dispone che, qualora siano proposte domande sulla responsabilità genitoriale
su uno stesso minore, aventi il medesimo oggetto e il medesimo titolo, dinanzi ad autorità giurisdizionali di Stati membri
diversi, la competenza dell’autorità giurisdizionale preventivamente adita prevale su quella dell’autorità giurisdizionale
adita successivamente. Secondo il giudice del rinvio, l’oggetto della controversia che ha portato all’introduzione, nel mese
di giugno 2007, di un procedimento sommario dinanzi al giudice spagnolo è identico a quello che ha condotto all’azione di
merito di cui è stato investito il giudice tedesco nel mese di settembre 2007. Tutti e due i procedimenti avrebbero ad oggetto,
infatti, una domanda di misure giudiziarie in materia di responsabilità genitoriale sullo stesso figlio comune. Ciascuna delle
due parti concluderebbe, in entrambi i casi, per l’attribuzione esclusiva dell’affidamento. In entrambi i procedimenti le
parti sarebbero identiche.
48
La priorità nel tempo di un procedimento andrebbe valutata ai sensi dell’art. 16 del regolamento n. 2201/2003. L’[OSCURATO:PERSONA] rileva, tuttavia, che, a rigor di testo, detta disposizione non stabilisce alcuna distinzione tra un’azione di merito
e un procedimento sommario per la concessione di provvedimenti provvisori. Tale situazione lascerebbe spazio a differenti
concezioni giuridiche quanto all’ambito di applicazione dell’art. 19, n. 2, del regolamento n. 2201/2003.
49
Secondo la tesi seguita dal [OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA] n. 4 di [OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA] e dall’[OSCURATO:PERSONA] de
Madrid, la giurisdizione spagnola è considerata adita, ai sensi degli artt. 16 e 19, n. 2, del regolamento n. 2201/2003, con
l’introduzione di un procedimento sommario. Il procedimento sommario, combinato ad un’azione di merito presentata successivamente,
costituirebbe un unicum processuale. Un’ordinanza cautelare perderebbe, tuttavia, ipso iure, efficacia qualora non venisse
introdotta, nei 30 giorni successivi alla sua notifica, un’azione di merito.
50
Al contrario, secondo l’ordinanza 14 maggio 2009 dell’[OSCURATO:PERSONA], l’art. 19, n. 2, del regolamento n. 2201/2003
non concernerebbe la relazione tra un’azione di merito e un procedimento sommario, dal momento che tali procedimenti hanno
oggetti diversi, quand’anche una decisione circa l’affidamento del minore sortisca effetti identici sia che abbia natura cautelare
sia che venga resa nel merito. Tale interpretazione sarebbe giustificata altresì dal fatto che gli artt. 21 e segg. del regolamento
n. 2201/2003 non si applicano ai provvedimenti provvisori, ai sensi dell’art. 20 del medesimo regolamento.
51
In tale contesto l’[OSCURATO:PERSONA] ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni
pregiudiziali:
«1) Se l’art. 19, n. 2, del regolamento [n. 2201/2003] sia applicabile allorché l’autorità giurisdizionale di uno Stato membro
preventivamente adita da una parte per decidere sulla responsabilità genitoriale è adita solo in via cautelare e l’autorità
giurisdizionale di un altro Stato membro, adita successivamente dall’altra parte per lo stesso oggetto, è adita per conoscere
del merito della causa.
2) Se la medesima disposizione si applichi anche quando una decisione nel procedimento sommario separato emessa in uno Stato
membro non può essere riconosciuta in un altro Stato membro ai sensi dell’art. 21 del regolamento n. 2201/2003.
3) Se il ricorso presentato dinanzi al giudice in uno Stato membro in via cautelare possa essere equiparato a un ricorso nel
merito ai sensi dell’art. 19, n. 2, del regolamento n. 2201/2003 allorché, secondo il diritto processuale interno di tale
Stato, è necessario che detto giudice sia poi adito entro un certo termine per decidere il merito della causa onde evitare
inconvenienti di diritto processuale».
Procedimento dinanzi alla Corte
52
Nella decisione di rinvio l’[OSCURATO:PERSONA] ha chiesto che il rinvio pregiudiziale fosse sottoposto a procedimento accelerato
ai sensi dell’art. 104 ter del regolamento di procedura della Corte, suggerendo altresì che a trattarlo fosse la stessa sezione
investita della domanda di pronuncia pregiudiziale sollevata dal Bundesgerichtshof. Con lettera 1
°
luglio 2010 l’[OSCURATO:PERSONA] ha rettificato la sua domanda precisando di intendere l’applicazione non dell’art. 104 ter
del regolamento di procedura, bensì dell’art. 104 bis di tale regolamento.
