CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 febbraio 2024
Cassazione n. 10766/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: 30VANOVIC REMY [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/06/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso lle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA lettb iú-icorst proposttnell'interesse di 3ovanovic Remy avverso la sentenza in epigrafe indicata; rilevato che i primi due motivi, relativi alla sussistenza del reato di cui all'art. 337 cod. pen. e dell'elemento soggettivo del reato di danneggiamento, sono generici, in quanto non si confrontano con la puntuale descrizione della condotta contenuta nella sentenza impugnata, nella quale si dava atto delle modalità mediante le quali il ricorrente tentava di sottrarsi all'alt intimato dai Carabinieri, dandosi alla fuga a bordo dell'autovettura con la quale causava i danneggiamenti; ritenuto, per quanto attiene all'elemento soggettivo del reato di danneggiamento, che correttamente la Corte di appello ha ritenuto sufficiente il dolo generico, non occorrendo che la condotta sia finalizzata ad arrecare il danno; ritenuto, pertanto, che è immune da censure l'argomento secondo cui le modalità della fuga erano tali da far ritenere che l'imputato avesse accettato il rischio di arrecare danni a beni di terzi; ritenuto che il motivo volto ad ottenere la derubricazione del reato di cui all'art. 635, comma 2, cod. pen. in quello previsto dal comma 1, divenuto procedibile a querela, è inammissibile, in quanto presuppone accertamenti di fatto e, quindi, doveva essere dedotto con l'atto di appello, non potendo essere proposto per la prima volta in cassazione; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 5 febbraio 2024 Il Consigliere estensore 1.4 Pr4si