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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 febbraio 2023

Cassazione n. 12645/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/06/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG 36993/22 Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Torino che ha confermato la pronuncia di primo grado con cui è stato condannato per il reato di furto; Ritenuto che il ricorso — quando affronta il tema dell'addebitabilità all'imputato della violenza necessaria per aprire l'autovettura — è totalmente aspecifico rispetto al ragionamento probatorio che, sul punto, contrariamente a quanto lamenta il ricorrente, la Corte di appello ha svolto; Ritenuto che analoghe considerazioni vanno svolte quanto alla censura concernente il trattamento sanzionatorio, debitamente motivato (cfr. pag. 3 sentenza impugnata); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, dal che consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. f Così deciso il 22 febbraio 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/06/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG 36993/22 Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Torino che ha confermato la pronuncia di primo grado con cui è stato condannato per il reato di furto; Ritenuto che il ricorso — quando affronta il tema dell'addebitabilità all'imputato della violenza necessaria per aprire l'autovettura — è totalmente aspecifico rispetto al ragionamento probatorio che, sul punto, contrariamente a quanto lamenta il ricorrente, la Corte di appello ha svolto; Ritenuto che analoghe considerazioni vanno svolte quanto alla censura concernente il trattamento sanzionatorio, debitamente motivato (cfr. pag. 3 sentenza impugnata); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, dal che consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. f Così deciso il 22 febbraio 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]