53
Con ordinanza 15 luglio 2010 il presidente della Corte ha accolto tale domanda.
Sulle questioni pregiudiziali
54
Con la prima questione il giudice del rinvio chiede se l’art. 19, n. 2, del regolamento n. 2201/2003 trovi applicazione quando
all’autorità giurisdizionale di uno Stato membro adita per prima da una delle parti per decidere sulla responsabilità genitoriale
sia chiesta solo l’adozione di provvedimenti provvisori e l’autorità giurisdizionale di un altro Stato membro sia adita successivamente
dall’altra parte, con una domanda avente il medesimo oggetto, perché prenda una decisione nel merito. La seconda questione
verte sull’applicazione della medesima disposizione ad una decisione recante provvedimenti provvisori che non possa essere
riconosciuta ai sensi dell’art. 21 di tale regolamento, mentre la terza questione concerne l’applicazione sempre dell’art. 19,
n. 2, del regolamento n. 2201/2003 ad un procedimento cautelare eventualmente connesso ad una causa di merito.
55
Occorre esaminare tutte queste questioni congiuntamente.
Osservazioni delle parti
56
Due tesi sono state sviluppate dinanzi alla Corte.
57
Da una parte, la sig.ra [OSCURATO:PERSONA], il governo tedesco e la [OSCURATO:PERSONA] europea sostengono che non c’è litispendenza in caso
di procedimento di merito concomitante con un procedimento volto alla concessione di provvedimenti provvisori che ha dato
luogo all’adozione di una decisione, quand’anche tale ultimo procedimento sia suscettibile di costituire un unicum processuale
con la domanda di merito, ove introdotta entro il termine previsto dalla legge. Ciascun procedimento dovrebbe essere considerato
un’entità autonoma e la litispendenza cesserebbe non appena interviene una decisione.
58
Diversamente, sottolinea il governo tedesco, un cambiamento della residenza abituale del minore non potrebbe essere preso
in considerazione nonostante il regolamento n. 2201/2003 contempli tale eventualità, e ciò sarebbe contrario all’obiettivo
di quest’ultimo, che è quello di permettere al giudice più vicino al minore di statuire in materia di responsabilità genitoriale.
Peraltro, ove si ammettesse la litispendenza in caso di procedimento di merito concomitante con un procedimento cautelare
che ha dato luogo all’adozione di una decisione, il giudice adito successivamente sarebbe tenuto a procedere ad accertamenti
sul diritto nazionale dello Stato membro del giudice adito per primo per accertare se la concessione di provvedimenti provvisori
implichi o meno che sia sempre pendente un procedimento di merito. Infine, il governo tedesco evoca il rischio della libera
determinazione ad opera delle parti della competenza giurisdizionale («forum shopping»), se ci si potesse appellare all’urgenza
per far sì che un giudice si dichiari competente, adotti provvedimenti provvisori urgenti e decida anche il merito.
59
Da parte loro, i governi ceco, spagnolo e francese sono dell’avviso che la natura del procedimento, sommario o di merito,
sia ininfluente sull’applicazione dell’art. 19 del regolamento n. 2201/2003. Ricordando il paragrafo 130 delle conclusioni
dell’avvocato generale Sharpston nella causa che ha dato luogo alla citata sentenza [OSCURATO:PERSONA], il governo francese sottolinea
che tale regolamento nel suo insieme non fa distinzione tra decisioni finali o conclusive, da un lato, e decisioni provvisorie,
dall’altro, non importa se nei capi 1 o 2 di detto regolamento o nel capo 3, dedicato al riconoscimento. Il criterio pertinente
sarebbe, dunque, che le due domande pendenti abbiano lo stesso oggetto e lo stesso titolo, come accadrebbe se ciascun genitore
domandasse l’affidamento del minore, vuoi in via cautelare, vuoi a titolo definitivo.
60
Tutti gli interessati a norma dell’art. 23 dello Statuto della Corte che hanno depositato osservazioni ritengono che non sussista
litispendenza quando una delle domande sia intesa ad ottenere provvedimenti provvisori ex art. 20 del regolamento n. 2201/2003
o quando il giudice adito per primo abbia già adottato provvedimenti provvisori ai sensi di tale disposizione.
61
[OSCURATO:PERSONA] fa osservare, tuttavia, che è difficile, per il giudice adito successivamente, determinare se un provvedimento
provvisorio sia stato adottato dal giudice competente a conoscere del merito o se sia stato preso ai sensi dell’art. 20 del
regolamento n. 2201/2003. È per questo motivo che la [OSCURATO:PERSONA] sostiene la medesima tesi del governo tedesco, vale a dire
che un procedimento finalizzato a provvedimenti provvisori è un procedimento autonomo, che termina con l’adozione della decisione
che concede tali provvedimenti. Ammette, nondimeno, che converrebbe far eccezione a tale principio quando il diritto nazionale
impone alla parte ricorrente di avviare un procedimento sommario prima di introdurre una domanda di merito.
62
La maggior parte degli interessati che hanno presentato osservazioni ha indicato che, se pure la regola relativa alla litispendenza
enunciata all’art. 19 del regolamento n. 2201/2003 è la stessa enunciata all’art. 21 della convenzione del 27 settembre 1968,
concernente la competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 1972, L 299,
pag. 32), come modificata dalle convenzioni del 9 ottobre 1978, relativa all’adesione del [OSCURATO:PERSONA] di Danimarca, dell’[OSCURATO:PERSONA]
e del [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] del Nord (GU L 304, pag. 1; rettifica pag. 77), del 25 ottobre 1982, relativa
all’adesione della Repubblica ellenica (GU L 388, pag. 1), del 26 maggio 1989, relativa all’adesione del [OSCURATO:PERSONA] di Spagna e
della Repubblica portoghese (GU L 285, pag. 1), e del 29 novembre 1996, relativa all’adesione della Repubblica d’Austria,
della Repubblica di Finlandia e del [OSCURATO:PERSONA] di Svezia (GU 1997, C 15, pag. 1; in prosieguo: la «convenzione di Bruxelles)»,
nonché all’art. 27 del regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 2000, n. 44, concernente la competenza giurisdizionale,
il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 2001, L 12, pag. 1), l’obiettivo e le
altre disposizioni di tali svariati testi sarebbero troppo diversi per applicare, nel contesto del regolamento n. 2201/2003,
soluzioni eventualmente adottate nell’ambito della convenzione di Bruxelles o del regolamento n. 44/2001.
63
Il governo tedesco sottolinea, in particolare, che, nelle materie di diritto civile rientranti nell’ambito di applicazione
del regolamento n. 44/2001, un provvedimento provvisorio è dotato solo di una limitata autorità di giudicato, laddove la decisione
del merito ha forza piena. Non sarebbe così nel caso in cui il provvedimento provvisorio riguardi l’autorità genitoriale,
perché avrebbe una forza di cosa giudicata solo formale e non sostanziale, nel senso che potrebbe costituire successivamente
oggetto di un’ulteriore decisione per tener conto di nuove circostanze. Peraltro, come rileva la [OSCURATO:PERSONA], le norme relative
ai conflitti di decisioni sono differenti.
Risposta della Corte
64
Le regole sulla litispendenza mirano, nell’interesse di una buona amministrazione della giustizia nell’ambito dell’Unione,
ad evitare procedimenti paralleli dinanzi ai giudici di diversi Stati membri e il contrasto di decisioni che potrebbe conseguirne
(v., in tal senso, quanto alla convenzione di Bruxelles, sentenze 9 dicembre 2003, causa C‑116/02, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑14693,
punto 41, e 14 ottobre 2004, causa C‑39/02, [OSCURATO:PERSONA] & Gas, [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑9657, punto 31).
65
A termini dell’art. 19, n. 2, del regolamento n. 2201/2003, sussiste litispendenza quando dinanzi ad autorità giurisdizionali
di Stati membri diversi vengano proposte domande in merito alla responsabilità genitoriale su uno stesso minore, aventi il
medesimo oggetto e il medesimo titolo. Al riguardo non è necessario che le azioni siano presentate dalle medesime parti.
66
Tenendo presente le finalità perseguite dal regolamento n. 2201/2003 e il fatto che il testo del suo art. 19, n. 2, invece
di riferirsi al termine «litispendenza», quale utilizzato nei diversi ordinamenti giuridici nazionali degli Stati membri,
enumera diversi presupposti sostanziali come elementi di una definizione, si deve concludere che le nozioni utilizzate da
detto art. 19, n. 2, per determinare una situazione di litispendenza devono essere considerate autonome (v., in tal senso,
quanto alla convenzione di Bruxelles, sentenza 8 dicembre 1987, causa 144/86, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 4861, punto 11).
67
Le nozioni di «medesimo oggetto» e di «medesimo titolo» devono essere definite tenendo conto dell’obiettivo dell’art. 19,
n. 2, del regolamento n. 2201/2003, che è quello di prevenire decisioni che si contraddicono.
68
La Corte ha già affermato, nell’ambito della convenzione di Bruxelles, che l’oggetto della controversia consiste nello scopo
della domanda (v. sentenza 6 dicembre 1994, causa C‑406/92, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑5439, punto 41). Per valutare se due domande
proposte abbiano il medesimo oggetto, occorre tener conto delle rispettive pretese degli attori in ciascuna delle cause (sentenza
8 maggio 2003, causa C‑111/01, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑4207, punto 26). Peraltro la Corte ha interpretato la nozione
di «titolo» nel senso che comprende i fatti e la norma giuridica addotti a fondamento della domanda (v. sentenza [OSCURATO:PERSONA], cit.,
punto 39).
69
Giustamente gli interessati che hanno presentato osservazioni hanno sostenuto tutti che non può sussistere litispendenza tra
una domanda volta ad ottenere provvedimenti provvisori ai sensi dell’art. 20 del regolamento e una domanda di merito.
70
Infatti, come la Corte ha ricordato al punto 61 della citata sentenza [OSCURATO:PERSONA], l’art. 20 del regolamento n. 2201/2003 non
può essere considerato una disposizione che attribuisce competenza di merito.
71
L’applicazione di detta disposizione, poi, non impedisce che sia adito il giudice competente nel merito. L’art. 20, n. 2,
del regolamento n. 2201/2003 previene ogni rischio di contraddizione tra una decisione che conceda provvedimenti provvisori
ai sensi dello stesso articolo e una decisione adottata dal giudice competente nel merito, poiché prevede che i provvedimenti
provvisori a norma dell’art. 20, n. 1, di detto regolamento cessino di essere applicabili quando l’autorità giurisdizionale
competente a conoscere del merito abbia adottato i provvedimenti ritenuti appropriati.
72
La litispendenza ai sensi dell’art. 19, n. 2, del regolamento n. 2201/2003 può sussistere, pertanto, solo quando due o più
procedimenti aventi il medesimo oggetto e il medesimo titolo pendano dinanzi a giudici diversi e quando gli attori in tali
differenti procedimenti chiedano una decisione suscettibile di riconoscimento in uno Stato membro diverso da quello di un
giudice adito in ragione della sua competenza di merito.
73
A tal riguardo non si può operare una distinzione a seconda della natura dei procedimenti giudiziari introdotti dinanzi a
tali giudici, a seconda cioè che si tratti di un procedimento sommario o di uno di merito. Infatti, non emerge né dalla nozione
di «decisione» di cui all’art. 2, punto 4, del regolamento n. 2201/2003 né dagli artt. 16 e 19 dello stesso, relativi, rispettivamente,
all’adizione di un’autorità giurisdizionale e alla litispendenza, che tale regolamento operi una tale distinzione. Altrettanto
dicasi per le disposizioni del medesimo regolamento relative al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni, vale a dire
gli artt. 21 e 23.
74
Del resto, il ricorso all’uno anziché all’altro procedimento potrebbe essere dettato dalle caratteristiche del diritto nazionale.
[OSCURATO:PERSONA] ha evocato l’ipotesi che il diritto nazionale imponga di avviare prima un procedimento sommario per poterne
introdurre uno di merito.
75
Tenuto conto della giurisprudenza ricordata al punto 68 della presente sentenza, in particolare della citata sentenza [OSCURATO:PERSONA], l’importante è dunque accertare se l’attore dinanzi al giudice adito per primo intenda ottenere da quest’ultimo
una decisione come giudice competente nel merito ai sensi del regolamento n. 2201/2003.
76
È il raffronto tra le richieste dell’attore dinanzi a tale giudice e quelle dell’attore dinanzi al giudice successivamente
adito che permetterà a quest’ultimo di valutare se sussista o meno litispendenza.
77
Se risulta manifestamente dall’oggetto della domanda presentata al giudice adito per primo e dalle circostanze di fatto che
essa descrive che questa non contiene nessun elemento che consenta di giustificare una competenza di merito ai sensi del regolamento
n. 2201/2003 in capo al giudice così adito, il giudice adito successivamente potrà considerare che non sussiste litispendenza.
78
Al contrario, se dalle richieste dell’attore o dagli elementi di fatto contenuti nella domanda formulata dinanzi al giudice
adito per primo, quand’anche diretta ad ottenere provvedimenti provvisori, risulti che essa è introdotta presso un giudice
prima facie competente a conoscere del merito, il giudice adito successivamente deve sospendere il procedimento in conformità
dell’art. 19, n. 2, del regolamento n. 2201/2003, finché la competenza del giudice adito per primo non sia stabilita. A seconda
delle circostanze e se le condizioni dell’art. 20 del regolamento n. 2201/2003 sono soddisfatte, il giudice adito successivamente
può adottare i provvedimenti provvisori necessari nell’interesse del minore.
79
L’esistenza di una decisione giudiziaria che concede provvedimenti provvisori, senza che sia precisato, in tale decisione,
se il giudice che li ha adottati sia competente a conoscere del merito, non può costituire una prova, a sostegno di un’eccezione
di litispendenza, dell’esistenza di una domanda di merito, ove manchino precisazioni quanto alla competenza del giudice adito
per primo e alle circostanze di fatto esposte nella domanda di merito.
80
Tuttavia, spetta al giudice adito successivamente verificare d’ufficio se la decisione del giudice adito per primo, nel concedere
provvedimenti provvisori, fosse soltanto preliminare ad una decisione ulteriore adottata con maggior cognizione di causa in
circostanze che non siano più caratterizzate dall’urgenza. Il giudice successivamente adito dovrebbe peraltro verificare se
esista un’unità processuale tra la richiesta di provvedimenti provvisori e la domanda di merito introdotta in seguito.
81
Secondo quanto prevede la normativa nazionale, il giudice adito successivamente può, quando le due controversie oppongono
le medesime parti, informarsi presso la parte che solleva l’eccezione di litispendenza circa l’esistenza della controversia
allegata e il contenuto della domanda. Peraltro, in considerazione del fatto che il regolamento n. 2201/2003 è fondato sulla
cooperazione e la fiducia reciproca tra le giurisdizioni, tale giudice può avvertire quello adito per primo che è stata introdotta
una domanda dinanzi a sé, richiamare la sua attenzione sull’eventualità di una litispendenza, invitarlo a comunicargli le
informazioni relative alla domanda al suo cospetto e a prendere posizione sulla sua competenza ai sensi del regolamento n. 2201/2003
ovvero a comunicargli ogni decisione già adottata al riguardo. Infine, il giudice adito successivamente potrebbe rivolgersi
all’autorità centrale del suo Stato membro.
82
Se, malgrado gli sforzi profusi, il giudice adito successivamente non dispone di nessun elemento che attesti l’esistenza di
una domanda introdotta dinanzi ad un’altra giurisdizione, che permetta di determinare l’oggetto e il titolo di tale domanda
e che sia diretto, in particolare, a dimostrare la competenza dell’altro giudice adito conformemente al regolamento n. 2201/2003,
egli è tenuto, decorso un termine ragionevole per le risposte ai quesiti formulati, a proseguire l’esame della domanda presentatagli.
83
La durata di tale periodo di tempo ragionevole deve essere determinata dal giudice in funzione anzitutto dell’interesse del
minore. Il fatto che si tratti di un minore in tenera età è un criterio da tenere presente a tale riguardo (v., in tal senso,
sentenza 11 luglio 2008, causa C‑195/08 PPU, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑5271, punto 81).
84
Si deve ricordare che il regolamento n. 2201/2003 ha lo scopo, nell’interesse superiore del minore, di permettere al giudice
che è più vicino a quest’ultimo e che, per questo, conosce meglio la sua situazione e il suo grado di sviluppo di adottare
le decisioni necessarie.
85
Infine, occorre sottolineare che, ai sensi dell’art. 24 del regolamento n. 2201/2003, non si può procedere al controllo della
competenza del giudice dello Stato membro di origine. Ebbene, se l’art. 19, n. 2, del citato regolamento prevede che il giudice
adito successivamente sospenda il procedimento in caso di litispendenza, è proprio per permettere al giudice preventivamente
adito di statuire sulla sua propria competenza.
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Alla luce delle considerazioni sopra svolte occorre risolvere come segue le questioni sollevate:
– Le disposizioni dell’art. 19, n. 2, del regolamento n. 2201/2003 non trovano applicazione qualora all’autorità giurisdizionale
di uno Stato membro, adita preventivamente per decidere della responsabilità genitoriale, sia chiesta solo l’adozione di provvedimenti
provvisori ex art. 20 di detto regolamento e l’autorità giurisdizionale di un altro Stato membro, competente a conoscere del
merito ai sensi del medesimo regolamento, sia adita successivamente anch’essa con la domanda di decidere sulla responsabilità
genitoriale, vuoi in via provvisoria, vuoi a titolo definitivo.
– Il fatto che dinanzi all’autorità giurisdizionale di uno Stato membro sia avviato un procedimento sommario o che sia presa
una decisione nell’ambito di un tale procedimento e che non risulti da alcun elemento dell’atto introduttivo di giudizio o
della decisione adottata che il giudice del procedimento sommario sia competente ai sensi del regolamento n. 2201/2003 non
esclude necessariamente l’esistenza, come eventualmente ammesso dal diritto interno di tale Stato membro, di una domanda di
merito connessa a quella di provvedimenti provvisori e contenente elementi che dimostrino la competenza del giudice adito
ai sensi del suddetto regolamento.
– Quando l’autorità giurisdizionale adita successivamente, nonostante gli sforzi profusi per informarsi presso la parte che
eccepisce la litispendenza, presso l’autorità giurisdizionale preventivamente adita e presso l’autorità centrale, non dispone
di alcun elemento che permetta di determinare l’oggetto e il titolo di una domanda introdotta dinanzi ad un’altra autorità
giurisdizionale e che sia diretto in particolare a dimostrare la competenza di quest’ultima conformemente al regolamento n. 2201/2003,
e, a causa di particolari circostanze, l’interesse del minore richieda l’adozione di una decisione che possa essere riconosciuta
in Stati membri diversi da quello dell’autorità giurisdizionale successivamente adita, tale autorità giurisdizionale è tenuta,
decorso un termine ragionevole perché sia data risposta ai suoi quesiti, a proseguire l’esame della domanda di cui è stata
investita. La durata di tale periodo di tempo ragionevole deve tener conto dell’interesse superiore del minore nelle specifiche
circostanze della controversia.
Sulle spese
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Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice
nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte
non possono dar luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Seconda Sezione) dichiara:
Le disposizioni dell’art. 19, n. 2, del regolamento (CE) del Consiglio 27 novembre 2003, n. 2201, relativo alla competenza,
al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che
abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000, non trovano applicazione qualora all’autorità giurisdizionale di uno Stato membro,
adita preventivamente per decidere della responsabilità genitoriale, sia chiesta solo l’adozione di provvedimenti provvisori
ex art. 20 di detto regolamento e l’autorità giurisdizionale di un altro Stato membro, competente a conoscere del merito ai
sensi del medesimo regolamento, sia adita successivamente anch’essa con la domanda di decidere della responsabilità genitoriale,
vuoi in via provvisoria, vuoi a titolo definitivo.
Il fatto che dinanzi all’autorità giurisdizionale di uno Stato membro sia avviato un procedimento sommario o che sia presa
una decisione nell’ambito di un tale procedimento e che non risulti da alcun elemento dell’atto introduttivo di giudizio o
della decisione adottata che il giudice del procedimento sommario sia competente ai sensi del regolamento n. 2201/2003 non
esclude necessariamente l’esistenza, come eventualmente ammesso dal diritto interno di tale Stato membro, di una domanda di
merito connessa a quella di provvedimenti provvisori e contenente elementi che dimostrino la competenza del giudice adito
ai sensi del suddetto regolamento.
Quando l’autorità giurisdizionale adita successivamente, nonostante gli sforzi profusi per informarsi presso la parte che
eccepisce la litispendenza, presso l’autorità giurisdizionale preventivamente adita e presso l’autorità centrale, non dispone
di alcun elemento che permetta di determinare l’oggetto e il titolo di una domanda introdotta dinanzi ad un’altra autorità
giurisdizionale e che sia diretto in particolare a dimostrare la competenza di quest’ultima conformemente al regolamento n. 2201/2003,
e, a causa di particolari circostanze, l’interesse del minore richieda l’adozione di una decisione che possa essere riconosciuta
in Stati membri diversi da quello dell’autorità giurisdizionale successivamente adita, tale autorità giurisdizionale è tenuta,
decorso un termine ragionevole perché sia data risposta ai suoi quesiti, a proseguire l’esame della domanda di cui è stata
investita. La durata di tale periodo di tempo ragionevole deve tener conto dell’interesse superiore del minore nelle specifiche
circostanze della controversia.
Firme
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Lingua processuale: il tedesco.